Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28112 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 14/10/2021), n.28112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3496-2020 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VENEZIA,

11, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE DE GIROLAMO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIVIA SALVINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della VALLE D’AOSTA, depositata il 11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 11 novembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta” confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Aosta che aveva rigettato il ricorso proposto da P.G., dottore commercialista, contro il diniego opposto dall’Agenzia delle entrate sull’istanza di rimborso relativa ad IRAP per l’anno 2012. Osservava la CTR che il contribuente non aveva adempiuto all’onere probatorio sullo stesso gravante di dimostrare che le due impiegate presenti nel suo studio – l’una a tempo pieno e l’altra a tempo parziale per un periodo di sette mesi – svolgessero compiti meramente esecutivi e non di supporto integrativo e complementare rispetto all’attività del professionista. Quanto all’attività di consigliere di amministrazione, sindaco e componente di organismo di vigilanza di società ed enti (per la quale avrebbe conseguito redditi pari al 90% dei compensi complessivamente percepiti nell’anno d’imposta), i giudici di appello rilevavano che la Suprema Corte consente “lo scorporo di redditi assoggettati ad Irap rispetto a quelli che ne sono esenti a condizione che tale scorporo sia possibile, ed in ogni caso che, per ciascuna categoria, non ricorrano i presupposti impositivi del tributo, circostanza che, per le ragioni diffusamente spiegate dalla sentenza appellata, che anche questa Commissione condivide, non emerge nel caso di specie”.

Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da successiva memoria.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, per non essersi la CTR attenuta ai principi espressi dalla Corte di cassazione in materia di imponibilità Irap e di sussistenza del requisito della autonoma organizzazione.

La censura, ammissibile in quanto non involge un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, è fondata.

Giova premettere che il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, prevede quale presupposto per l’applicazione dell’IRAP “l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. La Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 2001, ha ritenuto legittima l’imposta in quanto non colpisce il lavoro autonomo in sé, ma la capacità produttiva che deriva dalla “autonoma organizzazione”, non coincidente con l’autorganizzazione ma intesa come elemento impersonale ed aggiuntivo rispetto all’apporto del professionista. Alla luce della pronuncia della Consulta, nella giurisprudenza di questa Corte si è consolidato il principio secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. La nozione di autonoma organizzazione si definisce, secondo l’orientamento giurisprudenziale in materia, come “contesto organizzativo esterno”, diverso ed ulteriore rispetto al mero ausilio dell’attività personale e costitutivo di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista.

Le Sezioni Unite (sent. n. 9451 del 2016) hanno chiarito che “In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive” (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi)”.

Tanto premesso, nel caso in esame la sentenza impugnata ha ravvisato la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ritenendo che il professionista non avesse adempiuto all’onere probatorio sullo stesso gravante di dimostrare che le due impiegate presenti nel suo studio svolgessero compiti meramente esecutivi, senza tuttavia adeguatamente valutare le specifiche deduzioni del contribuente, riportate in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza (v., in particolare, la memoria depositata in primo grado), concernenti la circostanza che il professionista si fosse avvalso di una segretaria con mansioni generiche per circa sei ore al giorno e di altra segretaria impiegata per poco meno di tre ore al giorno, quest’ultima solo per sette mesi nell’anno d’imposta in considerazione.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, per non essersi la CTR attenuta ai principi espressi dalla Corte di cassazione in materia di imponibilità Irap dei compensi percepiti dal professionista per l’esercizio di attività di consigliere di amministrazione, sindaco e componente di organismo di vigilanza di società ed enti.

Il motivo è fondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte, “In tema di Irap, non integra il presupposto impositivo l’attività di sindaco o di componente degli organi di amministrazione e di controllo di enti e società svolta dai singoli associati in modo separato rispetto a quella ulteriore espletata all’interno di un’associazione professionale, gravando tuttavia su quest’ultima, in caso di richiesta di rimborso, l’onere di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo rispetto alle attività individuali svolte dai singoli associati quali organi di una compagine terza” (Cass. n. 12495 del 2019).

Orbene, la CTR, pur facendo riferimento al richiamato orientamento di questa Corte in materia, ha apoditticamente affermato, senza esaminare gli elementi offerti dal contribuente (v., in particolare, il riepilogo delle fatture emesse nell’anno 2012 per le attività in questione riprodotto a pag. 35 del ricorso per cassazione), l’insussistenza dei presupposti di operatività dello scorporo, limitandosi ad operare un mero rinvio alle argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado senza alcuna autonoma valutazione critica.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta, in diversa composizione, per un nuovo esame alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati e per il regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

 

 

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