Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28120 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28120 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 20729-2008 proposto da:
BIANCOTTO

LUCIANO

C.F.

BNCLCN77D03F839D,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 185,
presso lo studio dell’avvocato VERSACE RAFFAELE,
rappresentato e difeso dall’avvocato DI PALMA
VINCENZO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3035

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
è

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

Data pubblicazione: 17/12/2013

studio

dell’avvocato

FIORILLO

LUIGI,

che

la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 3991/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/08/2007 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA i che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

10337/2005;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 7 agosto 2007,
confermava la sentenza del locale Tribunale con cui venne respinta la
domanda, proposta dal Biancotto, diretta ad accertare l’illegittimità
del termine apposto al contratto di lavoro del 2.2.01, intercorso con
la società Poste Italiane ai sensi dell’art. 25 del c.c.n.l. 11.1.01, per

riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale
riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da
innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e\o
sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il lavoratore,
affidato a tre motivi.
Resiste la società Poste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Con i primi tre motivi il Biancotto denuncia la violazione della L. n.
230\62 e dell’art.23 della L. n. 56\87, nonché dell’art. 25 del c.c.n.l.
per i dipendenti postali del 2001, oltre ad un vizio di motivazione circa
l’osservanza della procedura di consultazione sindacale prevista dalla
norma contrattuale collettiva.
Lamenta che l’apposizione del termine al contratto era illegittima in
quanto stipulato in base al citato art. 25 del c.c.n.l. 11.1.01 che
risultava in contrasto con le norme di legge invocate, da cui doveva
evincersi che la durata indeterminata del rapporto rimaneva la regola
e non l’eccezione; che la società non aveva assolto all’onere di provare
le effettive esigenze poste a fondamento dell’assunzione, né
l’esperimento della consultazione sindacale ivi prevista.
2- I motivi, che per la loro stretta connessione possono essere
congiuntamente esaminati, sono infondati.
Premessa indispensabile ai fini della decisione è il corretto
inquadramento della portata della innovazione normativa introdotta
dall’art.23 della L.n.56/1987.

“esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di

Maturata nel processo di revisione dell’atteggiamento di sfavore con
cui il contratto di lavoro a tempo determinato era guardato nella
L.n.230/1962, in funzione della esigenza da un lato di garantire la
competitività di particolari settori produttivi dall’altra di favorire
l’occupazione soprattutto giovanile, la disposizione in questione
contiene una delega piena — dimostrata dalla mancata indicazione di

di una percentuale massima all’interno della forza lavoro occupata (cd.
tetti)- alla contrattazione collettiva stipulata con le oo.ss.
maggiormente rappresentative di individuare nuove (e dunque anche
diverse rispetto a quelle di cui alrart.1 L.n230\62) ipotesi nella quali
consentire il ricorso al lavoro a termine.
In questo senso la disposizione è stata interpretata da questa
Suprema Corte, definitivamente chiarendo che la delega ai contraenti
collettivi di cui alla L.n.56\87 costituisce una “delega in biancd’ (Cass.
sez.un.2 marzo 2006 n.4588), legittimando così le varie clausole
contrattuali collettive prevedenti le ipotesi di assunzione a termine da
parte della società Poste Italiane, sia pur nel rispetto, ove sussistente,
del limite temporale di efficacia previsto dalle parti sociali (Cass.9
giugno 2006 n.13458, Cass.20 gennaio 2006 n.1074, Cass.3 febbraio
2006 n.2345, Cass. 2 marzo 2006 n.4603).
3- Deve pertanto escludersi l’illegittimità delrapposizione del termine
per la mancata o carente dimostrazione del nesso di causalità tra le
esigenze riorganizzative e la singola assunzione a termine: tali limiti
potrebbero solo evincersi dalla applicazione integrale della L.n.230\62,
cui le parti sociali erano invece autorizzate a derogare (cfr., per tutte,
Cass. n. 20608\07).
Ed invero, pur considerando roccasione temporanea di lavoro come
una sorta di requisito implicito comune a tutte le ipotesi previste dalla
legge n.230, tale principio non può trovare applicazione nei riguardi
delle occasioni di lavoro a termine individuate dai contraenti collettivi
in base alla L.56/1987.

