Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28122 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 10/12/2020), n.28122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8064-2019 proposto da:

B.A., BO.AL., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA DELLA MARINA N. 1, presso lo studio dell’avvocato

GIAMPIERO PLACIDI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LUCA LENTINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA

TERRITORIO, in persona Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5737/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGINALE del LAZIO, depositata il 06/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

B.A. e Bo.Al. ricorrono avverso la sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per mutamento di classamento di unità immobiliari di comproprietà dei ricorrenti, site nel Comune di Roma, microzona 20 Salario, L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335. La CTR ha respinto nel merito l’appello dei contribuenti, ritenendo motivato l’atto impositivo, potendo il contribuente provare “che il proprio immobile abbia caratteristiche tali da sottrarlo alla ratio del riclassamento per microzona di appartenenza”, e che la revisione del classamento non è “condizionata alle specifiche tecniche dell’unità immobiliare bensì esclusivamente ai parametri relativi alla microzona alla quale quest’ultima appartiene”.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 (L. n. 212 del 2000, art. 7,L. n. 241 del 1990, art. 3), per avere rilevato l’irrilevanza della verifica dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare sita nella microzona;

Col secondo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in materia di motivazione degli atti impositivi (L. n. 212 del 2000, art. 7) per mancata preventivo avvertimento della apportata revisione della rendita catastale (mancata attivazione contraddittorio endoprocedimentale);

col terzo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 apparente.

2. Va preliminarmente esaminato il terzo motivo del ricorso che è infondato e va respinto, contenendo la sentenza impugnata una congrua motivazione, idonea a far comprendere il percorso logico giuridico seguito dalla CTR.

4. Va altresì respinto il secondo motivo, non sussistendo un obbligo generalizzato di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, tranne nei casi di tributi armonizzati e nelle ipotesi espressamente previste dalla legge: situazioni queste non ricorrenti nel caso in esame.

5. Va invece accolto il primo motivo del ricorso.

5.1.Va infatti confermata la giurisprudenza di questa Corte in relazione all’ipotesi di un nuovo classamento, adottato, come nella specie, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, che ha ritenuto non congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento nonchè ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento (con i quali il Comune di Roma ha richiesto all’Agenzia del Territorio l’attivazione del processo di revisione parziale del classamento catastale delle unità immobiliari ubicate in una determinata microzona e nota del Direttore dell’Agenzia) laddove da tali ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento.

5.2. Nè può ritenersi sufficiente a tal fine il riferimento a non meglio precisati interventi pubblici effettuati per la riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano nonchè ad interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici. E ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera).

5.3.Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 – 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

6.Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019, cit.; n. 10403/2019; n. 22671/2019; n. 22900/2017).

7.Il ricorso va pertanto accolto, non essendosi la CTR adeguata ai superiori principi e la sentenza conseguentemente cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originario dei contribuenti.

8.In ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia, le spese vanno compensate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario deli contribuenti. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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