Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28116 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28116 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 29634-2010 proposto da:
ISTITUTO DON ORIONE, in persona di Don Natale
FIORENTINO già Direttore pro-tempore e di Don Nicola
IERARDI Direttore pro-tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 112 – DON
ORIONE – PROVINCIA, presso lo studio dell’avvocato
2013
2793

1.

BUCCOMINO MIRELLA, rappresentato e difeso
dall’avvocato DI RISIO CARMINE, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 17/12/2013

ANNONT GIUSEPPINA C.F. NNNGPP57P68A515W, CARANCIA
ANNA MARIA C.F. CRNNMR47B42G492N, DI MARCO FRANCO
C.F.

DMRFNC64D15G482S,

D’INCECCO

MARIA

C.F.

DNCMRA68C46G482Q,

FAGNANO

LOREDANA

C. F.

FGNLDN50P64C632W,

FASCIANI

FERNANDA

C.F.

FSCFNN57C67G482U,

FOGLIETTA

FIORENTINA

C.F.

FGLFNT55A55C779V, LOPEZ SUAREZ GIOVANNA C.F.
LPZGNN47T68G482I, MOSCA MARIA C.F. MCMRA52L46F104J,
ODOARDI LILIANA C.F. DRDLLN49H41A120X, SARDELLA
TERESA C.F. SRDTRS49L62E549A, tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELL’AQUILA REALE 25 a/b,
presso lo studio dell’avvocato STEFANO STEFANO,
rappresentati e difesi dagli avvocati CIERI STEFANIA,
BORGIA CESARE, giusta delega in atti;
– controricorrentí

avverso

la

sentenza n.

D’APPELLO di L’AQUILA,

1000/2010 della CORTE
depositata il 31/07/2010

R.G.N. 826/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato CIERI STEFANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso. .

..

Udienza 3.01.2013, causa n. 14
n.29634110

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pescara con sentenza del 27.5.2008 dichiarava il diritto di 11 dipendenti
dell’Istituto Don Orione di Pescara all’inquadramento nel livello D CCNL 2002-2005. La
Corte di appello di Pescara con sentenza con sentenza del 1.7.2010 rigettava l’appello
dell’Istituto Don Orione. La Corte territoriale osservava che i ricorrenti erano inquadrati
nel livello C del CCNL 1998-2001, poi soppresso dal successivo CCNL 2002-2005 e
mantenuto solo come inquadramento ” ad esaurimento” per i dipendenti che non
fossero transitati nel livello D. Era infatti previsto uno scrutinio per conseguire il nuovo
inquadramento, ma dopo 5 anni dall’Accordo del 2004 non erano ancora neppure
iniziate le operazioni di scrutinio. Posto che non era stato contestato il livello di
prestazione professionale dei dipendenti e che era stato riconosciuto il diritto
all’acquisizione di una maggiore professionalità, doveva riconoscersi il superiore
inquadramento richiesto, mentre non aveva alcun rilievo la partecipazione o meno
degli appellati ad un corso tenutosi a Taranto o di altri ” pezzi di carta”, posta la
violazione degli obblighi contrattuali.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’Istituto Don Orione con sette
motivi ( in realtà sei perché il quinto motivo pur enumerato non è stato sviluppato) ;
resistono con controricorso gli intimati, che hanno anche sollevato eccezione di
tardività del ricorso e hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione di tardività del ricorso per essere stato notificato dopo il decorso del
termine breve appare infondata in quanto la stessa parte che solleva l’eccezione
ammette che la sentenza impugnata non è stata notificata nel domicilio eletto nell’atto
di appello. Si allega che tale domicilio non esisterebbe più in relazione alla note
calamità naturali che hanno investito la città dell’Aquila, ma di tale deduzione non è
stata offerta alcuna prova: In ogni caso non sussistono i presupposti per l’operatività
del termine breve di impugnazione.
Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 414
c.p.c. Il Giudice di prime cure ed il Giudice di appello non hanno esaminato l’ eccezione
di nullità del ricorso introduttivo.
Il primo motivo appare infondato in quanto dalla stessa esposizione della vicenda
processuale e delle domande poste dai dipendenti dell’Istituto Don Orione di Pescara
appare evidente come le richieste formulate in primo grado, anche con riferimento alle
fonti contrattali, fossero sufficientemente chiare. Pertanto l’eccezione deve intendersi

R. G.

come rigettata implicitamente avendo il Giudice di appello ricostruito le domande ed
indicato quali erano le fonti richiamate dai ricorrenti in primo grado.

