Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2812 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2812 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: FICHERA GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26179/2012 R.G. proposto da
Generai Broker s.r.I., in liquidazione (C.F. 03677261004), in
persona del liquidatore

pro tempore,

rappresentata e difesa

dall’avv. Gianfranco Viti, elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Roma, lungotevere dei Sangallo 1.
– ricorrente contro
Prelios Credit Servicing s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore

(C.F. 08360630159), quale mandataria della

Sagrantino Italy s.r.I., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo
Mannocchi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
lungotevere Arnaldo da Brescia 9/10.
– controricorrente e contro
San Paolo IMI s.p.a. (C.F.), in persona del legale rappresentante
pro tempore,

Fallimento della Edilizia Italiana s.r.l. (C.F.), in

persona del curatore pro tempore.
– intimati –

Data pubblicazione: 06/02/2018

avverso
la sentenza n. 1752/2012 della Corte d’appello di Roma, depositata
il 29 marzo 2012.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre
2017 dal Consigliere Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
Generai Broker s.r.l. – in seguito posta in liquidazione

poi dichiarata fallita, alcuni appartamenti in Roma, facenti parte di
un complesso edilizio già gravato da un unico mutuo ipotecario
concesso alla costruttrice dall’Istituto Bancario San Paolo di Torino
(poi San Paolo IMI s.p.a.).
Successivamente, sulla domanda proposta dalla Generai Broker
s.r.I., il Tribunale di Roma condannò la banca mutuante a
frazionare la quota di mutuo gravante su due appartamenti di
proprietà dell’attrice e la mutuataria Edilizia Italiana s.r.l. a
rimborsare all’attrice le somme che avesse versato alla mutuante
per estinguere il mutuo.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 29
marzo 2012, respinse il gravame proposto dalla Generai Broker
s.r.I., in liquidazione, nei confronti della San Paolo IMI s.p.a.
rimasta contumace, ammettendo tuttavia l’intervento in lite,
all’udienza di discussione davanti al collegio, della Prelios Credit
Servicing s.p.a. (di seguito breviter Prelios), quale mandataria della
Sagrantino Italy s.r.l. cessionariq, del credito vantato dalla detta
banca.
Ritenne il giudice di merito che la sentenza impugnata non
potesse essere riformata, in quanto in relazione ai mutui fondiari
concessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 1 settembre 1993, n.
385, il terzo acquirente del bene gravato da ipoteca non aveva un
diritto ad ottenerne il frazionamento dalla banca mutuante.

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volontaria -, il 2 luglio 1990 acquistò dalla Edilizia Italiana s.r.I.,

Generai Broker s.r.I., in liquidazione, ha proposto ricorso per
cassazione avverso la detta sentenza, affidato a cinque mezzi, cui
resiste con controricorso Prelios; non hanno spiegato difese San
Paolo Imi s.p.a. e il fallimento della Edilizia Italiana s.r.l..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo Generai Broker s.r.I., in liquidazione,
deduce violazione della legge processuale, poiché la corte d’appello

Prelios, avvenuto dopo che le parti avevano precisato le conclusioni
davanti al giudice istruttore e la causa era stata rimessa al collegio
e con la dante causa San Paolo Imi s.p.a. già contumace.
Con il secondo motivo assume altra violazione della legge
processuale, affermando che l’intervento del terzo nel giudizio di
appello è consentito soltanto per proporre l’opposizione del terzo e
non quale successore a titolo particolare di una delle parti.
Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione, ex art. 360,
primo comma, n. 5), c.p.c., avendo il giudice di merito omesso di
motivare sulle ragioni della ritenuta irrilevanza della tardività
dell’intervento del terzo Prelios.
Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 112
c.p.c., poiché la corte d’appello ha omesso di pronunciare sulla
censura avverso la sentenza del tribunale, che aveva dichiarato
l’attrice obbligata al pagamento delle quote del mutuo frazionato in
favore della banca mutuante.
Con il quinto motivo eccepisce ulteriore violazione dell’art. 112
c.p.c., considerato che la corte d’appello ha omesso di pronunciare
sul gravame opposto alla sentenza del tribunale, che aveva
respinto la domanda di nullità o inefficacia del frazionamento
dell’ipoteca operata dalla banca mutuante.
Con il sesto motivo deduce altro vizio di motivazione, ex art.
360, primo comma, n. 5), c.p.c., atteso che il giudice di merito, da
un lato, ha condiviso le conclusioni del consulente dell’ufficio e,

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avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’intervento del terzo

dall’altro, se ne è discostato nella determinazione della frazione di
mutuo gravante sugli appartamenti della ricorrente.
2.

