Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28114 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28114 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
ricom 20032-2016 proposto da:
MACC1ONE PELLEGRINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANO
VALENTE MUSCATIELLO;
– ricorrente contro
ZURICH INSURANCE COMPANY S.P.A., IVIANGIACOTTI
MATTE();
– intimati avverso la sentenza n. 217/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA,
depositata il 22/01/2016;

Data pubblicazione: 24/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata de11 1 8/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Ric. 2016 n. 20032 sez. M3 – ud. 08-06-2017
-2-

Rilevato che:
1. Pellegrino Maccione conveniva in giudizio la Zurigo Assicurazioni ed il sig.
Matteo Mangiacotti, rispettivamente compagnia assicuratrice e proprietario
dell’automobile che si scontrava con quella del danneggiato, per ottenere il

2003.
Nel corso del giudizio l’attore modificava il petitum circa il quantum delle somme
richieste a titolo risarcitorio per euro 3500, nella prima udienza di trattazione della
causa. Si costituiva la compagnia assicuratrice Zurigo offrendo a titolo di acconto
un importo pari ad curo 1250, che veniva accettato dal Maccione mentre rimaneva
contumace il Mangiacotti quale proprietario del veicolo coinvolto nell’incidente
Il Giudice di pace di Manfredonia, espletate le prove e precisate le conclusioni,
dichiarava con sentenza l’esclusiva responsabilità del Mangiacotti nella causazione
del sinistro de qua riconoscendo a titolo di risarcimento del danno biologico la
somma complessiva di euro 1258 e per gli effetti, condannava questi e la Zurigo
Assicurazioni in solido tra loro al pagamento di euro 8,70 per avvenuta
compensazione con la somma in precedenza versata e accettata dall’attore.
Avverso la medesima pronuncia proponeva appello il Maccione Pellegrino
lamentando la minor somma riconosciuta dal giudice di prime cure circa
l’ammontare del danno biologico rispetto alla stima operata dal consulente tecnico
d’ufficio, nonché il mancato riconoscimento del danno morale e la compensazione
delle spese di lite.
3

risarcimento dei danni relativamente al sinistro stradale avvenuto in data 2 gennaio

2. Con sentenza n. 217 del 22 gennaio 2016 mai notificata, il Tribunale di Foggia
rigettava il gravame proposto dal Maccione.
3. Avverso tale pronunzia propone ricorso in Cassazione Maccione Pellegrino con
tre motivi.

intimati, non hanno svolto attività difensiva.
4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e
regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del
ricorso.

Considerato che:
5.

l’avviso di udienza è stato inviato per errore all’indirizzo pec di

muscatiello.vincenzobruni@avvocatifoggia.legalmaillt

wanziché

di

valentemuscatiello.giuliano@avvocatifoggia.legalmail.it , la causa deve essere
rinviata a nuovo ruolo.

P. Q. M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte

3.1. La Zurich Insurance Company s.p.a. e Matteo Mangiacotti, regolarmente

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