Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28115 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 10/12/2020), n.28115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19407-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

T.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 147/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 14/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza n. 147/2019 la CTR della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Agrigento con cui era stata accolta l’impugnativa del contribuente avente ad oggetto una cartella di pagamento relativa al mancato pagamento dell’imposta di registro per l’anno 2007.

Rilevava che non vi erano ragioni per discostarsi dalla decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso in quanto la cartella di pagamento oggetto di contestazione era stata già oggetto di un precedente giudizio definito con pronuncia già passata in giudicato evidenziando che la CTP fosse incorsa unicamente in errore nell’indicare la sentenza n. 157 del 2011 anzichè la n. 158/2012.

Osservava che l’Ufficio non aveva fornito la prova che la suddetta sentenza fosse stata impugnata sicchè la stessa doveva considerarsi definitiva.

Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.

L’intimato non si è costituito.

La ricorrente, con il primo motivo, si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Critica, in particolare, la decisione nella parte in cui ha ritenuto che gli effetti della sentenza n. 158/2011 possano spiegare effetti preclusivi nel presente giudizio.

Osserva che l’odierno contribuente non era parte in quel giudizio e diverso era anche l’ente impositore nonchè l’atto in contestazione rappresentato dall’avviso di accertamento n. 500 relativo alla Tosap per l’anno 2006.

Sostiene, pertanto, che la CTR non avrebbe dovuto tener conto del giudicato formatosi in ordine a differenti questioni di fatto e di diritto riferite a differenti anni di imposta.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Contesta infatti la decisione nella parte in cui ha ritenuto che l’onere della prova circa il passaggio in giudicato della sentenza ricadesse sull’Amministrazione finanziaria in palese contrasto con gli orientamenti espressi sul punto dalla Suprema Corte.

Il primo motivo è inammissibile.

La censura, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non è sufficientemente specifica poichè trascura di riportare il contenuto esatto della sentenza al fine consentire alla Corte di cassazione la possibilità di verificare la fondatezza di quanto asserito dalla ricorrente a supporto delle violazioni denunciate e, quindi, di svolgere ogni attività monofilattica, la quale presuppone appunto la certa e piena conoscenza del tenore della pronuncia.

Il secondo motivo è fondato.

Giova infatti ricordare che il giudicato esterno può fare stato nel processo solamente laddove vi sia certezza in ordine alla relativa formazione, imprescindibile essendo pertanto che colui il quale ne invoca l’autorità (v. Cass., Sez. Un., 16/6/2006, n. 13916) fornisca la prova al riguardo, mediante la produzione della sentenza munita dell’attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c., in ordine all’intervenuto relativo passaggio in giudicato (Cass. Sez. Un., 2 marzo 2017, n. 5302; Cass., Sez. Un., 14 marzo 2016, n. 4909; Cass., 28 febbraio 2018, n. 4569 e Cass., 22 novembre 2018, n. 30161).

La CTR non si è pertanto conformata al suddetto principio addossando l’onere della prova all’Amministrazione che non era gravata.

La sentenza va pertanto cassata e rinviata alla CTR della Sicilia che provvederà in diversa composizione all’esame dei motivi rimasti assorbiti e alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo;

cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, che in diversa composizione provvederà nei termini di cui in motivazione nonchè alla liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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