Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28123 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28123 Anno 2017
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 28/09/17

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Ahmed Irfan, elettivamente domiciliato in Roma via Casilina
1665, presso lo studio dell’avv. Fulvio Romanelli, dal quale
è rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al
ricorso che dichiara di voler ricevere le comunicazioni
relative al processo al fax n. 06/90280416 e alla p.e.c.
fulvioromanelli©ordineavvocatiroma .org ;
– ricorrente nei confronti di
Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale
dello Stato che lo rappresenta e difende nel presente
giudizio e indica per le comunicazioni relative al processo la
2017

p.e.c.

ags@mail.cert.avvoaturastato.it e il fax n.

Data pubblicazione: 24/11/2017

06/96514000;
– controri corrente avverso la sentenza n. 1173/2016 della Corte di appello di
Catanzaro, emessa il 17 maggio 2016 e depositata il 4

RILEVATO CHE
1. Ahmed Irfan, cittadino pakistano, ha presentato
domanda di protezione internazionale che è stata
respinta dalla Commissione territoriale di Crotone.
2. Il

Tribunale

di

Catanzaro

decidendo

sull’impugnazione del richiedente ha riconosciuto il
diritto alla protezione sussidiaria.
3. Ha proposto appello il Ministero dell’Interno e la
Corte di appello di Catanzaro lo ha accolto ritenendo
preliminarmente che la costituzione in giudizio
dell’appellato

avesse

sanato

la

nullità

della

notificazione dell’atto di appello eseguita presso la
Cancelleria invece che, come previsto dall’art. 16
sexies della legge n. 179/2012, presso l’indirizzo di
posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi
di cui all’art. 6 bis del decreto legislativo n. 82 del 7
marzo 2005 nonché dal registro generale degli
indirizzi elettronici gestito dal

Ministero della

Giustizia. Nel merito ha ritenuto insussistenti i

luglio 2016, n. R.G. 19/2015;

presupposti per il riconoscimento della protezione
sussidiaria non avendo il richiedente indicato quali
situazioni di violenza indiscriminata, esistenti nella
sua regione di provenienza (il Punjab), lo
esponessero al rischio di subire un grave danno nel

14 del decreto legislativo n. 25 del 19 novembre
2007 né risultando, da una consultazione di siti
istituzionali quali [coi, Refworld e Amnesty
International, che la provincia del Punjab rientri fra
le zone dove una situazione di elevata e
indiscriminata violenza possa mettere in pericolo la
persona del richiedente in caso di rientro.
4.

Ricorre per cassazione Ahmed Irfan affidandosi a

un unico motivo di impugnazione con il quale
deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione di
norme di diritto, e in particolare degli artt. 112
c.p.c., 183 comma 1 c.p.c.; del d.l. n: 138/2011,
convertito nella legge n. 148/2011, dell’art. 16
sexies del d.l. n. 179/2012, dell’art. 330 c.p.c. Il
ricorrente

lamenta

il

mancato

rilievo

della

inesistenza della notificazione dell’atto di appello e il
conseguente

mancato

rilievo

della

sua

inammissibilità.
5. Si difende con controricorso il
3

Ministero

caso di rientro secondo la previsione di cui all’art.

dell’Interno.
RITENUTO CHE

6. Il ricorso è infondato perché come è già stato
chiarito dalla giurisprudenza di legittimità proc. civ.,
a seguito dell’entrata in vigore della legge 12

al difensore che non abbia eletto domicilio deve
essere effettuata, a pena di nullità, all’indirizzo di
posta elettronica certificata comunicato all’ordine
professionale, fermo restando che, ai sensi dell’art.
156, terzo comma, cod. proc. civ., ove l’atto,
malgrado l’irritualità della notifica, sia venuto a
conoscenza del destinatario, la nullità non può
essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo
(cfr. Cass. civ. sez. lavoro n. 13857 del 18 giugno
2014 ; cfr. anche Cass. civ. S.U. n. 7665 del 18
aprile 2016).
7.

Il ricorso va pertanto respinto Sussistono le
condizioni per compensare le spese del giudizio di
cassazione, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., applicabile
ratione temporis,

in considerazione della novità

della questione e della materia della controversia.

novembre 2011, n. 183 la notifica del controricorso

P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del
giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.

versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a

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