Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28118 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28118 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

sul ricorso 26690-2010 proposto da:
REGIONE MOLISE C.F. 00169440708, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI, 12;
– ricorrente –

2013
2994

contro

STANISCIA RENATA C.F. STNRNT65R59G257M;
– intimata –

avverso la sentenza n. 294/2010 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 17/12/2013

di CAMPOBASSO,

depositata

il

05/07/2010 R.G.N.

1206/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;

SARACINO MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

è comparso l’Avvocato DE VIVO GIOVANNI per delega

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5.7.2010, la Corte di Appello di Campobasso rigettava il gravame
proposto dalla Regione Molise avverso la pronunzia del Tribunale di Larino che, ritenuta la
carenza di legittimazione passiva del Ministero della Salute, aveva riconosciuto a Staniscia
. Renata l’indennizzo di cui all’art. 5 I. 210/92 con decorrenza dal 1.12.2003 per epatite
cronica HCV positiva conseguente ad emotrasfusioni effettuate nel 1975 (patologia che si

Rilevava la Corte territoriale che il Ministero, nel costituirsi in primo grado, aveva eccepito
preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e subordinatamente la
decadenza triennale per la proposizione della domanda amministrativa, mentre non aveva
contestato ed, anzi, aveva sostanzialmente condiviso i profili medico legali evidenziati in
termini favorevoli alla ricorrente dalla C.M.O. di Caserta e che la Regione, costituendosi,
aveva depositato provvedimento del Ministero della Salute, che aveva riformato la
decisione del C.M.O. di Caserta, ammettendo la tempestività dell’istanza di Staniscia.
Quanto al merito, la Regione, pur rilevando che l’istanza era stata respinta, aveva, però,
evidenziato la sostanziale adesione alle tesi difensive del Ministero della Salute, basate
sulla non contestazione delle risultanze del verbale della C.M.O. che aveva confermato
all’unanimità la sussistenza della lamentata malattia, la sussistenza del nesso causale e
l’ascrivibilità della stessa alla 8° categoria della tabella A all. al DPR 30.12.1981 n. 834.
Con decreto ministeriale del 25.7.2006 era stato, invece, accolto il ricorso della Staniscia
avverso il giudizio espresso dal C.M.O. quanto alla tempestività della domanda, ma era
stato ritenuto che l’infermità non fosse ascrivibile a nessuna di quelle di cui alla tabella A
allegata al DPR 834/81, sulla base di parere del 2.2.06 che aveva ritenuto esaminabile il
ricorso della Staniscia pur non risultando permanenti alterazioni della funzionalità epatica
valutabili con iscrizione tabellare. Osservava il giudice del gravame che la Regione aveva
richiamato le considerazioni tecniche di cui al parere 2.2.2006, ma non aveva, tuttavia,
preso specifica posizione sul merito della domanda e sull’ascrivibilità tabellare della
riconosciuta patologia, aderendo in via subordinata alle impostazioni difensive del
Ministero. Quanto alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere,
per sopravvenuta carenza di interesse dell’istante, la Corte riteneva che essa fosse
correlata alla adesione della Staniscia al sopravvenuto decreto sulla tempestività della

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era evidenziata solo nel 2003, epoca nella quale la Staniscia aveva presentato domanda).

domanda, ma non alla valutazione espressa sulla non ascrivibilità tabellare della malattia,
alla quale poteva conseguire il rigetto della domanda, ma non la cessazione della materia
del contendere.
Per la cassazione della decisione ricorre la Regione, con due motivi.
La Staniscia ha depositato procura alle liti.

Preliminarmente, deve essere dichiarata l’invalidità della procura depositata dalla
controricorrente. Al riguardo deve rilevarsi che nel giudizio di cassazione la procura
speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal
controricorso, poiché l’art. 83, 3° comma, c.p.c., nell’elencare gli atti in margine o in calce
ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con rifermento al giudizio di
cassazione, soltanto quelli sopra individuati, cui è stato aggiunto, dall’ad 45, comma 9, lett.
a) della legge 18 giugno 2009 n. 69, a decorrere dal 4.7.2009, la memoria di nomina di
nuovo difensore (tale disposizione, ai sensi dell’ad 58 comma 1 della predetta legge, si
applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore).
A ciò consegue che, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il
suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83, cioè con atto
pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del
giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (cfr., sia pure con
riferimento alla normativa anteriore alla legge 18.6.2099 n. 69, Cass. 9.4.2009 n. 8708,
Cass. 20.8.2009 n. 18528). La firma di colui che conferisce al difensore procura speciale
per ricorrere in Cassazione, rilasciata con separata scrittura privata — che ha natura
negoziale — deve essere autenticata dal notaio, al quale spetta, ai sensi dell’art. 2703 c. c.,
certificare l’autografia di tali sottoscrizioni, previo accertamento dell’identità personale delle
parti, non limitato al controllo dei documenti identificativi. La nullità della procura che
consegue alla mancata autenticazione da parte del notaio, attenendo alla valida
costituzione del rapporto è, poi, rilevabile d’ufficio (cfr. Cass. 15.3. 2001 n. 3757).
In ipotesi di procura a resistere al ricorso per cassazione rilasciata a margine o in calce
alla copia del ricorso notificato deve ritenersi che, ferme l’inammissibilità del controricorso
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MOTIVI DELLA DECISIONE