particolari limitazioni o condizioni oggettive al di fuori della fissazione

Questa Corte ha più volte chiarito (ex multis, Cass. 13 luglio 2010 n.
16424), che in materia di assunzioni a termine del personale postale,
l’art. 74, comma 1, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 del personale non
dirigente di Poste italiane s.p.a. stabilisce il 31 dicembre 2001 quale
data di scadenza dell’accordo. Ne consegue per un verso che i
contratti a termine stipulati successivamente a tale data non possono
del 2001 – che aveva previsto il mantenimento dell’efficacia delle
clausole contenute nell’art. 25 del suddetto c.c.n.I., stipulate ai sensi
dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987- e sono interamente soggetti al
nuovo regime normativo, senza che possa invocarsi l’ultrattività delle
pregresse disposizioni per il periodo di vacanza contrattuale collettiva,
ponendosi tale soluzione in contrasto con il principio secondo il quale i
contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro
l’ambito temporale concordato dalle parti.
Per altro verso ne consegue la legittimità dei contratti a termine
stipulati ex art. 25 entro il 31 dicembre 2001.
Ed invero, proprio la sopra evidenziata ampiezza della delega alle parti
sociali, che consente come visto di prevedere nuove ipotesi legate alla
presenza anche solo di determinati requisiti soggettivi da parte dei
lavoratori da assumere (e quindi per definizione senza necessità di un
nesso tra il singolo contratto ed una specifica esigenza temporanea),
porta a ritenere che sia stata in generale ammessa la possibilità di
individuare in astratto le condizioni per il ricorso alle assunzioni a
termine, avendo il legislatore ritenuto costituire sufficiente garanzia di
legalità la valutazione operata da parti sociali particolarmente
qualificate e l’imposizione di un tetto percentuale alle assunzioni.
4- L’art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede quale ipotesi
legittimante l’assunzione a termine ai sensi dell’art. 23 L.n.56\87, la
presenza di “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi
di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale
riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da

rientrare nella disciplina transitoria di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 368

innovazioni tecnologiche owero conseguenti all’introduzione e\o
sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”
Con riferimento alla clausola contrattuale in questione, questa Corte
ha più volte affermato che essa, convenuta in sede collettiva
nell’ambito della menzionata delega in bianco accordata alle oo.ss.
dall’art. 23 L.n.56\87, ben poteva, come del resto ritenuto da questa

contrattuale, legittimare l’assunzione a termine per tale causale, non
contrastando nella specie neppure con alcun limite temporale: il
contratto a termine in esame è stato infatti stipulato sulla base della
menzionata disciplina collettiva del gennaio 2001 e pienamente entro i
limiti temporali di vigenza della stessa, Cass. 20 aprile 2006 n. 9245,
Cass. 1 ottobre 2007, n. 20608.
In tali pronunce si è ribadito che le parti sociali, nel determinare
oggettive, seppur nuove e non ancorate a nessun elemento di
temporaneità, ipotesi di assunzione a termine, abbiano agito del tutto
legittimamente, escludendo, ancora una volta, la necessità di
dimostrare l’esistenza di un preciso nesso causale tra la singola
assunzione e le condizioni legittimanti l’assunzione.
5- Prevedendo poi la citata norma contrattuale una successiva
procedura di confronto sindacale a livello nazionale ed a livello
regionale, questa Corte ha ritenuto che essa sia stata sufficientemente
espletata con l’accordo del 18 gennaio 2001, col quale le parti sociali
hanno convenuto che i processi di riorganizzazione

de qtfibus

sarebbero stati fronteggiati con il ricorso ai contratti a tempo
determinato, esprimendo chiaramente che il confronto doveva
ritenersi concluso con la constatazione della necessità, nel contesto
aziendale richiamato, del ricorso a tale strumento contrattuale (Cass.
1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. n. 6717\11).
6- Il ricorso deve dunque rigettarsi.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.

Corte per la precedente e sostanzialmente analoga disciplina

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in E.100,00 per
esborsi, E.3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 ottobre 2013
Il Presidente

Il Consigliere est.

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