Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28112 del 31/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 31/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 31/10/2019), n.28112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24185/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, GIUSEPPINA GIANNICO,

SEBASTIANO CARUSO, FRANCESCA FERRAZZOLI;

– ricorrente –

contro

P.P., B.E., V.V., F.R.,

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 42,

presso lo studio degli avvocati ANTONIO DE PAOLIS, PAOLO ERMINI, che

li rappresentano e difendono;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1175/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/10/2013 R.G.N. 595/2010.

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 1175/13 del 10 ottobre 2013, pronunciando sull’appello proposto dall’INPS nei confronti di P.P., V.V., F.R. e B.E., avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Modena, in parziale accoglimento dello stesso dichiarava compensate per la metà le spese del giudizio di primo grado, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Il Tribunale aveva accolto le domande delle lavoratrici volte ad ottenere le differenze retributive tra la posizione economica rivestita dell’Area B) e, precedentemente, della sesta qualifica funzionale, e quella C 1, dal 1 luglio 1998 fino al 24 settembre 1999, quanto alle ricorrenti P. e B. e al 1 ottobre 2000 quanto alle altre.

3. La Corte d’Appello, dopo aver ripercorso le declaratorie contrattuali (CCNL enti pubblici non economici 16 febbraio 1999) delle Aree B e C, e della VI e VII qualifica funzionale secondo il precedente ordinamento, ha affermato, come già statuito dalla sentenza di primo grado, che le mansioni esercitate erano riconducibili a quelle di facilitatore del processo (non essendo necessario, come per la qualifica C3, essere responsabili del processo e, quindi, competenti quanto all’emanazione del provvedimento finale a rilevanza esterna) e che anche dopo il formale inquadramento nella qualifica C1, le mansioni non erano mutate, onde la presumibile precedente difformità tra qualifica rivestita e mansioni esplicate.

4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’INPS prospettando un motivo di ricorso.

5. Resistono con controricorso le lavoratrici, che in prossimità dell’adunanza camerale hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con l’unico motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 13, 16 e 24 del CCNL 1998/2001, D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 e succ. mod. dal D.Lgs. n. 387 del 19998, art. 15, ora del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52; dell’art. 1362 c.c., con riferimento alla interpretazione delle declaratorie contrattuali delle aree, allegato A al CCNL 1998-2001.

Il motivo si articola in due profili di censura.

1.1. In primo luogo l’INPS censura la statuizione della Corte d’Appello secondo cui per il riconoscimento delle mansioni superiori non è necessario l’effettivo svolgimento di tutte le fasi del processo produttivo e che il dipendente assuma la responsabilità dell’attività svolta, essendo sufficiente che le stesse vengano in concreto svolte singolarmente, purchè con modalità da configurare i requisiti per il livello C1.

L’INPS ricorda il processo di riorganizzazione della propria attività e della gestione del personale, in modo da prevedere la completa gestione di un servizio da parte di unità di processo, incaricate di processi primari ed esternazione dei provvedimenti e non più la rigida divisione di compiti tra diversi settori.

Pertanto la connotazione essenziale per rivendicare lo svolgimento di mansioni afferenti al profilo C) è proprio l’assunzione di responsabilità all’esterno della volontà provvedimentale dell’Ente, che nella specie era mancata, così come lo svolgimento di tutte le fasi del procedimento.

1.2. In secondo luogo il ricorrente, dissentendo dalle sentenze Cass. n. 12193 del 2011 e n. 7342 del 2010, deduce la non retribuibilità dello svolgimento delle mansioni ulteriori rispetto a quelle immediatamente superiori, svolte in fatto, ancor più quando dette mansioni ulteriori rientrino in un’altra AREA nella vigenza dell’art. 24 del CCNL 1998-2001, con cui deve essere letto congiuntamente del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52.

Nella specie, infatti, alle lavoratrici appartenenti al profilo B3 venivano riconosciute le differenze retributive in relazione allo svolgimento delle mansioni ulteriori C1.

2. La prima censura non è fondata.

2.1. Va premesso che in materia di pubblico impiego privatizzato, le qualifiche funzionali previste dal D.P.R. n. 285 del 1988, per il personale degli enti pubblici non economici sono divenute inapplicabili a seguito della stipulazione – in attuazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72 (successivamente trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69) – del CCNL 16 febbraio 1999 di comparto, le cui disposizioni, unitamente a quelle del contratto collettivo integrativo degli enti, hanno individuato i nuovi equivalenti profili professionali e ridefinito e ricollocato quelli preesistenti nell’ambito delle nuove aree di inquadramento, costituendo la fonte esclusiva per valutare se un dipendente abbia, o meno, svolto mansioni diverse dalla qualifica (Cass., n. 20079 del 2008, n. 29827 del 2008, Cass., S.U., n. 16038 del 2010).

