Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28123 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28123 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA
sul ricorso 10882-2010 proposto da:
“MECCANICHE CASTELNOVO SAS DI FRANZ DENIS & C.” P.I.
00116410937, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato SALERNI
ARTURO, rappresentata e difesa dall’avvocato CAPONE
2013

ROSARIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3064
contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. 01165400589),

Data pubblicazione: 17/12/2013

in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati FRASCONA’ LORELLA
e CATALANO GIANDOMENICO, che lo rappresentano e
difendono giusta delega in atti;

nonchè contro

UNIRISCOSSIONI S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 147/2009 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 05/11/2009 r.g.n. 452/2006 +
l;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/10/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato SALERNI ARTURO per delega CAPONE
ROSARIO;
udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– controricorrentie-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 5 novembre 2009 la Corte d’appello di Trieste
confermava le sentenze di primo grado n. 217/05 e n. 52/06 emesse dal
Tribunale di Pordenone, che aveva respinto le opposizioni proposte dalla
Meccaniche Castelnovo s.a.s avverso le cartelle di pagamento n.091 2004 32571
76 e n. 091 2004 00125176 53 emesse dall’INAIL per ottenere differenze di
premi antinfortunistici.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’attività produttiva svolta dalla
s.a.s. Meccaniche Castelnovo, consistente nella costruzione di strutture di sedie
mediante taglio, piegatura e saldatura di tubi metallici, non potesse essere
ricondotta alla voce di tariffa 6215 – come preteso dalla società ricorrente -,
poiché questa presuppone la realizzazione di una sedia finita e il d.m. 18 giugno
1988 contempla la regola secondo cui una voce di tariffa prevista per il prodotto
finito non si applica alla costruzione di singole componenti.
Ad avviso della società appellante, tale soluzione non teneva in debita
considerazione le caratteristiche tecniche della lavorazione, né la materia prima
utilizzata, consistente in tubi di acciaio del diametro massimo di 30 millimetri,
costruiti con una lamina dello spessore massimo di 1,2 millimetri, e quindi un
materiale cavo e assai leggero, mentre la voce 6211 si riferiva alle aziende che
utilizzano una materia prima di peso e spessore molto superiori e la
sottopongono a sollecitazioni di notevole entità e dunque alle aziende operanti
nel settore della carpenteria pesante.
La Corte di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, svolgeva le
seguenti considerazioni:

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- la voce 6211 fa generico riferimento alla “carpenteria” metallica (termine
ampio che indica tutte le strutture con funzione portante, fatte riunendo in vari
modi e con diversi mezzi più elementi separati) e ai “lavori” in metallo; la tariffa

piegatura, saldatura di laminati e trafilati”;
– la voce 6215 riguarda una delimitata serie di prodotti (arredamenti e mobili in
metallo, casseforti, armadi corazzati, serrature e lucchetti di sicurezza, lampadari,
carrozzine e passeggini per bambini, sedili e cabinette per impianti di risalita e
serramenti in leghe leggere);
– le due voci non si distinguono per la consistenza della materia prima utilizzata
per le lavorazioni, ma l’una fa riferimento ad una generica tipologia di attività,
consistente nella trasformazione di semilavorati per la produzione di strutture
metalliche, mentre l’altra si riferisce a specifici prodotti finiti (tant’è che la tariffa
del 2000 vi aveva compreso pure “la lavorazione delle parti accessorie in diverso
materiale”);
– conferma della irrilevanza del peso e della consistenza del materiale utilizzato
può trarsi dal fatto che entrambe le voci di tariffa comprendono
indifferentemente strutture di consistenza molto varia, sia modesta (mobili in
metallo, lampadari e passeggini nella voce 6215, insegne, inferriate ed infissi
nella voce 6211), sia più rilevante (ponti e torri nella voce 6211; casseforti ed
armadi nella voce 6215);
– nel decreto ministeriale è indicata la regola interpretativa secondo cui, “qualora
nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa
classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti,

