Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28113 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28113 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 16097-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
GAETA RICCARDO GTARCR70E22D969C, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 18,
presso il dott. G. MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall’avv.
MASNATA GIANLUIGI, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 16/12/2013

avverso la sentenza n. 56/08/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di GENOVA del 29.3.2010, depositata il 28/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in

cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro Riccardo Gaeta per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha respinto l'appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato un avviso di accertamento IVA IRPEF 1RAP 2002. Con l'unico motivo di ricorso, riferito all'articolo 360 n. 4 cpc, si deduce la nullità della sentenza impugnata per assoluta assenza di motivazione, in violazione dell' articolo 36, secondo comma, n. 4, D.Lgs. 546/92. Il motivo è manifestamente fondato. L'intera motivazione della sentenza gravata si risolve nelle affermazioni che: "nessuna argomentazione sostanzialmente diversa da quanto eccepito dinanzi ai primi giudici emerge dagli atti di impugnazione", che: "la Commissione Tributaria Provinciale ha esaminato in toto tutte le eccezioni esposte nel ricorso introduttivo fornendone ampia ed esauriente motivazione" e che: "Questo Collegio, riesaminati tutti gli atti e la documentazione prodotta, osserva che l'iter logico adottato dai primi giudici merita piena conferma perché fondato su elementi di legittimità e di merito ed appare pertanto pienamente condivisibile." Al riguardo si osserva che, con riferimento alla tecnica della motivazione delle sentenze "per relationem", questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con la sentenza 7347/12. che "La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della inotivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio". Per quanto poi, più specificamente, concerne la relatio della motivazione della sentenza di appello alla motivazione della sentenza appellata. questa Corte ha reiteratamente chiarito che la motivazione per relationem è legittima quando il giudice di appello, richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si limiti solo a farli propri, ma confuti le censure contro di essi formulate con i motivi di gravame in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto; laddove la sentenza va giudicata priva di motivazione qualora Ric. 2011 n. 16097 -2- sez. MT - ud. 14-11-2013 E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE contenga un mero rinvio alla sentenza di primo grado, che si risolva in una acritica approvazione della decisione soggetta a controllo (sentt. no. 985/00; 2196/2003; 18419/05). In sostanza, la sentenza d'appello deve essere cassata allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione alla sentenza appellata, non consenta in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (sentt. 2268/06, 15483/08). forma di cui al n. 4 dell'articolo 36 D.Lgs. n. 546/32 cpc (applicabile alla sentenza di secondo grado per il disposto dell'articolo 61 D.Lgs. n. 546/1992) e all'articolo 118 disp. att. cpc (applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall'art. I. comma 2, del citato decreto delegato), perché risulta completamente priva della illustrazione dei motivi della decisione e, precisamente, dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado (riprodotte alle pagg. 6 e 7 del ricorso per cassazione, in osservanza dell'onere di autosufficienza) e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione Tributaria Regionale a disattendere tali ragioni; con conseguente impossibilità di individuazione del theim, decide/n/t/in e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (si vedano ancora, in argomento, le sentenze di questa Corte nn. 3547/2002, 13990/2003, 25138/2005, 1573/2007). In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza gravata.>>;

che il contribuente si è costituito con controricorso;
che non sono state depositate memorie difensive;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che il Collegio condivide gli argomenti esposto nella relazione;
che pertanto si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria. che regolerà
anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che regolerà anche le spese
del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.

Alla stregua di tali premesse la sentenza gravata va giudicata nulla per difetto del requisito di

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