Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28116 del 24/11/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28116 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA
ORDINANZA l N Ice,c_ ocu
Ett
sul ricorso 22600-2016 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,
in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro
pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
POKICM-IESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti contro
VITALE ANNA RITA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.
MORDINI, 14, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUDOVICA
Data pubblicazione: 24/11/2017
POLTRONIERI, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO
SANTUCCI;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 961/2015 della CORTE D’APPELLO di
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA.
Ric. 2016 n. 22600 sez. M3 – ud. 13-07-2017
-2-
L’AQUILA, depositata il 29/07/2015;
Rilevato che:
1. La presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e
Finanze ricorrono per cassazione avverso la sentenza del 29 luglio 2015 numero
e definitiva) del Tribunale dell’Aquila
che ha condannato, le predette
amministrazioni, al pagamento dell’importo di euro 49.788,70 a favore di Anna Rita
Vitale, a titolo di risarcimento del danno sofferto a causa del tardivo recepimento
della normativa nazionale della direttiva 93/16/CEE, nella parte in cui essa prevede
la corresponsione di un’adeguata remunerazione per l’opera prestata dai medici
durante la frequenza delle scuole di specializzazione.
2. Resiste con controricorso Anna Rita Vitale.
3. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e
regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza, proposta di inammissibilità del ricorso. I ricorrenti hanno depositato
memoria.
Considerato che:
4. a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il
Collegio di rinviare la causa alla Pubblica Udienza della Sezione Ordinaria.
P. Q. M.
la Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza della Sezione Ordinaria.
3
961 della corte d’appello dell’Aquila, che ha confermato le sentenze ( non definitiva
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte