Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28114 del 16/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28114 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO
ORDINANZA
sul ricorso 21998-2011 proposto da:
DE CORSO ANTONIO DCRNTN58E26A783G, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo
studio dell’avvocato DE CURTIS CLAUDIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato PAGLIA ANTONIO, giusta procura ad litem in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Centrale
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controrkorrente –
Data pubblicazione: 16/12/2013
avverso la sentenza n. 248/17/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 4.6.2010, depositata il 18/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Francesco Asciano (per delega orale
agli scritti e deposita n. 1 cartolina di ricevimento.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO
ATTILIO SEPE che si riporta alla relazione scritta.
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Ric. 2011 n. 21998 sez. MT – ud. 27-11-2013
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ex art. 14 L. 247/2012) che dichiara di essere cassazionista, si riporta
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA
IRAP: professionisti medico di base
Oggetto: IRAP medico convenzionato SSN
Reg. Gen. 21998/2011
RICORRENTE: dott. Antonio Del Corso
INTIMATO: AGENZIA ENTRATE
1. Il dott. Antonio Del Corso ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Campania 248/17 /10 del 18 giugno 2010 che accoglieva l’appello
dell’Ufficio affermando la non spettanza del rimborso IRAP relativamente agli anni 2002-2005.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso deve essere accolto.
Invero la sentenza di merito ha motivato la sottoposizione a imposta esclusivamente con il
richiamo alle spese affrontate dal dott. Del Corso senza porsi il problema della loro utilizzazione
ben potendo tali somme (circa 15 mila euro annui) essere state impiegate per soddisfare ai requisiti
minimi richiesti ai medici di base per esercitare la professione ed essere convenzionati con il SSN,
quali la disponibilità di uno studio, il possesso delle attrezzature necessarie per esercitare la
medicina” di primo impatto” (e non limitarsi a rilasciare prescrizioni), il pagamento di un sostituto
nel periodo di riposo del titolare.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della .
Commissione Tributaria Regionale della Campania
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 27 novembre 2013
e relatore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE