Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28113 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 10/12/2020), n.28113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19087-2019 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA

SACCHE’ II, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, 13756881002;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9270/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

ritenuto che:

F.M. impugna per cassazione con un unico motivo la sentenza nr 9270/2018 della CTR del Lazio con cui, nell’ambito della procedura promossa D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, per l’ottemperanza del giudicato nei riguardi dell’Agenzia delle entrate, era stata condannata l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese in misura pari ad Euro 500,00.

Nessuno si è costituito per l’Agenzia delle Entrate.

Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene in particolare che alla luce del D.M. n. 55 del 2014, art. 2, la liquidazione delle spese operata dalla CTR non avrebbe tenuto conto delle singole fasi condannando l’Amministrazione finanziaria al pagamento degli oneri processuali in misura inferiore ai parametri medi ed anche minimi.

Il motivo è fondato.

Osserva la Corte come il giudice a quo abbia liquidato le spese di lite in favore della parte istante in misura pari a complessivi Euro 500,00 in relazione a una causa del valore ricompreso nello scaglione da Euro 1.100,00 a Euro 5.200,00, e pertanto al di sotto degli importi previsti nei parametri tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, senza esporre alcuna argomentazione a sostegno della scelta operata.

Sul punto, converrà osservare come il regolamento di cui al D.M. n. 55 del 2014, emanato in forza della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, in un assetto ordinamentale che già contemplava l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (D.L. n. 1 del 2012, art. 9 convertito, con modificazione, dalla L. n. 27 del 2012), disciplini i parametri dei compensi all’avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale.

Tali parametri, indicati dal citato D.M., art. 4, comma 1, operano come fattori di concretizzazione della liquidazione del compenso professionale, che muove da valori medi (indicati nella tabelle allegata allo stesso D.M. n. 55 del 2014) su cui poter effettuare, poi, aumenti e diminuzioni secondo determinate percentuali (aumento fino all’80 per cento, diminuzione fino al 50 per cento; per la fase istruttoria, l’aumento è possibile fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento);

Non sussistendo più il vincolo legale dell’inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (L. n. 794 del 1942, art. 24; cfr. anche Cass. n. 18167/2015, sebbene in riferimento al precedente D.M. n. 140 del 2012), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal D.M. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale.

Sicchè, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto a indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso; scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest’ultimo caso fermo restando il limite di cui all’art. 2233 c.c., comma 2, che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass. n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017);

pertanto, avverso la liquidazione dei compensi potrà denunciarsi in sede di legittimità la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto resa in base a motivazione solo apparente o, comunque, in violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione (Cass., S.U., n. 805:3/2014, Cass. n. 20648/2015, Cass. n. 7402/2017) ovvero per error in iudicando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ipotesi di violazione del limite di cui al citato art. 2233 c.c., comma 2;

ancora di recente, in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, questa Corte ha ribadito che il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purchè ne dia apposita e specifica motivazione (Sez. 6-2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018, Rv. 648532-01);

nel caso di specie, non avendo il giudice a quo provveduto a dettare alcuna apposita e specifica motivazione con riguardo alla scelta di liquidazione operata nel provvedimento impugnato al di sotto dei parametri tariffari, dev’essere disposta, in accoglimento del ricorso proposto, la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia in relazione al motivo accolto alla CTR del Lazio, la quale, in diversa composizione, provvederà alla liquidazione delle spese di questa fase.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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