Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2812 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1639-2014 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO COLAIANNI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso il provvedimento n. 55/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 06/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente conduce attività di produzione di piccole lame per il taglio della setola delle scope e per la pulizia dei pavimenti. L’attività è condotta in forma artigianale, con l’apporto del solo contribuente/titolare, senza intervento di collaboratori, dipendenti o apprendisti.

L’Ufficio rilevava non essere stato compilato il modulo della dichiarazione annuale contenente l’indicazione degli elementi rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per l’anno d’imposta 2005, quindi avviava ispezione per reperire la documentazione necessaria alla verifica della congruità dei redditi che si chiudeva con pvc in data 13 dicembre 2007. Seguiva avviso di accertamento che individuava lo studio di settore riferibile ad un’attività in effetti marginale, da cui desumeva la non congruità del contribuente, procedendo alla ripresa a tassazione. Alla proposta di adesione del contribuente, l’Ufficio rimodulava al ribasso lo strumento statistico ed abbatteva di ulteriore 20% la pretesa in ragione delle dimostrate difficoltà connesse al trasferimento dell’azienda da (OMISSIS), tradizionale territorio di produzione lame, al distretto brianzolo.

Ciò non di meno, il contribuente preferiva presentare ricorso piuttosto che perfezionare l’adesione, lamentando non sussistere i presupposti per l’accertamento induttivo puro, poichè non è stata contestata contabilità irregolare, ma solo un errato importo nelle materie prime acquistate; non era stata istituito il contraddittorio preventivo ed in ogni caso era stato fornito in sede di contraddittorio di accertamento ogni prova dell’inapplicabilità dello studio di settore, in ragione del carattere peculiare e marginale della propria azienda. Sull’appello dell’Ufficio, la CTR per la Lombardia riformava la sentenza di primo grado, accogliendo parzialmente il gravame e rimodulando la pretesa tributaria.

Ricorre per cassazione il contribuente, affidandosi a tre motivi, cui controdeduce il patrono erariale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti tre motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo di ricorso si solleva censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 3 bis, nella sostanza lamentando che l’avviso di accertamento non sia stato preceduto da invito al contraddittorio. In verità è pacifico in atti che l’avvio della verifica ed il pvc da cui scaturisce l’atto impositivo non sorga da incongruità con lo studio di settore, per cui sarebbe necessario il preventivo contraddittorio procedimentale (cfr. Cass. S.U. n. 26635/2009), bensì da mancata compilazione di un modulo della denuncia dei redditi, donde l’attività di verifica, svolta in contraddittorio proprio dell’accertamento normale.

Più radicalmente, in realtà dagli atti si evince l’implicito rigetto del motivo avanti alla CTP (che è entrata nel merito). Un tanto avrebbe dovuto comportare la proposizione di appello incidentale (condizionato) avverso il capo di sentenza, non sostituibile con la mera costituzione che vale a riproporre unicamente i motivi ritenuti assorbiti (Cfr. Cass. n. 14534/2018; n. 23228/2015; n. 7702/2013, nonchè Cass. S.U. n. 11799/2017). Si deve allora rilevare un giudicato interno di rigetto formatosi sul punto che comporta l’inammissibilità del motivo nel presente ricorso.

Il motivo è quindi inammissibile.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione art. 112 c.p.c., omissione di pronuncia sul capo di domanda relativo all’applicabilità o meno dello studio di settore al contribuente.

Il motivo supera il vaglio dell’ammissibilità, assolvendo l’onere dell’autosufficienza per aver indicato le parti ove la domanda era stata posta al secondo giudice. Questi, in effetti non risulta averla presa in considerazione. Non di meno, non si concreta il vizio lamentato, trattandosi di pronuncia implicita. Ed infatti, non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n. 2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n. 1537). Secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, 9/3/2011, n. 5583).

Più radicalmente, la decisione di rigetto in primo grado sul punto, comporta l’inammissibilità anche di questo motivo.

3. Con il terzo motivo si prospetta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, ovvero l’applicabilità o meno dello studio di settore, del relativo cluster e sulla sussistenza delle condizioni di marginalità dell’impresa. Trattasi della medesima doglianza che precede, proposta sotto altro vizio. La motivazione della CTR supera il limite logico ci congruità solo all’interno del quale è consentito lo scrutinio di questa Corte di legittimità.

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718, Cass. V, 9/3/2011, n. 5583).

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

In conclusione il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in Euro cinquemilaseicento/00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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