Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28118 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 10/12/2020), n.28118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19920-2019 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati NICOLA GENTILE, FERDINANDO D’AMBROSIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10872/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza 10872/2018 la CTR della Campania rigettava l’appello proposto da G.A. avverso la pronuncia della CTP di Napoli con cui era stato respinto il ricorso del contribuente relativo al mancato pagamento Irap anno 2010.

Rilevava, sulla base della produzione documentale acquisita agli atti, la legittimità della sottoscrizione apposta sull’atto impugnato e nel merito la fondatezza del provvedimento impositivo.

Avverso tale pronuncia G.A. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste l’Agenzia dell’Entrate.

Diritto

Considerato che:

Con l’unico motivo si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 l’erronea e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7.

Si lamenta che la firma apposta in calce al provvedimento impugnato da P.M. quale capo area imprese minori e Lavoratori autonomi entrambi sprovvisti della qualifica dirigenti e non muniti della specifica procura sarebbe inidonea a conferire il potere di firma dell’atto impositivo in quanto carente del nominativo del delegato,di termine e di specifica motivazione.

Il motivo è infondato.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, nel disciplinare gli aspetti formati e sostanziali del provvedimento amministrativo di accertamento, statuisce che “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. L’ultimo comma della stessa disposizione espressamente prevede poi che “l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del comma 2”. La norma non richiede, tuttavia, che la delega venga esibita al contribuente, ma semplicemente ne esige l’esistenza, trattandosi di atto che ha rilevanza meramente interna che non incide sul merito dell’atto impositivo.

Come recentemente confermato da questa Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. n. 29002/19; n. 11013/2019 e n. 8814/2019), non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, nè della sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire – come nel caso di specie anche attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512/2011) e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa.

Va inoltre evidenziato che in tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’Ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, di cui non è richiesta, però, la qualifica dirigenziale in quanto l’espressione “impiegato della carriera direttiva”, contenuta nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, non equivale a “dirigente” ma richiede un quid minus, considerato che a seguito delle evoluzioni normative e contrattuali, succedutesi dal 1973 in poi, l'”impiegato della carriera direttiva” oggi corrisponde al “funzionario della terza area” (cfr. Cass. n. 29002/19; n. 22800/2015 e n. 959/2015).

E’ poi pacifico che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è riferibile a una “delega pot di firma” e non può dunque applicarsi ad essa la disciplina dettata per la “delega di funzioni” cui si riferisce espressamente il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1 bis, il quale prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. n. 29002/19; n. 8814/2019, entrambe citate).

I principi sopra illustrati sono stati correttamente applicati dalla CTR la quale ha ritenuto, sulla base della documentazione prodotta legittima la sottoscrizione apposta in calce all’atto impugnato.

Il ricorso va rigettato.

Le spese di legittimità vanno poste a carico del ricorrente e liquidate in dispositivo.

Al rigetto del ricorso fa seguito ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive Euro 4100,00 oltre s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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