e l’impossibilità di presentare memorie ex art. 378 cod. proc. civ., la stessa deve
considerarsi nondimeno valida ai fini della costituzione del resistente in giudizio e della
partecipazione del difensore alla discussione. E’ stato osservato che della fondatezza di
questa conclusione, peraltro, non è dato ragionevolmente dubitare neanche al lume del
principio di tipicità degli atti elencati dall’art. 83 cod. proc. civ., ai fini dell’abilitazione del
procuratore a certificare l’autenticità della sottoscrizione della procura, posto che il ricorso

laddove essa costituisce il momento di collegamento con la parte che lo utilizza per
redigervi la procura. E’ stata ritenuta rispettosa dell’esigenza di ragionevole certezza in
ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della
procura stessa al giudizio di cui trattasi la contestualità della produzione in udienza dei due
atti, ad opera dello stesso difensore che intende partecipare alla discussione, “alla luce del
rilievo del carattere prevalentemente (ancorché non esclusivamente) privato degli interessi
regolati dal codice di rito con le disposizioni concernenti il rilascio della procura (il controllo
giudiziario della quale, sotto il profilo della autenticità e specificità, deve da quel carattere
trarre criteri di orientamento), nonché tenendo conto delle esigenze inerenti al diritto di
difesa, costituzionalmente garantito, davanti a qualsivoglia giudice, in ogni stato e grado
del giudizio, ed esprimentesi in materia, nella libera scelta del difensore operata dai privati”
(cfr. Cass. s. u., 18.9.2002 n. 13666).
Nella specie, tuttavia, non ricorre neanche l’ipotesi da ultimo richiamata, posto che la
procura, non autenticata, non accede e non è stata prodotta unitamente a nessuno degli
atti suindicati, onde il procuratore della controricorrente non può ritenersi validamente
abilitato alla difesa nel presente giudizio.
Con il primo motivo, la Regione denunzia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c, falsa
applicazione del principio di non contestazione, ex artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato
disposto con gli artt. 1362 e 1363 c. c., rilevando che ogni volta che sia posta a carico di
una delle parti un onere di allegazione e prova, l’altra parte ha l’onere di contestare il fatto
allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non
più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura del fatto
stesso. Osserva che la sentenza ha falsamente applicato il detto principio ad ipotesi in cui,
dovendo interpretarsi secondo i criteri legali il contenuto dell’atto difensivo
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è compreso in quell’elenco e certamente non è la sua notificazione a fargli perdere tipicità,

dell’Amministrazione, era palese la contestazione del fatto oggetto di controversia,
costituito dalla inquadrabilità della lesione nel quadro tabellare e che, avendo la Regione
prodotto in giudizio il decreto ministeriale, contenente la contestazione dell’inquadramento
della lesione nella Tabella, la stessa, col proprio comportamento processuale, aveva
allegato e provato un fatto che in se stesso costituiva contestazione delle pretese attoree
nel merito.

2697 c. c. e degli artt. 1362 e 1363 c. c, degli artt. 1, 2 e 5 della I. 25.2.1992 n. 210, della
tabella A allegata al d.p.r. 834/1981, in combinato disposto con il principio di non
contestazione, ex artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo la mancata adeguata valutazione
delle allegazioni contenute negli scritti difensivi, che avrebbero dovuto indurre a ritenere
contestata la pretesa della ricorrente per difetto del presupposto dell’inquadramento della
lesione nella VIII categoria della tab A., posto che l’allegazione del fatto impeditivo
rendeva privo di supporto probatorio, per effetto dell’intervenuto annullamento del parere
della C.M.O., il diritto vantato dalla Staniscia, sulla quale gravava l’onere della prova.
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 325 , 2° comma, c.p.c. in quanto proposto oltre
il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’impugnata sentenza, come sancito
dall’art. 326 c.p.c..
Ed invero, risulta che la gravata sentenza è stata notificata il 26.7.2010 e che il ricorso per
cassazione è stato notificato soltanto in data 9.11.2010, oltre il termine di 60 giorni di cui al
richiamato disposto dell’art. 325 c.p.c.. Risulta, poi, che il ricorso è stato redatto in data
8.11.2010 e che in pari data è stata avanzata richiesta di notificazione.
Deve, pertanto, ritenersi che la sentenza sia passata in giudicato allo spirare del termine
suindicato e che, alla stregua di tali obiettivi elementi, non sia consentito al giudicante di
procedere alla disamina dei motivi di impugnazione.
Alla invalidità della costituzione della controricorrente consegue che nessuna statuizione
sulle spese del presente giudizio deve adottarsi.
.

P.Q.M.

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Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23.10.2013

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