Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28115 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28115 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22461-2016 proposto da:
ACCOLLA FRANCESCO GIROLAMO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA Celimontana, n.38, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente e all’avvocato ANTONIO ROSSI;

– ricorrente contro
ROMANO MARI STELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DEI RE DI ROMA, n.52, presso lo studio dell’avvocato
CHIARA SPANO’, rappresentata e difesa dagli avvocati PLACIDO
MINEO e GIOVANNI MANGANO;

– controricorrente avverso la sentenza n. 790/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 26/02/2016;

Data pubblicazione: 24/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Ric. 2016 n. 22461 sez. M3 – ud. 13-07-2017
-2-

Rilevato che:
1. Mari stella Romano proponeva ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. avanti al
Tribunale di Voghera per chiedere la condanna del notaio Francesco
Girolamo Accolla al risarcimento dei danni alla stessa derivati dal fatto che
il notaio, nell’ambito della rogito di un atto in cui la Romano era venditrice,
aveva indicato nello stesso un prezzo inferiore rispetto al valore del bene

valenza con conseguente accertamento da parte dell’ufficio imposte ed un
recupero d’imposta di euro 18.965,33 così determinata a seguito di
annullamento parziale nella commissione tributaria di primo grado avvilita
dalla Romano della cartella che aveva rideterminato la maggiore imposta in
euro 153.666,00 in quanto l’ufficio non aveva considerato la rivalutazione
del bene, provata da perizie estimative richiamate nell’atto di vendita.
Riteneva pertanto la venditrice che tale recupero di imposta a suo danno
fosse attribuibile alla responsabilità professionale del notaio.
Costituito così il notaio contestava la pretesa responsabilità in quanto lo
stesso notaio è sostituto d’imposta relativamente alle imposte che devono
essere versate per la registrazione e che sono a carico di parte acquirente,
ma non per le plusvalenze o minus valenze che sono carico di parte
venditrice.
Il Tribunale di Voghera con Ordinanza ex art. 702 accertato che a seguito
del ricorso per la plusvalenza era stata ridetetnùnata in euro 47.643 e che la
conseguente imposta era pari ad curo 18.965, riteneva sussistere la
responsabilità contrattuale del notaio in quanto, pur non essendo soggetto
passivo per l’imposta dovuta sulla plus valenza, sarebbe comunque titolare
di una serie di obblighi professionali strumentali alla corretta applicazione e
all’adempimento dell’obbligazione tributaria da parte del contribuente.
Inoltre richiamava il disposto di cui all’articolo 7 comma 6 della legge
448/2001 affermando che il valore periziato costituisce il valore minimo di

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rivalutato, come da perizia, generando a carico della Romano una minus

riferimento ai fini anche per le imposte di registro, ipotecarie e catastali,
dovute in relazione al trasferimento di proprietà.
2. La Corte d’appello di Milano con la sentenza numero 790 del 26 febbraio
2016 ha confermato l’ordinanza di primo grado.
3. Avverso tale pronunzia il notaio Francesco Girolamo Accolla propone
ricorso per cassazione sulla base di 1 motivo.

4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e
regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza, proposta di inammissibilità del ricorso.

Considerato che:
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
reputa il Collegio di rinviare la causa alla Pubblica udienza della Sezione
Ordinaria.

P. Q. M.
la Corte rinvia la causa alla Pubblica udienza della Sezione Ordinaria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della

3.1. Resiste con controricorso Mari Stella Romano.

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