Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28121 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7429/2018 proposto da:

K.I., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico N. 28

presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Roma, Ministero dell’interno;

0- intimati –

avverso la sentenza n. 5235/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 2 agosto 2017, la quale ha dichiarato improcedibile l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale da parte della commissione territoriale competente;

– che la corte d’appello ha rilevato come il ricorso non sia mai stato notificato alla controparte, dopo il suo deposito, non avendo l’appellante neppure tentato detta notifica, dunque inesistente, senza che possa ammettersene dunque la rinnovazione;

– che non svolge difese il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO

– che l’unico motivo di ricorso lamenta la mancata concessione di un nuovo termine per la notificazione (senza neppure menzionare una norma che si alleghi come violata, ma) semplicemente affermando che egli ha omesso di effettuare la notificazione convinto che a ciò dovesse provvedere la cancelleria, onde aveva diritto ad un nuovo termine per la notifica del ricorso stesso;

– che il motivo è inammissibile, in quanto neppure indica la norma violata, nè tiene affatto conto della ratio decidendi della decisione impugnata, secondo cui, alla stregua del principio consolidato espresso da questa Corte, solo la notificazione nulla e non quella completamente omessa o inesistente ammette la rinnovazione;

– che gli altri motivi ripropongono quelli non esaminati dalla corte territoriale in ragione della censura in rito;

– che non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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