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del 2000, ancora più chiaramente, si riferisce alla generica attività di “taglio,

effettuata a sé stante come lavorazione principale. In tal caso, si fa riferimento
alla voce prevista per quest’ultima, sempreché la tariffa non disponga altrimenti”;
– in concreto, la s.a.s. Meccaniche Castelnovo produce, come lavorazione

forza della regola appena citata, non la voce nella quale è compreso il prodotto
finito (la n. 6215), ma quella che le è propria (e cioè la n. 6212);
– quanto al rischio, non risulta, e neppure è stato dedotto, che la società adoperi
macchine diverse e meno pericolose di quelle comunemente utilizzate dalle
imprese che eseguono lavori di taglio, piegatura e saldatura di laminari e in
generale costruzione di opere di carpenteria.
Per la cassazione di tale sentenza la s.a.s. Meccaniche Castelnovo propone
ricorso, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l’Inail, che ha altresì depositato memoria illustrativa
ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod.
proc. civ.), perché la materia prima utilizzata dall’impresa è costituita da tubi
d’acciaio cavi del diametro massimo di 30 mm. e dello spessore massimo di 1,2
mm., mentre per i lavori di carpenteria di cui alla voce 6211 (richiamata dalla
voce 6212) si utilizza una materia prima di peso e spessore largamente superiori,
idonea a sopportare le sollecitazioni dinamiche per travature, ponti, tralicci.
Anche i macchinari utilizzati per tagliare, piegare, sagomare e saldare sono
diversi in considerazione delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni e della
consistenza della materia prima utilizzata: la voce 6215 contempla lavorazioni di
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principale, parti componenti di mobili in metallo e pertanto ad essa si applica, in

”lampadari, carrozzine, passeggini per bambini, sedili e cabinette per impianti di
risalita”, che utilizzano tubi di acciaio (tagliati, piegati e saldati) di spessore e
diametro non superiori a quelli lavorati dalla ricorrente e con caratteristiche

ciò deve argomentarsi che la tariffa distingue le lavorazioni da includere nelle
diverse voci non in base alla sola presenza delle operazioni di “taglio, piegatura e
saldatura”, poiché sia nella voce 6215, sia nella voce 6211 sono presenti
manufatti che richiedono tali operazioni; la differenza tra le due lavorazioni, e
quindi tra le due voci di tariffa, sta nella diversa entità del rischio dovuto alla
diversa consistenza del materiale utilizzato, tant’è che nella voce 6215 trovano
posto anche le “costruzioni di serramenti in leghe leggere”; alla minore
consistenza del materiale corrisponde un minore rischio insito nella lavorazione
e dunque un minore premio assicurativo. In tal senso si era espressa Cass. n.
11071 del 2004, nel porre a raffronto l’acciaio e l’alluminio, ossia materiali di
diversa consistenza, influenti sul processo di lavorazione e sulla diversificazione
del rischio, rendendo questo più o meno elevato.
Con il secondo motivo si reiterano le stesse censure, proposte sub specie
violazione di norme di diritto, per avere la Corte di appello erroneamente
applicato la voce di tariffa 6212, pur in presenza di un prodotto completo,
quello del mobile sedia-metallica, che non consente di fare riferimento alla
regola di cui all’art. 5, comma 3, delle modalità di applicazione della tariffa,
approvata con D.M. 12 dicembre 2000.
Il ricorso è destituito di fondamento.
A sostegno dell’impugnazione, parte ricorrente ha richiamato il precedente di
questa Corte n. 11071 del 10 giugno 2004 secondo cui, per individuare la voce di
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tecniche identiche o non dissimili sotto il profilo del rischio infortunistico. Da

tariffa applicabile, occorre fare riferimento alle caratteristiche tecniche delle
lavorazioni svolte dall’impresa assicurante in relazione al rischio ad esse proprio,
senza che rilevi il prodotto finale ossia la caratteristica merceologica del

