Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28117 del 24/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28117 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA I

t 0R (1–

sul ricorso 22604-2016 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA,
in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro
pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti contro
BARBERA DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.
MORDINI, 14, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUDOVICÀ

Data pubblicazione: 24/11/2017

POLTRONIERI, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO
SANTUCCI;

– controricorrente avverso la sentenza n. 959/2015 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA.

Il

Ric. 2016 n. 22604 sez. M3 – ud. 13-07-2017
-2-

L’AQUILA, depositata il 29/07/2015;

Rilevato che:
1. La presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e
Finanze ricorrono per cassazione avverso la sentenza del 29 luglio 2015 numero

e definitiva) del Tribunale dell’Aquila

che ha condannato, le predette

amministrazioni, al pagamento dell’importo di curo 24.315,41 a favore di Daniela
Barbera, a titolo di risarcimento del danno sofferto a causa del tardivo recepimento
della normativa nazionale della direttiva 93/16/CEE, nella parte in cui essa prevede
la corresponsione di un’adeguata remunerazione per l’opera prestata dai medici
durante la frequenza delle scuole di specializzazione.
2. Resiste con controricorso Daniela Barbera.
3. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e
regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza, proposta di inammissibilità del ricorso. I ricorrenti hanno depositato
memoria.

Considerato che:
4. a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il
Collegio di rinviare la causa alla Pubblica Udienza della Sezione Ordinaria.

P. Q. M.
la Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza della Sezione Ordinaria.
3

959 della corte d’appello dell’Aquila, che ha confermato le sentenze ( non definitiva

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA