Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28114 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 10/12/2020), n.28114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19156-2019 proposto da:

JOLLI SU SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 80, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPINA TENGA, che la rappresenta e difende

ope legis;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8109/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR del Lazio con sentenza nr 8109/2018 respingeva l’appello proposto dalla società Jolli S.U. s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Roma con cui era stata parzialmente accolta l’impugnativa della contribuente in relazione alla compravendita di un fabbricato sito in (OMISSIS) con la rideterminazione del valore dell’immobile da Euro 6.154.000,00 ad Euro 5.100.000,00.

Il giudice di appello rilevava la correttezza della pronuncia di primo grado che, nel respingere il ricorso, aveva tenuto conto della perizia, dello stato dei luoghi quali evidenziate dalla parte istante, dello stato di abbandono, con occupazioni abusive ancorchè parziali, del valore di accatastamento dei piani sopra elevati. Avverso tale sentenza la società Jolli S.U. s.r.l propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo illustrato da memorie cui resiste l’Agenzia delle Entrate.

Con l’unico motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.L. n. 546 del 1992, art. 36, sotto il profilo della motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta in particolare che nonostante gli specifici motivi di gravame la CTR avrebbe omesso di motivare in relazione a quanto dedotto dal contribuente limitandosi a rilevare unicamente la correttezza della decisione di primo grado senza chiarire le ragioni del decisum.

Il motivo è inammissibile traducendosi, in realtà, in una globale censura sull’adeguatezza e sufficienza della motivazione, non più denunciabile a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. nella L. 7 agosto 2012 n. 134, che ha circoscritto il controllo del vizio di legittimità alla verifica del requisito “minimo costituzionale” di validità prescritto dall’art. 111 Cost., sicchè è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale requisito minimo non risulta soddisfatto, invero, soltanto quando ricorrano quelle stesse ipotesi che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e che determinano la nullità della sentenza (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente;

manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile), mentre al di fuori di esse residua soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che è stato oggetto di discussione e che sia “decisivo”, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Sez. U, n. 8053 del 2014, Rv. 629831 e 629830; Cass. 2018 nr 27415).

Ne deriva che la censura può essere formulata solo come omesso esame di fatto decisivo, nella specie neppure individuato.

Nè porta ad un più favorevole esito l’eventuale qualificazione della doglianza come error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, essendo chiara la ratio decidendi e il percorso argomentativo seguito dalla CTR la quale ha ritenuto corretta la valutazione operata dal primo Giudice in ordine al valore del bene spiegando sia pure in modo succinto le ragioni del suo convincimento Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri legali.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’intimata delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 5.600,00 oltre s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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