Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28121 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28121 Anno 2017
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Rep.
ORDINANZA
interlocutoria

Ud. 28/09/17

sul ricorso proposto da
Silvana Buccianti, elettivamente domiciliata in Roma, via Achille
Papa 21 presso lo studio dell’avv. Marco Tagliente, rappresentata
e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv.
Carla Broccia che indica per le comunicazioni relative al processo
l’indirizzo p.e.c. broccia.carla@avvocatibari.legalmail.it ;
– ricorrente nei confronti di
Paola Nannavecchia, elettivamente domiciliata in Roma, via
Bassano del Grappa 24, presso l’avv. Paolo Casucci (p.e.c.
avvpaolocasucci@puntopec.it , fax 06/37355298) rappresentata e
difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso,
2017

dall’avv. Giuseppe Anglani che dichiara di voler ricevere le
comunicazioni relative al processo al fax n. 0831/339354 e

Data pubblicazione: 24/11/2017

all’indirizzo

di

posta

elettronica

certificata.

anglani.giuseppe@coabrindisi.legalmaikit ;
– controricorrente nonché sul ricorso incidentale proposto da
Paola Nannavecchia, come sopra rappresentata e difesa;

nei confronti di
Silvana Buccianti, come sopra rappresentata e difesa;
– Controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 52/2015 della Corte di appello di Lecce,
emessa il 13 ottobre 2015 e depositata il 19 ottobre 2015, n.
2355/15 R.G.;

RILEVATO
1. Silvana Buccianti ha chiesto il riconoscimento di una
quota della pensione di reversibilità spettantele quale
coniuge divorziato di Massimo Duccini e di una quota,
pari al 40 % del TFR maturato dal Duccini nel periodo
in cui il matrimonio con la ricorrente è coinciso con il
rapporto di lavoro.
2. Il Tribunale di Brindisi ha respinto entrambe le
domande rilevando che il Buccini era deceduto il 17
aprile 2013 e quindi prima del deposito, in data 13
giugno 2013, della sentenza di divorzio che aveva
riconosciuto il diritto della Buccianti all’assegno di

– Ricorrente incidentale –

mantenimento; che il T.F.R. era stato percepito dal
Duccini in parte nel 1994 e in parte nel 1999 e quindi
precedentemente rispetto alla stessa proposizione del
ricorso per la dichiarazione di cessazione degli effetti
civili del matrimonio.

ha riconosciuto il diritto di Silvana Buccianti alla quota
del 35% della pensione di reversibilità erogata
dall’INPS in favore di Paola Nannavecchia, quale
coniuge superstite di Massimo Duccini, a decorrere dal
18 aprile 2013, giorno successivo al decesso del
Duccini. Ha compensato le spese del doppio grado di
giudizio e confermato nel resto l’ordinanza del
Tribunale di Brindisi.
4. Propone ricorso per cassazione Silvana Buccianti
affidandosi ad un unico motivo di impugnazione con il
quale deduce: violazione e falsa applicazione dell’ad 9
terzo comma della legge n. 898/1970 nonché dell’art.
1697 c.c. e dell’art. 115 primo comma c.p.c. in
relazione all’art 360 n.3 c.p.c. Omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.
5. Paola Nannavecchia propone a sua volta ricorso
incidentale principale e condizionato all’accoglimento
del ricorso proposto dalla Buccianti, articolato in un

gr7

3

3. La Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 52/2015,

unico motivo: violazione e falsa applicazione dell’art.9
commi 2 e 3, L.Div., in relazione al motivo di cui al n.3
del primo comma dell’art.360 c.p.c.
6. Silvana Buccianti replica con controricorso al ricorso
incidentale avversario.

7. La controversia presenta profili che meritano di essere
discussi in pubblica udienza.

P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa alla pubblica
udienza della prima sezione civile della Corte di Cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28
settembre 2017.
Il Presidente
Rosa Maria Di yftlio

RITENUTO CHE

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