Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28124 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 10/12/2020), n.28124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20114-2019 proposto da:

SERVIT SRL – INIZIATIVE SERVIZI IMMOBILIARI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO RAVAGLIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, quale successore dell’AGENZIA del TERRITORIO,

(C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9385/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Servit srl Iniziative servizi immobiliari ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per mutamento di classamento di unità immobiliari, site nel Comune di Roma, microzona (OMISSIS), L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335. La CTR ha respinto nel merito l’appello della società i, ritenendo motivato l’atto impositivo, potendo il contribuente provare “che il proprio immobile abbia caratteristiche tali da sottrarlo alla ratio del riclassamento per microzona di appartenenza”, e che la revisione del classamento non è “condizionata alle specifiche tecniche dell’unità immobiliare bensì esclusivamente ai parametri relativi alla microzona alla quale quest’ultima appartiene”.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con unico motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 (L. n. 212 del 2000, art. 7), per mancanza di motivazione dell’atto impugnato, limitandosi la CTR a condividere il nuovo classamento in relazione alla migliorata qualità del contesto urbano all’interno della microzona.

Il motivo è fondato.

Qualora il nuovo classamento sia stato adottato, come nella specie, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento; nè può ritenersi sufficiente a tal fine il riferimento alla posizione centrale e alla presenza di mezzi pubblici. E ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera).

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 5, n. 9770 del08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacitai contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019, cit.; n. 10403/2019; n. 22671/2019; n. 22900/2017).

3.Il ricorso va pertanto accolto, non essendosi la CTR adeguata ai superiori principi, e la sentenza conseguentemente cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originario dei contribuenti.

4.1n ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia, le spese vanno compensate.

PQM

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario deli contribuenti. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

 

 

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