Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28118 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28118 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA I Ni•le -. R (32/9 T oR
sul ricorso 22605-2016 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, il MINISTERO
ECONOMIA FINANZE, il MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE
UNIVERSITA’ RICERCA, il MINISTERO DELLA SALUTE,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti contro
ARMENTO MARCO;

– intimato avverso la sentenza n. 960/2015 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 29/07/2015;

Data pubblicazione: 24/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Ric. 2016 n. 22605 sez. M3 – ud. 13-07-2017
-2-

Rilevato che:
1. La presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e
Finanze ricorrono per cassazione avverso la sentenza del 29 luglio 2015 numero

e definitiva) del Tribunale dell’Aquila

che ha condannato, le predette

amministrazioni, al pagamento dell’importo di euro 37.167,84 a favore di Marco
Armento, a titolo di risarcimento del danno sofferto a causa del tardivo recepimento
della normativa nazionale della direttiva 93/16/CEE, nella parte in cui essa prevede
la corresponsione di un’adeguata remunerazione per l’opera prestata dai medici
durante la frequenza delle scuole di specializzazione.
2. Non svolge attività difensiva Marco Armento.
3. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e
regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza, proposta di inammissibilità del ricorso. I ricorrenti hanno depositato
memoria.

Considerato che:
4. a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il
Collegio di rinviare la causa alla Pubblica Udienza della Sezione Ordinaria.

P. Q. M.
la Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza della Sezione Ordinaria.
3

960 della corte d’appello dell’Aquila, che ha confermato le sentenze ( non definitiva

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte

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