necessariamente influente sul processo di lavorazione.
Tuttavia, la medesima sentenza chiarisce che “il decreto del Ministro del
lavoro 18 giugno 1988 … ordina la tariffa secondo “una classificazione tecnica di
lavorazioni” (art. 1) ossia il “ciclo di operazioni necessario” (art. 2) alla
realizzazione del prodotto, mentre non dà rilievo all’uso a cui questo sia
destinato; per di più, se la “lavorazione principale” di una delle parti componenti
il prodotto comporta una voce di tariffa a sé stante, si fa in ogni caso riferimento
a quest’ultima (art. 3)” (Cass. sent. n. 11071 del 2004, nella parte motiva).
Con decreto del 18 giugno 1988 del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale venne approvata, nel testo annesso al decreto e con effetto dal 10 luglio
1988, la nuova tariffa dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali nel settore industriale, e relative modalità di
applicazione. Esso stabilisce, all’art. 2, che “…per lavorazione si intende il ciclo di
operazioni necessario perché sia realizzato quanto in essa descritto…”; all’art. 3, che “qualora
nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si
«fica alla costruzione delle singole parti componenti effettuata a sé stante come lavorazione
principale. In tal caso si fa riferimento alla voce prevista per quest’ultima, sempreché la tariffa
non disponga altrimenti”; all’art. 4, che “nella ipotesi di lavora ione non espressamente
prevista dalla tariffa, la classificazione viene effettuata attraverso l’analisi tecnica delle
operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa in modo da poterla ricondurre

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prodotto finito, mentre ben può assumere rilevanza la materia prima adoperata,

ad una determinata previsione tariffaria”. Tali sono le regole generali che valgono ai
fini interpretativi per la classificazione delle lavorazioni.
Nell’ambito del “Grande gruppo 6 Metallurgia. Lavori in metallo…” risulta presente
il Sottogruppo 6200 riguardante la classificazione dei

“Prodotti ottenuti dalla

lavorazione del metallo (Trasformazione dei pezzi e semilavorati forniti dalle ferriere,
acciaierie, fonderie e stabilimenti metallurgici in genere)”.

Nel contesto di tale

sottogruppo sono presenti le voci:

“6211 Costruzione di ca0enteria metallica e lavori in metallo (travature, ponti, torri, tralicci,
pali, tettorie, capiate, scale, chioschi, serre, verande, cancelli, cancellate, parapetti, inferriate,
saracinesche, paratoie, infissi, serramenti anche corazzati, insegne, castelli per macchine e
apparecchi, ecc.) con posa in opera (escluso il montaggio degli elementi metallici delle opere edili,
idrauliche, dei ponti, delle linee e condotte, delle attrezzature per impianti industriali, per il
quale v. gruppi 3100, 3200, 3300, 3400, e 3600)”. “6212 Costruzione della carpenteria
metallica e lavori in metallo di cui alla voce 6211, senza posa in opera”.
“621 5 “Costruzione di arredamenti e di mobili in metallo, di casseforti, armadi corazzati,
serrature e lucchetti di sicurezza, di lampadari di carrozzine e passeggini per bambini, di
sedili e cabinette per impianti di risalita. Costruzione di serramenti in leghe leggere (con
eventuale posa in opera)”.
Dall’esame delle due voci di classificazione emerge che alla prima (alla quale la
voce 6212 fa riferimento) appartengono tutte le lavorazioni di carpenteria
metallica, mentre nella seconda rientrano i “mobili in metallo” e gli “arredamenti
in metallo”, categoria alle quali sono poi stati assimilati i serramenti “in leghe
leggere”.

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Nelle due prime voci, “costruzione di carpenteria metallica” e “lavori in
metallo”, l’indicazione dei prodotti della lavorazione è solo esemplificativa, come
risulta dalla presenza dell’avverbio “eccetera” a chiusura della relativa

metallo realizzato attraverso la trasformazione dei pezzi semilavorati.
Nella voce 6215 il riferimento normativo è fatto, invece, ad una ben precisa e
definita tipologia di prodotti, ossia alla costruzione di “arredamenti” e “mobili in
metallo”, seguita da una ulteriore elencazione di specifici manufatti (quest’ultima
a carattere chiuso, non figurando l’avverbio “eccetera”, presente nelle precedenti
voci di tariffa). E’ dunque posto in rilievo che deve trattarsi di un prodotto
qualificabile come “mobile in metallo” o di un “costruzione di arredamento”
realizzato in metallo. Le definizioni non consentono un’interpretazione
analogica, tale cioè da includervi anche i prodotti che, seppure destinati a
costituire un mobile in metallo, ne siano tuttavia solo una componente e quindi
non realizzino un prodotto finito, ossia completo in tutte le sue parti.
In quest’ultima ipotesi, soccorre il criterio interpretativo indicato all’art. 3 del
D.M. secondo cui, “qualora la voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la
relativa classificazione non sia applica alla costruzione delle singole parti componenti, effettuata
a sé stante come lavorazione principale. In tal caso si fa rifèrimento alla voce prevista per
quest’ultima, sempreché la tariffa non disponga altrimenti”.
La società Meccaniche Castelnovo produce telai metallici per sedie, utilizzando
solo tubi di acciaio che vengono tagliati, deformati e sagomati a mezzo di vari
macchinari e poi assemblati tramite saldature; il prodotto è costituito dalla sola
struttura metallica della sedia. Correttamente, dunque, è stato ritenuto che tale

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elencazione, così consentendo di comprendervi qualsiasi altro prodotto in

genere di lavorazione dovesse essere assoggettato alla voce di tariffa 6012,
poiché la produzione attiene a singole parti componenti (del mobile sedia),
effettuata “a sé stante come lavorazione principale” ed in tale caso occorre fare

La produzione specializzata di una sola componente strutturale di un mobile in
metallo, a prescindere dalla consistenza del materiale utilizzato, è dunque
sussumibile, secondo le regole indicate dall’art. 3 del D.M. 18 giugno 1988,
nell’alveo della più ampia categoria dei “lavori in metallo” tout court di cui alla
voce 6211 (e 6212).
Il successivo D.M. 12 dicembre 2000 ha ricondotto alla voce di tabella 6211 le
operazioni di “taglio, piegatura, saldatura di laminati e trafilati (..), costruzione di

carpenteria metallica e lavori in materiale metallico (travatura ponti, toni, tralicci, pali, tettoie,
captiate, scale, chioschi, serre, verande, cancelli, cancellate, parapetti, inferriate, saracinesche,
paratoie, infissi, serramenti anche corazzati, insegne, castelli per macchine e apparecchi,
ecc.)…” .
Il riferimento alla natura delle operazioni di “taglio, piegatura, saldatura di
laminati e trafilati” rende ancora più evidente che, ai fini della classificazione
delle lavorazioni nelle diverse voci della tabella, non rileva la consistenza del
materiale usato, né il prodotto finale, ma la natura delle operazioni, alle cui
modalità esecutive si connette l’entità del rischio.
Quanto alla sentenza di questa Corte n. 13587 del 2009, intervenuta tra le
stesse parti, non vi sono elementi certi per poterne affermare l’efficacia di
giudicato esterno, in assenza di precise indicazioni – che nemmeno l’INAIL ha
offerto – circa la coincidenza tra la situazione di fatto ivi esaminata e quella

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“riferimento alla voce prevista per quest’ultima”.

accertata in occasione della verifica ispettiva da cui ha tratto origine la pretesa
oggetto del presente giudizio. Comunque, anche in tale occasione la Corte, nel
respingere il ricorso proposto dalla Meccaniche Castelnovo s.a.s., ebbe ad

come costruzioni di arredamento e di mobili in materiale metallico; che la tabella
non fa alcun riferimento, come discrimine, alla maggiore pesantezza dei lavori,
di talché la menzione ai lavori di carpenteria metallica di cui alla voce 6211 non
esclude che essi attengano anche a strutture leggere, come gli scheletrati delle
sedie; che i prodotti che la società costruisce, tubi cavi di modesto diametro,
comportano pur sempre l’uso di apparecchiature pericolose, come presse, curva
tubi, curva ferri, troncatrici e trapani vari, ed è quindi per questo che ad essa è
ricollegato un premio antinfortunistico maggiore.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Tenuto conto delle difficoltà interpretative sottese alla corretta classificazione
dell’attività produttiva secondo le voci di tariffa, si reputa equo compensare le
spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

osservare che la voce 6215 presuppone la realizzazione di un prodotto finito,

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