Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28122 del 24/11/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28122 Anno 2017
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: BISOGNI GIACINTO
ORDINANZA
Ud. 28/09/17
sul ricorso proposto da
(
Akrann Lodhi Nadeem, elettivamente domiciliato in Roma via
Casilina 1665, presso lo studio dell’avv. Fulvio Romanelli,
dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale
in calce al ricorso che dichiara di voler ricevere le
comunicazioni relative al processo al fax n. 06/90280416 e
atta p.e.c. fulviofomdneili@ordineavvocatiroma.orq;
– ricorrente –
nei confronti di
Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale
dello Stato che lo rappresenta e difende nel presente
2017
giudizio e indica per le comunicazioni relative al processo il
la p.e.c.
ags@mail.certavvoaturastato.it e il fax n.
Data pubblicazione: 24/11/2017
06/96514000;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 1178/2016 della Corte di appello di
Catanzaro, emessa il 17 maggio 2016 e depositata il 4lu g lio
RILEVATO CHE
1.
Akram Lodhi Nadeem, cittadino pakistano, ha
presentato domanda di protezione internazionale
che è stata respinta dalla Commissione territoriale
di Crotone.
2.
Il
Tribunale
di
Catanzaro
decidendo
sull’impugnazione del richiedente ha riconosciuto il
diritto alla protezione sussidiaria.
3.
Ha proposto appello il Ministero dell’Interno e la
Corte di appello di Catanzaro lo ha accolto
ritenendo preliminarmente che la costituzione in
giudizio dell’appellato avesse sanato la nullità della
notificazione dell’atto di appello eseguita presso la
Cancelleria invece che, come previsto dall’art. 16
sexies della legge n. 179/2012, presso l’indirizzo di
posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi
di cui all’art. 6 bis del decreto legislativo n. 82 del
7 marzo 2005 nonché dal registro generale degli
indirizzi elettronici gestito dal Ministero della
2016, n. R.G. 827/2015;
Giustizia. Nel merito ha ritenuto insussistenti i
presupposti per il riconoscimento della protezione
sussidiaria non avendo il richiedente indicato quali
situazioni di violenza indiscriminata, esistenti nella
sua regione di provenienza (il Punjab), lo
caso di rientro secondo la previsione di cui all’art.
14 del decreto legislativo n. 25 del 19 novembre
2007 né risultando, da una consultazione di siti
istituzionali quali Ecoi, Refworld e Amnesty
International, che la provincia del Punjab rientri fra
le zone dove una situazione di elevata e
indiscriminata violenza possa mettere in pericolo la
persona del richiedente in caso di rientro.
4.
Ricorre per cassazione Akram Lodhi Nadeem
affidandosi a un unico motivo di impugnazione con
il quale deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la
violazione di norme di diritto, e in particolare degli
artt. 112 c.p.c., 183 comma 1 c.p.c.; del d.l. n.
138/2011, convertito nella legge n. 148/2011,
dell’art. 16 sexies del d.l. n. 179/2012, dell’art.
330 c.p.c. Il ricorrente lamenta il mancato rilievo
della inesistenza della notificazione dell’atto di
appello e il conseguente mancato rilievo della sua
inammissibilità.
esponessero al rischio di subire un grave danno nel
5.
Si
difende
con
controricorso
il
Ministero
dell’Interno.
RITENUTO CHE
6.
Il ricorso è infondato perché come è già stato
chiarito dalla giurisprudenza di legittimità proc.
novembre 2011, n. 183
la notifica del
controricorso al difensore che non abbia eletto
domicilio deve essere effettuata, a pena di nullità,
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
comunicato all’ordine professionale, fermo
restando che, ai sensi dell’art. 156, terzo comma,
cod. proc. civ., ove l’atto, malgrado l’irritualità
della notifica, sia venuto a conoscenza del
destinatario, la nullità non può essere dichiarata
per il raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. civ.
sez. lavoro n. 13857 del 18 giugno 2014 ; cfr.
,
anche Cass. civ. S.U. n. 7665 del 18 aprile 2016).
7.
Il ricorso va pertanto respinto. Sussistono le
condizioni per compensare le spese del giudizio di
cassazione, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., applicabile
ratione temporis,
in considerazione della novità
della questione e della materia della controversia.
4
civ., a seguito dell’entrata in vigore della legge 12
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del
giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28
settembre 2017.
Il Presidente
Rosa Ma a Di Virgilio
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a