Dei primi due motivi del ricorso, meritevoli di esame

congiunto stante il comune oggetto, è fondato il primo mentre è
palesemente infondato il secondo.
Questa Corte ha già affermato che l’art. 111 c.p.c., a norma del
quale se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso

originarie ma il successore a titolo particolare può intervenire o
essere chiamato nel processo, è applicabile anche in appello, dato
che costui, assumendo la stessa posizione del suo dante causa, non
è terzo rispetto alle altre parti (cfr. Cass. 29/12/2011, n. 29766;
Cass. 08/11/2007, n. 23289; Cass. 25/05/2006, n. 12385).
E tuttavia, vale anche per il successore a titolo particolare la
regola generale prevista dall’art. 268 c.p.c. – applicabile anche nel
giudizio di appello ai sensi dell’art. 359 c.p.c. – a tenore della quale
l’intervento può avere luogo sino a quando non vengano precisate
le conclusioni.
Nella vicenda in esame, invece, è incontroverso che mentre San
Paolo Imi s.p.a. rimase contumace durante l’intero giudizio di
appello, il suo avente causa Sagrantino Italy s.r.l. si costituì per la
prima volta in giudizio, attraverso la mandataria Prelios, dopo che
le altre parti costituite avevano già precisato le conclusioni davanti
al giudice istruttore e quest’ultimo aveva rimesso la causa al
collegio.
Dunque, il detto intervento era chiaramente inammissibile.
3. Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.
4. Il quarto motivo è inammissibile per carenza di interesse.
A differenza di quanto afferma la ricorrente, il Tribunale di
Roma non ha condannato il terzo acquirente degli immobili gravati
da ipoteca, pacificamente estraneo al contratto di mutuo, a
corrispondere alcunché alla banca mutuante; la corte d’appello ha

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per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti

quindi ritenuto – implicitamente, ma chiaramente – priva di
qualsivoglia interesse una censura formulata avverso un capo della
sentenza impugnata, che nemmeno emergeva dalla lettura degli
atti processuali.
5. Il quinto e il sesto motivo, avvinti da comune sorte, sono
entrambi inammissibili per carenza di interesse.
Invero, censurando l’omessa pronuncia su taluni motivi di

la

ratio decidendi

della decisione impugnata, la quale ha

sostanzialmente respinto tutti i motivi di gravame sul preciso
assunto che Generai Broker s.r.I., in liquidazione, in quanto terzo
acquirente dell’immobile gravato da ipoteca fondiaria, in relazione
ad un mutuo sottoscritto prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 1
settembre 1993, n. 385, non aveva diritto ad ottenere dalla
mutuante il frazionamento del mutuo, trattandosi di una facoltà
esercitabile solo su iniziativa della predetta; e dunque l’appellante
non poteva legittimamente aspirare ad ottenere una decisione più
favorevole rispetto a quella già resa dal tribunale.
6. In definitiva, accolto il primo motivo del ricorso, respinto il
secondo, assorbito il terzo, devono essere dichiarati inammissibili i
restanti mezzi, mentre la sentenza impugnata va cassata
esclusivamente in relazione all’unico motivo accolto; non essendo
tuttavia necessari ulteriori accertamenti, può senz’altro dichiararsi
inammissibile l’intervento della Prelios e, avuto riguardo alle ragioni
di natura esclusivamente processuale della decisione, compensare
integralmente tra le parti costituite le spese dell’appello.
7. Tenuto conto dell’accoglimento di uno solo tra i motivi di
ricorso formulati da Generai Broker s.r.I., anche le spese del
giudizio di legittimità possono andare compensate integralmente
tra le parti costituite, restando irripetibili nei confronti di quelle che
non hanno spiegato difese.

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appello e allegando un vizio di motivazione, la ricorrente non coglie

P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, respinge il secondo, assorbito il terzo,
dichiara inammissibili il quarto, il quinto e il sesto; cassa al
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel
merito, dichiara inammissibile l’intervento nel giudizio di appello di
Prelios Credit Servicing s.p.a., quale mandataria della Sagrantino
Italy s.r.I.; compensa integralmente le spese del grado di appello.

legittimità, dichiarandole irripetibili nei confronti di quelle che non
hanno spiegato difese.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017.

Compensa interamente tra le parti costituite le spese del giudizio di

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