Con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione del D.M. Miur del
27.6.2000. Il D.M. non parla di equipollenza tra i corsi frequentati dagli intimati e
l’educatore professionale.
Con il quarto motivo si allega la violazione dell’Accordo 16.4.2000. Non emergeva una
equivalenza tra i corsi frequentati dagli intimati con i diplomi universitari. Il corso in
Taranto non dava luogo ad alcuna equipollenza. I lavoratori intimati non avevano
partecipato ai corsi universitari previsti.
Il quinto motivo in realtà, pur enumerato, non è stato in concreto sviluppato.
Con il sesto motivo si allega la violazione e falsa applicazione del CCNL case di cura
private Aris. Gli educatori ex art. 51 CCNL senza titolo specifico sono inquadrati nella
categoria C. Ai sensi dell’art. 47 del CCNL costoro hanno già beneficiato della
progressione in quanto sono stati inquadrati in C1; nella categoria D sono invece
inquadrati lavoratori con maggiore professionalità e pertanto l’art. 47 appare
inapplicabile alla fattispecie.
Con il settimo motivo si allega l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un punto controverso e decisivo per il giudizio. Si era dato per scontato il diritto ad
essere scrutinati per il passaggio nella categoria D che invece non sussiste
I motivi da due a sette vanno esaminati congiuntamente ed appaiono fondati. La Corte
territoriale ha in realtà dato per scontato che gli attuali intimati avessero il diritto di
essere scrutinati per ottenere il passaggio al superiore inquadramento nel livello D
essendo stati inquadrati nel livello C e mantenuti con il CCNL 2002-2005 in tale livello
solo ” ad esaurimento”. Tuttavia proprio tale diritto veniva ad essere in contestazione
avendo l’Istituto dedotto che i dipendenti come gli attuali intimati, non potevano- stante
il loro titolo di studio non equipollente ad una laurea- vantare un progressione del
genere. Pertanto l’inerzia dell’Amministrazione nel procedere ad una valutazione che
costituisce la vera ratio decidendi del provvedimento impugnato non appare allo stato
decisivo in quanto la Corte di appello non ha adeguatamente esaminato, alla luce delle
disposizioni contrattuali e di quelle legislative e regolamentari menzionate nel ricorso,
se sussistesse una equipollenza tra il titolo professionale acquisito e quello necessario
per lo scrutinio”. Vi è solo un brano della sentenza impugnata in cui ci si limita a
valutare come ” fantomatico” il corso di Taranto, come irrilevante il possesso di un ”
famigerato pezzo di carta”; inoltre si afferma che non era contestato il livello di
preparazione professionale reso, tutte circostanze che non riescono ad offrire una
affidabile e razionale ricostruzione della vicenda in esame alla luce delle fonti
contrattuali e di quelle legislative ed amministrative, il cui esame è stato in sostanza
2

Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione del decreto legislativo
30.12.1992, n. 502 e del D.M. 8.10.1998 ,n. 520. Tali disposizioni chiarificano che cosa
si debba intendere per educatore professionale. Sussiste una differenza rilevante tra la
figura dell’educatore professionale laureato e un diplomato che ha frequentato un
corso presso una s.r.l. di Taranto.

E

Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di
appello di Roma anche per le spese che opererà una compiuta e congruamente
motivata valutazione degli specifici motivi di appello proposti in rapporto alle fonti
contrattuali, legali ed amministrative richiamate dalle parti.
P.Q.M.

La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di
appello di Roma anche per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.10.2013

omesso. L’unico cenno specifico al dato contrattuale è quello all’art. 47 del CCNL con il
riconoscimento alla ” acquisizione di una maggiore professionalità”, ma la Corte di
appello non ha sviluppato il rapporto tra tale riconoscimento e lo specifico diritto al
passaggio, in specifico, al livello D ed alla questione sollevata se gli intimati potessero
vantare il titolo richiesto per tale passaggio. I rilievi di parte appellante e resistente in
primo grado ( riportati nel ricorso) non risultano quindi esaminati con la dovuta cura ed
attenzione e con il necessario riferimento alle invocate norme anche legali ed
amministrative in materia.

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