Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28123 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23591/2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana 3,

presso e nello studio dell’avv. Giuseppina Marciano, che lo

rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS),

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il

20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2019 dal Pres. rel. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con ordinanza del 2/2/2018, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso di C.M., di impugnazione del provvedimento del Questore di Milano, di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno umanitario (riconosciuto a seguito del provvedimento della Commissione territoriale che aveva “tenuto conto del particolare stato psicologico del richiedente”), considerata la documentazione medica esibita.

Il Tribunale, in composizione monocratica, ha rilevato che il permesso di soggiorno umanitario era stato concesso per la fragilità psichica registrata nel (OMISSIS) dal servizio di psichiatria e psicologia dell’Opera (OMISSIS) (dalla doc. non risultava patologia psichiatrica, ma “tensioni emotive”, “sensi di colpa dell’abbandono” che mostravano netti miglioramenti con terapia fitoterapica ed omeopatica), attestante anche l’avvio di un percorso che già ad (OMISSIS) consentiva di effettuare una prognosi positiva; che non risultava che detta situazione fosse ancora in atto, anzi vi era la prova dell’interruzione del percorso terapeutico dalla dichiarazione della psicologa del (OMISSIS), prodotta dallo stesso ricorrente, che aveva dato atto della necessità di ulteriori colloqui per verificare l’esistenza di una chiara ed attuale diagnosi; non vi era prova che nel periodo di vigenza del permesso il ricorrente avesse avuto bisogno di interventi d’urgenza legati alla situazione psichica, che anzi lo stesso a (OMISSIS) era stato arrestato per furto, seguito da condanna non ancora passata in giudicato per essere stato proposto ricorso per cassazione; che, escluso l’episodio del marzo 2013 (patteggiamento per furto con destrezza), il ricorrente aveva compiuto reati nel periodo 9/7/2015-4/4/2017, nè i reati per i quali era stato arrestato o indagato(resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, falsità ideologica in atto pubblico, traffico illecito di rifiuti e furto aggravato) erano compatibili con il profilo di persona affetta da una seria sofferenza psichica.

Ricorre il C. con unico mezzo.

Il Ministero non svolge difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico mezzo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, nonchè vizio di motivazione; sostiene che il giudice ha travisato la patologia accertata nella relazione del 23/4/2014, e che nella successiva relazione del (OMISSIS), l’medici, riscontrata la ripresa dei disturbi patologici, avevano richiesto un brevissimo rinvio per la definitiva diagnosi, che non era stato concesso; che nella successiva relazione del 22/6/2018, redatta dai medici dopo la presa in decisione da parte del Tribunale, i medici si erano espressi per l’esistenza di una nevrosi che causava fortissime emicranie; che pertanto in presenza di patologia inquadrata come disturbo post traumatico da stress di origine nevrotica la decisione del tribunale deve ritenersi viziata.

Il ricorso è inammissibile.

E’ sufficiente a riguardo rilevare che, avendo il Tribunale deciso in composizione monocratica nelle forme dell’art. 702 bis c.c., contro l’ordinanza emessa a definizione del giudizio, il C. avrebbe dovuto proporre appello e non direttamente il ricorso per cassazione.

Si rende infatti applicabile il principio secondo il quale, in tema di mezzi di impugnazione, in applicazione dei principi di “apparenza” e di “affidamento”, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento (così la pronuncia Sez. U. 390/2011, seguito dalle pronunce, rese a sezione semplice, tra le quali le decisioni 3712/2011, 3672/2012, 10746/2012, 20385/2015, 623/2016, 4904/2018).

E nel caso di specie è di chiara evidenza come la scelta del rito sia stata consapevole, atteso che, come si evince dalla parte in fatto della pronuncia impugnata, il procedimento, introdotto nelle forme del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e successive modifiche, ed inizialmente assegnato al Tribunale in composizione collegiale, sezione specializzata, era stato rimesso al Giudice istruttore perchè venisse trattato nelle forme di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e segg., da cui consegue che la parte avrebbe dovuto impugnare l’ordinanza emessa a definizione del giudizio con l’appello ex art. 702 quater c.p.c. e non già il ricorso per cassazione.

Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso; non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA