Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28116 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 31/10/2019), n.28116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7525/2018 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in Roma Piazza dei Consoli n.

62 presso lo studio dell’avvocato Enrica Inghilleri unitamente

all’avvocato Lucia Paolinelli che lo rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1334/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/8/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

K.S., nato in Bangladesh, con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 impugnava dinanzi il Tribunale di Ancona, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della protezione internazionale adottato dalla Commissione Territoriale.

Il richiedente – che aveva narrato di avere lasciato il Bangladesh per lavorare, in quanto a causa degli scioperi e dei disordini nella città di Dhaka era stato picchiato ed era stato dato alle fiamme il furgone con il quale eseguiva trasporti per il datore di lavoro – proponeva gravame dinanzi alla Corte di appello di Ancona che ha confermato integralmente la prima decisione.

La Corte territoriale ha ritenuto non credibile nel suo complesso il racconto per la genericità dei fatti esposti e le incongruenze. Ha quindi escluso la ricorrenza dei presupposti per le tre forme di protezione sussidiaria, previo esame della situazione politico/sociale del Bangladesh, in particolare facendo proprie le motivazioni del primo grado; ha sottolineato che la zona di provenienza del richiedente non era interessata da una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto interno o internazionale.

Non ha ritenuto di riconoscere nemmeno la protezione umanitaria, richiesta con riferimento al medesimo narrato, sul rilievo che non erano stati prospettati condizioni di vulnerabilità di carattere soggettivo ed individualizzate tali da giustificarne il riconoscimento.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Col primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 11; è pure dedotto il vizio di motivazione.

1.2. Col secondo è lamentata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, oltre che il vizio di motivazione.

1.3. Con le richiamate censure, che sono trattate unitariamente dal ricorrente, questi si duole che la sentenza impugnata abbia sostanzialmente confermato acriticamente la prima decisione, laddove la vicenda narrata in merito alle cause della fuga dal Bangladesh era lineare e credibile, ed omesso di verificare se gli episodi di violenza generalizzata avessero raggiunto il livello da lui indicato; si duole, altresì, che la Corte di appello abbia escluso che vi fosse una situazione di violenza generalizzata, mancando in particolare di specificare le fonti di informazione utilizzate per giungere a tale conclusione. Rileva, inoltre, che il giudice del gravame avrebbe mancato di prendere in considerazione, ai fini dell’accertamento del diritto al conseguimento del permesso umanitario, l’assenza di tutela dei diritti fondamentali e la situazione di grave instabilità politica del Bangladesh, disattendendo la domanda attraverso il generico riferimento alle ragioni che l’avevano indotto a respingere la domanda di protezione sussidiaria.

1.4. I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione e vanno accolti.

Ciò che rileva infatti è la mancata indicazione delle fonti internazionali, in ragione delle quali la Corte di appello ha escluso che vi fosse un conflitto armato rilevante per il riconoscimento eventuale della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) cit., dovendosi applicare il principio secondo il quale “In tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto.” (Cass. n. 11312 del 26/04/2019) in quanto ” Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insufficiente il semplice richiamo, contenuto nel provvedimento impugnato, ai “più recenti report del Ministero degli Esteri”).” (Cass. n. 13449 del 17/05/2019).

Invero la statuizione sul punto risulta assertiva e priva di sia pur minimi riferimenti alle fonti consultate, sia in primo grado che in secondo grado, e la doglianza va accolta.

2.1. Col terzo motivo viene lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sostenendo che la sentenza avrebbe travisato ed omesso di valutare i fatti decisivi.

2.2. Il terzo motivo è assorbito, in ragione dell’accoglimento dei primi due.

3. In conclusione il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno accolti, il terzo va dichiarato assorbito; la decisione impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i motivi primo e secondo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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