Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28124 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28124 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 17391-2008 proposto da:
DI NOLA GIUSEPPE C.F. DNLGPP36L02E1317, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo
studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo
rappresenta e difende giusta delega in a atti;
– ricorrente 2013
3091

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

Data pubblicazione: 17/12/2013

’dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO
GIUSEPPINA, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7588/2006 della CORTE D’APPELLO

1;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato ASSENNATO G. SANTE;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega VALENTE
NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

di NAPOLI, depositata il 18/06/2007 r.g.n. 3786/2004 +

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 18 giugno 2007 la Corte d’appello di Napoli, per
quanto rileva in questa sede, ha confermato la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata del 5 marzo 2001 con la quale era stata parzialmente
accolta la domanda di Di Nola Giuseppe di riconoscimento del proprio

giugno 1995 epoca della revoca del medesimo beneficio, ed era stato
riconosciuto il diritto a tale ripristino a decorrere dal 10 marzo 1999. La
Corte territoriale ha motivato tale pronuncia sulla base delle risultanze della
CTU disposta nel giudizio di appello che aveva considerato che la
patologia più grave da cui era affetto il ricorrente, e cioè la cardiopatia
ischemica, aveva avuto un’efficiente soluzione con l’intervento chirurgico
di rivascolarizzazione miocardia tanto che non si erano avuti più episodi di
ischemia miocardica o di deflessione cinetica del cuore; inoltre il CTU, le
cui risultanze sono state integralmente recepite, ha pure considerato che la
patologica cardiaca, ai fini della riduzione della capacità lavorativa, rileva
nei lavori manuali, mentre il ricorrente svolgeva un lavoro sedentario
impiegatizio, per cui non si era verificata la riduzione della capacità
lavorativa in misura superiore al b metà.
Il Di Nola propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato
su due motivi.
Resiste con controricorso l’INPS eccependo preliminarmente
l’inammissibilità del ricorso presentato oltre il termine annuale dalla
pubblicazione della sentenza non essendo stato validamente notificato in
precedenza presso i procuratori costituiti in appello.
Il Di Nola ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

diritto al ripristino dell’assegno di invalidità in suo favore a decorrere dal

L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso non è fondata.
La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta
l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o
riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario,
altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità (ex plurimis Cass. 21

prima volta eseguita presso la sede centrale dell’INPS, e tale notifica non
può ritenersi inesistente stante il collegamento che deve ritenersi con tale
soggetto da parte del destinatario, ma solo nulla e conseguentemente
sanabile con la successiva costituzione del contro ricorrente.
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di
legge con riferimento agli artt. 112 e 437 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.;
motivazione carente e contraddittoria ex artt. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
In particolare si deduce che il giudice dell’appello non avrebbe considerato
che era incontestato tra le parti lo stato invalidante pari al 71% dal febbraio
1999, o il superamento dei due terzi di invalidità dall’ottobre 1998, per cui
non poteva essere affermato un grado di invalidità inferiore per il periodo
successivo.
Con il secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione degli artt.
1 e 2 della legge 222 del 1993; motivazione carente e contraddittoria in
relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. In particolare si lamenta che
la Corte territoriale avrebbe semplicemente considerato le mansioni
impiegatizie sedentarie ai fini di escludere l’incidenza della patologia
riscontrata nella capacità lavorativa del Di Nola, senza considerare che il
ricorrente svolgeva mansioni dirigenziali con conseguente maggiore
impegno anche fisico.

marzo 2011 n. 6470). Nel caso in esame la notifica del ricorso è stata una

Il ricorso è infondato. Le lamentele si riferiscono entrambe alle valutazioni
del consulente tecnico d’ufficio che sono state condivise dal giudice di
merito con motivazione dettagliata~ e compiuta. Nel giudizio in
materia d’invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della
sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico

della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli
accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può
prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori
di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si
traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò
anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (per
tutte (Cass. 3 febbraio 2012 n. 1652). Analoga considerazione va svolta
anche con riferimento alle argomentazioni relative alle mansioni
concretamente svolte dall’attuale ricorrente, questione riguardante
l’accertamento sul fatto, di esclusiva competenza del giudice del merito.
Nulla si dispone sulle spese in quanto il giudizio è stato introdotto prima
dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.,
contenuto nell’art. 42 punto 11 del D.L. n. 269 del 2003, (Aceihtilo–etli nei
giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali $ limita ai cittadini
aventi un reddito inferiore a un importo prestabilito il beneficio del divieto di
condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali, e ébk non si
applica ai procedimenti – incardinati prima dell’entrata in vigore del relativo
provvedimento legislativo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese.

3

d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti

Così deciso in Roma il 5 novembre 2013.

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