Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28118 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 31/10/2019), n.28118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22878/2018 proposto da:

D.E.H.M., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Antonino Ciafardini, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

Avverso il decreto n. 1253/2018 del TRIBUNALE dell’AQUILA, depositato

il 20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2019 dal cons. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO IN DIRITTO

CHE:

D.E.H.M., nato in (OMISSIS), con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, impugnava dinanzi il Tribunale dell’Aquila, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il richiedente aveva narrato di essere fuggito dal Senegal perchè incolpato ingiustamente della morte del fratello, conseguita ad un incidente verificatosi dopo un rito praticato da uno stregone, che invece, a detta della comunità era dovuta al fatto che egli stesso lo aveva condannato a morte per impadronirsi della sua fama e del denaro guadagnato.

Il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni rese – peraltro inverosimili – non prospettavano circostanze idonee a fondare i provvedimenti di protezione internazionale richiesti, che in Senegal non vi era una situazione assimilabile ad un conflitto armato interno o internazionale tale da indurre una minaccia grave ed individuale alla persona del richiedente, che il ricorrente aveva paventato un danno in termini del tutto generici ed astratti e che non erano emerse situazioni soggettive di particolare vulnerabilità.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza di appello per motivazione contraddittoria o apparente, lamentando la inidoneità ed illogicità delle argomentazioni a giustificare il rigetto del gravame.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere applicato il Tribunale il principio dell’onere probatorio attenuato e non aver valutato le dichiarazioni del richiedente secondo i parametri di cui all’art. 3 cit.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere riconosciuto il Tribunale la protezione sussidiaria.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria in ragione della provenienza geografica e delle gravi condizioni di povertà del Paese di origine, inadeguate ai parametri di benessere e di dignità.

2.1. I motivi primo e terzo possono essere trattati congiuntamente per connessione e vanno respinti il primo perchè infondato ed il secondo perchè inammissibile.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il Tribunale, previa specificazione delle fonti ufficiali di conoscenza e della situazione politico/sociale ivi rappresentata, ha escluso in concreto il dedotto rischio del ricorrente di subire, in caso di rientro in Senegal, un danno grave nel senso di cui all’art. 14, lett. c), negando la significatività degli elementi informativi acquisiti ai fini della esistenza di una condizione generalizzata di conflitto armato interno o internazionale e tale motivazione risulta rispondente ai requisiti minimi richiesti, mentre la terza censura si risolve in una impropria sollecitazione alla rivalutazione dei fatti.

2.2. I motivi secondo e quarto possono essere trattati congiuntamente per connessione e vanno respinti perchè inammissibili.

Il secondo motivo sostanzialmente non svolge alcuna critica alla ritenuta non credibilità del racconto del ricorrente e non coglie nel segno laddove critica la mancata attivazione del potere istruttorio officioso che, nello specifico, il Tribunale ha invece assolto, acquisendo plurime informazioni da fonti ufficiali sulla situazione del Paese, che ha valutato con un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e censurabile nei ristretti limiti del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Il quarto motivo è inammissibile giacchè il ricorrente non ha allegato ragioni personali di vulnerabilità diverse da quelle già esaminate. Inoltre la riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari non può esser surrogata dalla situazione generale del Paese – perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti -, nè da altre pronunce di merito, che hanno riconosciuto la protezione internazionale a favore di altri richiedenti senegalesi, attesa la autonomia della valutazione individualizzata delle posizione personali.

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese stante l’assenza di attività difensiva della controparte.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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