Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28117 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 10/12/2020), n.28117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19625-2019 proposto da:

NEW GOI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso lo

studio dell’avvocato VERONICA MATTEI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO POLATO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS) – UFFICIO

LEGALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1457/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR del Veneto, con sentenza nr 1457/2018,accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Vicenza con cui era stato annullato l’avviso di rettifica per l’anno 2009 della dichiarazione presentata dalla società New Goi s.r.l. per un maggior imponibile per complessive Euro 1.387.382,00.

Rilevava che il primo Giudice era incorso in errore annullando l’intero atto tenuto conto delle richieste fatta valere dal contribuente.

Osservava per quanto qui rileva che con riguardo alla cessione in nero dei diamanti il cui valore era pari ad Euro 1.020.000,00 le contestazioni svolte dall’Amministrazione finanziaria potevano ritenersi provate alle luce delle dichiarazioni offerte da collaboratori esterni che presenti nelle diverse manifestazioni fieristiche assistevano in modo attivo il titolare sia nella fase della contrattazione che in quella della cessione delle pietre preziose.

Avverso tale sentenza la società New Goi s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memoria.

L’Amministrazione finanziaria si costituisce solo formalmente.

Diritto

Considerato che:

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riferimento alle dichiarazioni rese da alcuni soggetti terzi in sede di audizioni in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che la CTR avrebbe recepito acriticamente le risultanze contenute nel verbale di contestazione redatto dalla guardia di finanza di Vicenza e dato rilievo ad elementi di portata meramente indiziaria senza vagliare con la dovuta attenzione alcune circostanze e documenti forniti dalla contribuente idonee “a ricondurre la vicenda nel corretto alveo decisionale”.

Il motivo è inammissibile.

il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, essendo stata così sostituita la precedente formulazione (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio).

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. S.U. 8053/2014).

All’uopo si rammentano i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte in base ai quali il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690-01).

Pertanto, non possono essere sollevate doglianze per censurare, ai sensi del citato art. 360, n. 5, la correttezza logica del percorso argomentativo della sentenza, a meno che non sia denunciato come incomprensibile il ragionamento ovvero che la contraddittorietà delle argomentazioni si risolva nella assenza o apparenza della motivazione (in tal caso, il vizio è deducibile quale violazione della legge processuale ex art. 132 c.p.c.).

In tal senso va rilevato che alcuna contraddizione logica può rinvenirsi nel ragionamento dei giudici di appello i quali nel vagliare il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi, hanno riscontrato una concordanza nella descrizione dei fatti riportati nell’avviso, spiegando le ragioni che hanno portato a dare credito alla versioni da essi fornita.

Quanto alla prospettata omessa valutazioni delle risultanze documentali, la censura è connotata da una estrema genericità.

Il ricorrente, ben lungi dall’individuare i documenti che sarebbero stati ignorati dalla CTR non ne spiega la decisività ai fini di una diversa soluzione della controversia.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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