Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28112 del 16/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28112 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
ORDINANZA
sul ricorso 15903-2011 proposto da:
STRANO NUNZI ATINA STRN ZT44A 58E018B, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CASETTA MATTEI 239, presso lo studio
degli avvocati TROPEA SERGIO e PRIMAVERA FRANCESCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato TARANTO VINCENZO, giusta
procura alle liti a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
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Data pubblicazione: 16/12/2013
avverso la sentenza n. 128/31/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CATANIA del
15.4.2010, depositata il 22/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< La sig.ra Nuziatina Strano ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, investita
dell'impugnativa della contribuente avverso l' avviso di accertamento IRPEF 1997 che le
aveva imputato per trasparenza ex art. 5 TUIR (con conseguente riliquidazione dell'IRPEF) la
quota a lei riferibile dei maggiori redditi accertati nei confronti della società partecipata
Pavonello Salvatore e C. sas - determinava il reddito da partecipazione della contribuente nella
sua quota sociale del reddito della società. quale risultante dalla sentenza emessa da altra
sezione della stessa Commissione con il numero 180/17/09.
Il ricorso si articola su due motivi; con il primo, riferito all'articolo 360 n. 4 cpc (in relazione
agli articoli 101 cpc e 14 D.Lgs. 546/92 e 111 Cost.) la contribuente denuncia la nullità del
giudizio definito con la sentenza gravata per mancata integrazione del contraddittorio con la
società e con gli altri soci della stessa, litisconsorti necessari; con il secondo la contribuente
denuncia la nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, cpc per totale omissione della motivazione.
Il primo motivo è fondato e assorbe il secondo.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito, con la sentenza n. 14815 del 2008, che per il principio per cui i redditi delle società di persone si imputano automaticamente a
ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente
dalla percezione degli stessi (art. 5 TUIR) - la rettifica della dichiarazione dei redditi di una
società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si
fondano su un accertamento unitario; dal che discende che il ricorso tributario proposto, anche
avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia
la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali); cosicché in
tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti, con
conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento,
del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari. Ric. 2011 n. 15903 sez. MT - ud. 14-11-2013
-2- COSENTINO. Nella specie il giudizio di merito definito con la sentenza d'appello impugnata dalla difesa
erariale si è svolto nel contraddittorio della sola socia Nuziatina Strano e non anche nei
confronti della società partecipata Pavonello Salvatore e C. sas e degli altri soci della stessa. In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con
la declaratoria di nullità dell'intero giudizio e la rimessione della causa in primo grado. >>
che l’Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, deve dichiararsi d’ufficio
la nullità dell’intero giudizio, cassarsi la sentenza gravata e rinviare la causa
in primo grado alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania;
che appare equo compensare le spese del giudizio dichiarato nullo.
La Corte cassa la sentenza gravata, dichiara la nullità del giudizio di merito e
rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania.
Compensa interamente le spese, anche per le fasi di merito.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013.
all’adunanza della camera di consiglio, ove peraltro non è intervenuta;