Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28113 del 16/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28113 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
ORDINANZA
sul ricorso 16097-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
GAETA RICCARDO GTARCR70E22D969C, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 18,
presso il dott. G. MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall’avv.
MASNATA GIANLUIGI, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 16/12/2013
avverso la sentenza n. 56/08/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di GENOVA del 29.3.2010, depositata il 28/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro Riccardo Gaeta per la cassazione della sentenza con
cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha respinto l'appello della
contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato un avviso di
accertamento IVA IRPEF 1RAP 2002.
Con l'unico motivo di ricorso, riferito all'articolo 360 n. 4 cpc, si deduce la nullità della
sentenza impugnata per assoluta assenza di motivazione, in violazione dell' articolo 36,
secondo comma, n. 4, D.Lgs. 546/92. Il motivo è manifestamente fondato.
L'intera motivazione della sentenza gravata si risolve nelle affermazioni che: "nessuna argomentazione sostanzialmente diversa da quanto eccepito dinanzi ai primi giudici emerge
dagli atti di impugnazione", che: "la Commissione Tributaria Provinciale ha esaminato in
toto tutte le eccezioni esposte nel ricorso introduttivo fornendone ampia ed esauriente
motivazione" e che: "Questo Collegio, riesaminati tutti gli atti e la documentazione
prodotta, osserva che l'iter logico adottato dai primi giudici merita piena conferma perché
fondato su elementi di legittimità e di merito ed appare pertanto pienamente condivisibile."
Al riguardo si osserva che, con riferimento alla tecnica della motivazione delle sentenze "per
relationem", questa Corte ha già avuto modo di chiarire, con la sentenza 7347/12. che "La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, purché il rinvio venga operato
in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della inotivazione, essendo
necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali
argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio".
Per quanto poi, più specificamente, concerne la relatio della motivazione della sentenza di
appello alla motivazione della sentenza appellata. questa Corte ha reiteratamente chiarito che
la motivazione per relationem è legittima quando il giudice di appello, richiamando nella sua
pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si limiti
solo a farli propri, ma confuti le censure contro di essi formulate con i motivi di gravame in
modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze
risulti appagante e corretto; laddove la sentenza va giudicata priva di motivazione qualora Ric. 2011 n. 16097 -2- sez. MT - ud. 14-11-2013 E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE contenga un mero rinvio alla sentenza di primo grado, che si risolva in una acritica
approvazione della decisione soggetta a controllo (sentt. no. 985/00; 2196/2003; 18419/05). In
sostanza, la sentenza d'appello deve essere cassata allorquando la laconicità della motivazione
adottata, formulata in termini di mera adesione alla sentenza appellata, non consenta in alcun
modo di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di
appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame
(sentt. 2268/06, 15483/08). forma di cui al n. 4 dell'articolo 36 D.Lgs. n. 546/32 cpc (applicabile alla sentenza di secondo
grado per il disposto dell'articolo 61 D.Lgs. n. 546/1992) e all'articolo 118 disp. att. cpc
(applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall'art. I. comma 2, del citato
decreto delegato), perché risulta completamente priva della illustrazione dei motivi della
decisione e, precisamente, dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla sentenza
di primo grado (riprodotte alle pagg. 6 e 7 del ricorso per cassazione, in osservanza
dell'onere di autosufficienza) e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione
Tributaria Regionale a disattendere tali ragioni; con conseguente impossibilità di
individuazione del theim, decide/n/t/in e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (si
vedano ancora, in argomento, le sentenze di questa Corte nn. 3547/2002, 13990/2003,
25138/2005, 1573/2007).
In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con
l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza gravata.>>;
che il contribuente si è costituito con controricorso;
che non sono state depositate memorie difensive;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che il Collegio condivide gli argomenti esposto nella relazione;
che pertanto si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria. che regolerà
anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che regolerà anche le spese
del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.
Alla stregua di tali premesse la sentenza gravata va giudicata nulla per difetto del requisito di