Affermando la specialità del sistema di inquadramento nel settore dell’impiego pubblico contrattualizzato, affidato dalla legge in via esclusiva alla contrattazione collettiva, si è ritenuta, quindi, la validità della collocazione del personale già inquadrato nella soppressa VI qualifica funzionale, nelle diverse posizioni economiche dell’area B, conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza del CCNI del comparto enti pubblici non economici per il triennio 1998/2001 (Cass., citata sentenza Sezioni Unite n. 16038 del 2010).

2.2. L’interpretazione delle declaratorie contrattuali Area B e area C, del CCNL enti pubblici economici del 1999, di cui si duole il ricorrente, ha costituito già oggetto di esame da parte di questa Corte, in relazione a fattispecie che analogamente a quella in esame, attenevano, sia pure con riguardo ad un diverso Ente (INAIL), all’attribuzione di differenze retributive per mansioni superiori.

2.3. Nella sentenza n. 8683 del 2018 (cui adde, Cass. sentenza n. 14204 del 2018) si è affermato che il CCNL 16 febbraio 1999 per i dipendenti del comparto enti pubblici non economici inserisce nell’area B il personale “strutturalmente inserito nel processo produttivo” che svolge “fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate attraverso la gestione delle strumentazioni tecnologiche”, valuta i casi concreti, interpreta le istruzioni operative e “risponde dei risultati secondo la posizione rivestita”.

2.4. All’area C appartiene, invece, il personale “competente a svolgere tutte le fasi del processo” che opera “a livelli di responsabilità di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum”, e, quindi, differenziata in ragione della pluralità di ruoli organizzativi, di tipo sia gestionale (operatore di processo, facilitatore di processo, responsabile di processo, responsabile di struttura) che professionale (esperti di progettazione, specialisti di organizzazione). Nella declaratoria generale dell’area si precisa che il personale nella stessa inserito “costituisce garanzia di qualità dei risultati, della qualità, di circolarità delle comunicazioni interne, di integrazione delle procedure, di consulenza specialistica”.

La posizione C1 presuppone “conoscenze ed esperienze idonee ad assicurare la capacità di gestire regolare i processi di produzione; attitudini al problem solving rapportate al particolare livello di responsabilità; capacità di operare orientando il proprio contributo all’ottimizzazione del sistema, contribuendo al monitoraggio della qualità; capacità di gestire le varianza del processo in funzione del cliente”.

2.5. Si è, quindi, affermato nella sentenza 8683 del 2018, che l’area C, quindi, si caratterizza rispetto a quella inferiore, oltre che per il diverso livello di conoscenze richiesto al dipendente, per la capacità di quest’ultimo di svolgere tutte le fasi del processo, garantendo la qualità del risultato e con assunzione di responsabilità che, seppure graduata con riferimento allo sviluppo professionale all’interno dell’area stessa, è elemento richiamato in tutti i profili.

Al contrario il personale dell’area B, il quale esegue fasi di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, si limita a “rispondere dei risultati secondo la posizione rivestita”, circoscritta alla singola fase, nell’ambito della quale è tenuto solo ad “orientare il contributo professionale ai risultati complessivi del gruppo”.

2.6. Il giudice di appello, facendo corretta applicazione del suddetto principio, ha interpretato correttamente le disposizioni contrattuali relative all’AREA B) e all’AREA C), laddove ha escluso che la competenza a svolgere tutte le fasi del processo richiedesse l’effettivo svolgimento di tutte, e ha riconosciuto le differenze retributive per le mansioni superiore atteso che le lavoratrici svolgevano mansioni riconducibili a quelle di facilitatore di processo, di cui all’AREA C, posizione C1.

3. Anche la seconda censura non è fondata.

3.1. Con giurisprudenza consolidata (Cass., n. 12193 del 2011, n. 18808 del 2013, 24266 del 2016, 2102 del 2019), dalla quale non vi è ragione di discostarsi, non fornendo il ricorrente elementi per mutare orientamento, questa Corte ha affermato che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica – anche non immediatamente – superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore – e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, nè all’operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art. 36 Cost..

Pertanto, deve essere disattesa la deduzione del ricorrente che sollecita una interpretazione della disciplina delle mansioni superiori di fatto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5) che limiti il riconoscimento delle differenze retributive al solo svolgimento delle mansioni immediatamente superiori, facendo riferimento alla relativa nozione introdotta dall’art. 24 del CCNL enti pubblici non economici del 1999, in quanto ciò contrasterebbe con l’art. 36 Cost..

4. Il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 6.000,00, per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA