Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28115 del 17/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28115 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 26796-2010 proposto da:
ESO STRADE S.R.L. C.F. 02857180109, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo
studio dell’avvocato COGLITORE EMANUELE,
rappresentata e difesa dagli avvocati MONTI ANNA,
2013

VALBUSA SANDRO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2791

contro

CHALOUACH ZITOUNI C.F. CHLZTN56A10Z330W, domiciliato
in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocàtn

Data pubblicazione: 17/12/2013

ANDREONI AMOS,

che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PIERI GLORIA, ANGIOLINI
VITTORIO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 411/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato MONTI ANNA;
udito l’Avvocato AMOS ANDREONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l’accoglimento del quinto motivo del ricorso per
quanto di ragione e rigetto degli altri.

di GENOVA, depositata il 21/06/2010 R.G.N. 463/2007;

Udienza 3.10.2013, causa n. 12
n. 26796/2010

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del lavoro di Genova con sentenza del 29.3.2007 accoglieva la domanda di
Chalouach Zitouni e dichiarava la conversione in un rapporto a tempo indeterminato
del contratto a termine stipulato tra il ricorrente e la Eso Strade srl in data 6.6.2005
condannando la Eso Strade srl al pagamento delle retribuzioni maturate
dall’11.10.2005 ( giorno della messa in mora). La Corte di appello di Genova con
sentenza del 11.6.2010 rigettava l’appello della Eso Strade srl: osservava che il
contratto di cui è causa non rispettava le previsioni del d.lgs n. 368/2001 in quanto non
indicava le ragioni produttive che legittimavano la temporaneità della prestazioni. Il
contratto non richiamava neppure i documenti indicati dall’appellante come il contratto
di soggiorno dell’appellato e la comunicazione di assunzione all’Ufficio servizi alle
imprese di Genova. Non era pertinente, per limitare il risarcimento del danno, il
richiamo alla lettera del 12.10.2005 con la quale l’appellato chiedeva solo il
riconoscimento delle spettanze economiche in quanto la stessa non conteneva alcun
atto di abdidicazione al diritto alla reintegrazione; il 8.6.2006 il ricorrente aveva
nuovamente messo in mora la società chiedendo la reintegrazione. Il risarcimento
spettava sino alla data accertata in primo grado, in ordine alla quale non vi era stato
appello, e cioè il 23.2.2007.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Eso con cinque motivi; resiste lo
Zitouni con controricorso. Le parti hanno depositato memoria difensiva ex art. 378
c. p. c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega la violazione dell’ad’ art. 1 d.lgs. n. 368/2001 . Erano stati
indicati per relationem ai documenti prodotti il periodo, le mansioni, le ragioni produttive
inerenti l’attività dei cantieri che la datrice di lavoro aveva aperto in quel periodo nel
territorio genovese.
Il motivo appare infondato in quanto come già osservato nella sentenza impugnata il
contratto a termine tra le parti non contiene alcuna indicazione delle specifiche ragioni
di carattere tecnico, produttivo organizzativo e sostitutivo giustificatrici dell’apposizione
del termine, così come richiesto all’ad. 1 del d.lgs n. 368/2001, come in sostanza si
ammette nello stesso ricorso introduttivo. Appare inammissibile che si possano
integrare le clausole contrattuali che nulla dicono in proposito con documentazione che
non viene nemmeno richiamata nel contratto in quanto in tal modo si perderebbe
completamente la finalità garantista voluta dalla norma di rendere evidenti, sin dall’atto
di assunzione, le specifiche esigenze che giustificano l’assunzione a termine onde

R. G.

Con il secondo motivo si allega l’omessa ed insufficiente motivazione della motivazione
del provvedimento impugnato : l’assunzione era stata necessaria per far fronte alle
esigenze produttive nei cantieri genovesi della datrice di lavoro nel periodo emergente
dal contratto di soggiorno.
Il motivo appare infondato in quanto, come già detto, un riferimento al documento
relativo al contratto di soggiorno manca nel contratto di assunzione. In ogni caso la
durata di tale permesso non costituisce alcuna ragione tecnica, produttiva,
organizzativa o sostituiva non avendo alcun rapporto con l’attività produttiva.
Con il terzo motivo si allega l’omessa ed insufficiente motivazione della sentenza
impugnata: la lettera del 12 Ottobre del 2005 non chiedeva più la reintegrazione e
quindi vi era stata una rinuncia a questa richiesta con limitazione alle sole retribuzioni.
Il motivo appare infondato alla luce di quanto già osservato nella sentenza impugnata;
la lettera in parola non contiene alcuna abdicazione diretta o indiretta alle richieste
precedentemente avanzate, che peraltro sono state prontamente ribadite a poca
distanza di tempo.
Con il quarto motivo si allega il mancato accertamento e riconoscimento dell’aliunde
perceptum: omessa e insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il
giudizio. La Corte di appello aveva erroneamente collegato la richiesta di detrazione
dell’aliunde perceptum al periodo posteriore al 1.2.2010, e non aveva accolto la
richiesta in quanto la sentenza di prime cure aveva limitato il pagamento al 23.2.2007.
Non erano state, indebitamente, ammesse le richieste istruttorie.
Il motivo appare inammissibile. Anche a dare per ammesso che la richiesta di
detrazione riguardasse una pretesa attività di lavoro non limitata al periodo dopo il
1.2.2010 la deduzione sul punto formulata nell’atto di appello ( così come riportata a
pag. 38 del ricorso) è totalmente generica in quanto si parla di attività lavorativa senza
la specificazione dei pretesi datori di lavoro e del periodo interessato ( neppure del
luogo della prestazione e delle mansioni svolte). Le istanze istruttorie, pertanto, avendo
carattere esplorativo e riguardando circostanze non chiarite e dettagliate, erano
inammissibili e quindi, correttamente, il Giudice di appello non le ha ammesse;
l’inammissibilità dell’originaria richiesta rende inammissibile il motivo di ricorso con il
quale ci si duole sul punto.
Con l’ultimo motivo si allega la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360
primo comma n. 3 quanto alla condanna delle spese per il giudizio di legittimità
costituzionale avanti la Corte costituzionale. La società ricorrente non aveva svolta
attività defensionale avanti alla Corte costituzionale in quanto non si era costituita.
Inoltre tali spese non spettavano.
2

consentire, poi ed eventualmente, una verifica giudiziaria. Peraltro tali specifiche
esigenze non si evincono neppure attraverso il richiamo alla documentazione prodotta
in quanto non si discute che il lavoratore abbia operato nelle strutture produttive della
società ricorrente, ma per quali esigenze l’assunzione, anziché avvenire a tempo
indeterminato come di regola, sia avvenuta a termine e cioè quali fossero le ragioni
specifiche ed oggettive, e necessariamente a carattere temporaneo, che consentivano
un rapporto a termine ( cass. n. < 10033/2010; cass. n. 10175/2010). Conclusivamente rigettati i primi tre motivi di ricorso, dichiarato inammissibile il quarto va invece accolto- come detto- il quinto motivo e va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata. Potendo la controversia essere decisa nel merito non necessitando di alcuna attività istruttoria va esclusa la liquidazione delle spese del giudizio incidentale di costituzionalità. Sussistono giusti motivi- stante la parziale soccombenza della parte intimata -per compensare per metà le spese del giudizio di legittimità ( ferme le spese delle fasi di merito), ponendo a carico di parte ricorrente la residua metà che si liquidano per l'intero in euro 100,00 per spese, nonché in euro 4.000,00 per compensi oltre accessori. P.Q.M. La Corte: rigetta i primi tre motivi di ricorso, dichiara inammissibile il quarto, accoglie il quinto motivo: cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, esclude la liquidazione delle spese del giudizio incidentale di costituzionalità. Compensa per metà le spese del giudizio di legittimità, ponendo a carico di parte ricorrente la residua metà che si liquidano per l'intero in euro 100,00 per spese, nonché in euro 4.000,00 per compensi oltre accessori. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.10.2013 Il motivo appare fondato e pertanto va accolto. Invero la liquidazione delle spese avanti la Corte costituzionale non è prevista trattandosi di una fase incidentale che viene promossa sotto responsabilità diretta del Giudice, spesso d'ufficio ( anche se può essere richiesta e sollecitata dalle parti) nell'interesse della giustizia e del metaprincipio della coerenza del sistema legislativo con le norme a carattere costituzionale. Pertanto l'avvenuta liquidazione delle spese, distinte dal Giudice di appello per diritti e per onorari e spese generali tenuto conto della difesa svolta avanti alla Consulta e della partecipazione all'udienza, indipendentemente dalla mancata costituzione della società ricorrente in tale fase processuale, non rientra nei casi in cui spetta il ristoro alla parte vincitrice delle spese processuali a carico di quella soccombente.

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