Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28115 del 31/10/2019

 

Cassazione civile sez. I, 31/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 31/10/2019), n.28115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29756/2018 proposto da:

J.A., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Lara

Petracci;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza 990/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA

depositata il 19/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/07/2019 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. J.A., cittadino del (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Cagliari, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria decretato in primo grado e ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 ed D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, avendo il decidente escluso la credibilità del ricorrente – che aveva narrato di essere fuggito dal suo paese (Ghana) in quanto omosessuale – in ragione delle imprecisioni, incidenti su aspetti di rilevanza secondaria, riscontrate nel racconto delle sue vicende, sebbene le norme richiamate impongono di “valutare la sostanziale coerenza e plausibilità del racconto”, di “approfondire, quindi, la condizione carceraria e quella generale” del paese di provenienza e di “verificare la capacità di fronteggiare la violenza diffusa individuale e collettiva da parte delle autorità federali e statuali”; 2) dell’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla “dichiarata omosessualità del ricorrente e correlativamente dalla situazione in cui si verrebbe a trovare in caso di rientro in Ghana”; 3) dell’omesso esame di un fatto decisivo costituito dall'”attività lavorativa del ricorrente e quindi dal percorso di integrazione sociale”, nonchè dal “mancato esame della situazione del paese di provenienza, entrambi presupposti validi per il riconoscimento della protezione umanitaria”.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo è affetto da pregiudiziale inammissibilità.

Eppur vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte la valutazione di credibilità delle diciiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, al giudizio positivo che abbia luogo a questo riguardo correlandosi l’insorgenza in capo al giudice del dovere di cooperazione istruttoria e di procedere, perciò, in via ufficiosa agli approfondimenti del caso.

E tuttavia, nella specie, nel mentre il decidente si è dato cura di enucleare dal racconto reso dal ricorrente talune circostanze che lo rendono del “tutto generico, privo di adeguati riferimenti storici ed emotivi del vissuto, sfornito di prova ed anche inverosimile” e di esse ha dato testuale riscontro(alla pagina 3 della sentenza, il contrario assunto opposto dal ricorrente non integra la denunciata violazione di legge, ma concreta una mera istanza di rivisitazione del giudizio sostanziale formulato dal decidente di merito, in tal modo però esponendosi al rilievo preclusivo secondo cui, poichè la valutazione della credibilità del ricorrente costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, “tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’amrnissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

3.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono entrambi inammissibili, dacchè, come consta dalla lezione nomofilattica impartita con riguardo al testo vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; e poichè è indubbio, nella specie, che il fatto – intendendosi per tale il fatto storico che suffraghi o confuti la domanda ovvero la circostanza di fatto che in guisa di fatto secondario consenta di ritenere provato o indimostrato il fatto principale – sia stato esaminato dal decidente, ancorchè con esiti giudicati insoddisfacenti dal ricorrente, entrambe le declinate doglianze esulano dal perimetro di attuale censurabilità per cassazione dell’errore motivazionale.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Non ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, odendo il ricorrente del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA