Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28117 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 31/10/2019), n.28117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21899/2018 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale Eritrea n. 20

presso lo studio dell’avvocato Giorgio Giuttari che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

Avverso il decreto n. 1263/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato

il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

K.A., nato in Gambia, con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 impugnava dinanzi il Tribunale di Cagliari, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della protezione internazionale adottato dalla Commissione Territoriale.

Il Tribunale ha ritenuto inattendibile il racconto del richiedente, perchè questi aveva fornito due diverse versioni delle sue ragioni della fuga dal Gambia, alla Commissione ed all’Autorità giudiziaria; ha altresì considerato che quanto narrato non consentiva, comunque di ritenere integrati i presupposti perchè dal racconto, che ascriveva la fuga al fatto che il datore di lavoro lo aveva ritenuto complice dei ladri autori di un furto nel negozio in cui lavorava, non emergeva il rischio di persecuzioni o di non potersi avvalere della protezione statale. Ha, quindi, escluso la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, sia perchè i pericoli dedotti erano meramente ipotetici, sia perchè non sussisteva in Gambia un conflitto armato, come desumibile dalle C.O.I. consultabili che davano conto della transizione del Paese verso una democrazia e dell’insussistenza di una situazione di violenza.

Non ha ritenuto di riconoscere nemmeno la protezione umanitaria, avanzata con riferimento al medesimo narrato, sul rilievo che non erano state prospettate condizioni di vulnerabilità di carattere soggettivo ed individualizzate e che la situazione di non sufficiente rispetto dei diritti umani nel Paese di provenienza o la mancanza di una rete di sostegno familiare non rilevavano in assenza di condizioni di vulnerabilità.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) lamentando che il Tribunale non avrebbe dato applicazione al principio dell’onere probatorio attenuato: a parere del ricorrente le dichiarazioni rese circa le ragioni della fuga dal Gambia erano precise ed attendibili ed il pericolo di vita ancorato a fatti oggettivi.

Il motivo è inammissibile.

Invero il ricorrente non solo non si confronta con la statuizione di inattendibilità del narrato, motivatamente formulata dal Tribunale, insistendo nella personale prospettazione, ma denuncia in maniera del tutto generica e astratta l’inosservanza del principio dell’onere probatorio attenuato, posto che “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda. Ne consegue che in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) deve essere allegata quantomeno l’esistenza di un conflitto armato o di violenza indiscriminata così come descritti dalla norma.” (Cass. n. 3016 del 31/01/2019), che l’adeguata allegazione a cura del ricorrente, alla stregua del ricorso, non emerge con la dovuta chiarezza, mentre – di contro – il Tribunale ha dato conto della consultazione di fonti autorevoli (report sul Gambia del dicembre 2018, redatto dall’EASO; reports degli incidenti occorsi in Gambia nel 2017 sul sito (OMISSIS)).

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, dell’art. 5, comma 6 TUI e dell’art. 8 CEDU. Il ricorrente si duole che il giudice abbia omesso di valutare, al fine del riconoscimento della protezione umanitaria, l’avvenuta integrazione nel territorio italiano, il fatto che il racconto non era inattendibile, il fatto che nel Paese di origine non godeva di un contesto sociale in cui reintegrarsi.

Il motivo è inammissibile perchè, pur prospettando una violazione di legge, è inteso a pervenire ad una diversa valutazione dei fatti esaminati dal giudice del merito, senza peraltro trasfondere la critica nel vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mediante la necessaria indicazione dei fatti decisivi di cui sia stato omesso l’esame.

La doglianza, espressa mediante un coacervo di argomentazioni, ancora una volta lamenta in maniera astratta il mancato assolvimento Cons. della cooperazione istruttoria officiosa ed insiste per la veridicità del narrato, che consiste in un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (in tema di valutazione di credibilità del racconto, v. Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Inoltre, in disparte dagli effetti del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 10 dicembre 2018, n. 132, art. 1, comma 1, risulta dirimente il difetto di qualsivoglia allegazione individualizzante in punto di vulnerabilità, senza che la insussistenza dei presupposti accertata dal Tribunale trovi una adeguata e puntuale replica nell’illustrazione del motivo di ricorso, tale non potendosi ritenere l’assunto di avere seguito un corso CPA ad (OMISSIS) e di avere ricercato di un lavoro.

Resta da aggiungere che la riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari e di ragioni di vulnerabilità diverse da quelle poste a base della richiesta di altre forme di protezione non può essere surrogata dalla situazione generale del Paese, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 24 Cost., che sancisce l’inviolabilità del diritto di difesa, lamentando che il Tribunale, utilizzando le medesime COI utilizzate dalla Commissione, non avrebbe garantito adeguata tutela giuridica al ricorrente; sostiene, quindi, che le stesse, non equiparabili al “fatto notorio” avrebbero dovuto essere sottoposte al contraddittorio delle parti e ciò non era avvenuto.

Il motivo è inammissibile, attesa la genericità della censura, non essendo nè precisate le COI in questione, nè essendone neppure dedotta l’infondatezza; la prospettazione è, altresì, formulata in termini del tutto astratti, poichè non illustra sotto quale concreto profilo l’utilizzo delle fonti anzidette avrebbe leso il diritto di difesa.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese stante l’assenza di attività difensiva della controparte.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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