Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28114 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 31/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 31/10/2019), n.28114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18559/2014 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANICIO GALLO 3,

presso lo studio dell’avvocato DANIELA CAPONI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/2014 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata

il 10/01/2014 R.G.N. 2086/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1) Il Tribunale Giudice del lavoro di Velletri, con sentenza n. 23/2014, ha rigettato il ricorso proposto da S.R. ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, in ragione del dissenso alla c.t.u. espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo richiesto al fine di ottenere l’accertamento del proprio stato di totale invalidità civile con diritto alla corresponsione dell’indennità di accompagnamento durante il periodo in cui era stata sottoposta a chemioterapia;

2) per la cassazione della sentenza, S.R. ha proposto ricorso a fondamento del quale deduce la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in relazione alla violazione dell’art. 195 c.p.c. e dell’art. 152c.p.c. e art. 445 bis c.p.c., commi 4 e 6 e sostiene che tali norme, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, non impongono a colui che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio di motivare la dichiarazione di dissenso, ed, inoltre, che l’art. 195 c.p.c., comma 3, non prevede alcuna decadenza dal diritto di proporre osservazioni;

3) l’Inps resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) il ricorso è fondato avendo questa Corte chiarito (Cass. 21/07/2017 n. 18138; Cass. n. 14880 del 2018) che, nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c., è previsto che il consulente, entro quindici giorni antecedenti l’inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, invii apposita comunicazione alla Direzione della sede provinciale dell’INPS competente, affinchè possa assistervi un medico legale dell’ente, autorizzato a partecipare alle operazioni peritali anche in assenza di preventiva nomina di parte, in deroga all’art. 201 c.p.c., comma 1;

2) ai sensi dell’art. 195 c.p.c., inoltre, la relazione – alla quale deve essere allegato, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio, il riscontro della comunicazione all’INPS – deve essere trasmessa alle parti nel termine stabilito dal giudice con l’ordinanza con cui viene fissato altresì il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse;

3) la soluzione adottata dal giudice di merito, secondo la quale le censure mosse dal ricorrente istituto alla c.t.u. a fondamento del ricorso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, sarebbero precluse in quanto non proposte nel termine concesso dal giudice ai sensi dell’art. 195 c.p.c., non è corretta, alla luce delle norme che regolano la fattispecie;

4) il secondo termine previsto dall’art. 195 c.p.c., comma 3, come riformato dalla L. n. 69 del 2009, che individua ed al tempo stesso circoscrive, per le parti, l’ambito di esercizio del diritto alla difesa e del contraddittorio nella delicata fase della formazione della consulenza tecnica d’ufficio, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione dell’ausiliare ed in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente di rilievi critici non può configurare preventiva acquiescenza alla sua valutazione, ed è consentito alla parte arricchire e meglio specificare le relative prospettazioni difensive nel prosieguo del procedimento, salvi i limiti legati alle esigenze del contraddittorio ed al rispetto della c.d. buona fede processuale ex art. 88 c.p.c.;

5) l’esito dell’analisi dell’ausiliare non risulta peraltro ancora pienamente definito sino al deposito della relazione, ed è appunto per impedire la ratifica dell’esito finale della consulenza che è predisposto il rimedio della dichiarazione di dissenso, cui fa seguito la proposizione del ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 6;

6) occorre poi ribadire che l’art. 445 bis c.p.c., delinea la contestazione alle risultanze della c.t.u. come fattispecie a formazione progressiva articolandola in due fasi distinte: la prima con la dichiarazione di dissenso e la seconda con la proposizione della domanda giudiziale ai sensi del comma 6, che non incontra preclusioni in relazione alle argomentazioni difensive, anche di natura tecnica, che possano essere svolte nel suddetto ricorso;

7) soccorre poi nel senso prospettato l’orientamento di questa Corte, secondo il quale la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena d’inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis c.p.c., comma 4, ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, poichè – in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma – è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al comma 4, tanto più che a quest’ultima potrebbe anche non seguire l’introduzione del giudizio di cognizione (Cass. 15/06/2015 n. 12332);

8) il ricorso, quindi, deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Tribunale Giudice del lavoro di Velletri, nella persona di diverso magistrato, che esaminerà il ricorso alla luce del principio esposto ai punti che precedono;

9) al medesimo giudice è demandata la regolazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Velletri in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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