Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28113 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28113 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA ikiTERLJ3C07 0
– 4ú.
sul ricorso 15757-2016 proposto da:
MESSERI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO
BOSCO, rappresentato e difeso dall’avvocato BERNARDINO
SIRCA;

– ricorrente contro
AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore Speciale,
quale rappresentante processuale di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
SPA già FONDIARIA SAI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA VESPASIANO 17/A presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
INCANNO’ che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PAOLO PISANI.

– controrícorrente –

Data pubblicazione: 24/11/2017

non che contro
GHERARDI RICCARDO;

intimato

avverso la sentenza n. 4543/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA.

Ric. 2016 n. 15757 sez. M3 – ud. 27-04-2017
-2-

depositata il 18/12/2015;

Rilevato che:
1. Marco Messeri conducente dell’autovettura Peugeot, di proprietà di Vania
D’Alessandro, mentre stava percorrendo via Roma in località Signa, veniva
urtato dall’autovettura condotta da Riccardo Ghirardi.

in giudizio nei confronti di quest’ultimo e della Fondiaria Sai s.p.a., oggi
Unipolsai Assicurazioni s.p.a., quale compagnia assicuratrice per la RC auto
della vettura di proprietà dello stesso convenuto, al fine di sentirli
condannare in solido al risarcimento dei danni lamentati quantificandoli nella
somma di curo 6400.
Alla prima udienza l’AXA si era costituita quale rappresentante sostanziale e
processuale di Fondiaria Sai, ai sensi dell’art. 77 c.p.c., in forza di mandato
rilasciato in suo favore da Fondiaria. La compagnia aveva eccepito
l’improponibilità della domanda avversaria per violazione degli artt. 145 e
148, comma 3, c.d.a. e, comunque, nel merito il rigetto.
Il giudice di pace con sentenza non definitiva n. 3023/2013 ha rigettato
l’eccezione di improponibilità della domanda attorea ed ha invece accolto
l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal Messeri,
dichiarando inammissibile la costituzione in giudizio di Axa
Il giudice di pace di Firenze, con sentenza n. 1119/2014, ha accolto la
domanda del Messeri ed ha condannato il Gherardi e Fondiaria sai, al
pagamento della somma di curo 2980,50, oltre spese di c.t.u. interessi
rivalutazioni spese di lite liquidate in curo 1600 oltre oneri di legge.
3

Il Messeri attribuiva la responsabilità del sinistro a Gherardi e pertanto agiva

2. Avverso la sentenza non definitiva del G.d.P. di Firenze ha interposto
appello Axa. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 4543 del 18 dicembre
2015, ha rigettato l’eccezione di giudicato proposta dal Messeri perché
l’appellante non avrebbe impugnato la sentenza definitiva, ed in riforma della

Assicurazioni ed ha dichiarato improponibile la domanda di Messeri e,
pertanto, lo ha condannato a rimborsare ad Axa, quale rappresentante di
Unipol Sai, le spese ricevute in esecuzione della sentenza non definitiva
oggetto di appello.
3. Avverso tale pronunzia Marco Messeri propone ricorso in Cassazione con
sei motivi.

3.1. Resiste con controricorso Axa Assicurazioni s.p.a. quale rappresentante
processuale volontaria di Unipol Sai Assicurazioni s.p.a.
4. È stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.
proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di
inammissibilità del ricorso.

Considerato che:

4. all’esito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
dell’8 novembre 2017, a seguito di riconvocazione, reputa il Collegio di
rinviare la causa alla Pubblica Udienza della Sezione Ordinaria.

P. Q. M.
la Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza della Sezione Ordinaria.

4

sentenza non definitiva n. 3023/2013 ha accolto l’appello proposto da Axa

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della

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