Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28112 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 10/12/2020), n.28112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17941-2019 proposto da:

ECOMAP SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI

DI PATTI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8491/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR del Lazio, con sentenza nr 8491/2018, respingeva l’appello proposto dalla società cooperativa per azioni E.C.O.M.A.P. avverso la sentenza della CTP di Roma con cui era stato respinto il ricorso della contribuente relativa ad una impugnativa della cartella di pagamento emessa per il tardivo versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione del valore degli immobili riguardanti l’esercizio 2008.

Rilevava che il primo Giudice aveva “dato prova di aver pienamente assimilato la concreta ed essenziale problematica del controverso facendo individuare il procedimento logico giuridico attraverso il quale era pervenuto ad un giudizio nel pieno rispetto delle norme fiscali”.

Osservava, condividendo in questo le motivazioni della CTP, che non erano state fornite dalla società appellante elementi di prova circa le circostanze che potevano richiedere lo spostamento temporale di approvazione del bilancio e conseguentemente del termine di pagamento.

Avverso tale pronuncia la contribuente propone appello affidandosi a due motivi illustrati da memoria cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. Att. c.p.c.

Lamenta che a fronte di puntuali contestazioni sollevate dalla contribuente la CTR non avrebbe fornito alcuna risposta/ limitandosi a riportare acriticamente le conclusioni raggiunte dai primi Giudici senza prendere in considerazione le eccezioni sollevate e la documentazione prodotta dalla ricorrente con ciò incorrendo nella violazione degli articoli indicati in rubrica.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.L. n. 285 del 2008, art. 15, comma 22, e del D.P.R. n. 435, del 2001, art. 17, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Critica, in particolare, la conclusione raggiunta dalla CTR in punto tempestività del versamento sostenendo che in base al quadro normativo di riferimento il predetto versamento sarebbe stato eseguito nel rispetto della legge.

Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.

Ricorre, invero, la nullità denunciata, mancando nella motivazione

della sentenza impugnata l’esplicitazione, comprensibile e congruente con i motivi di gravame, delle ragioni logiche e giuridiche poste a fondamento della conferma della decisione di primo grado.

A fronte delle specifiche censure svolte dalla contribuente a supporto delle ragioni che avrebbero giustificato lo spostamento di bilancio, vale a dire 1) le previsioni statutarie (l’art. 27 stabilisce che gli eletti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e che il loro mandato è valido sino all’elezione dei nuovi delegati che dovrà avvenire prima dell’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea, alla quale parteciperanno i nuovi delegati Territoriali eletti) 2) la necessità,in occasione del rinnovo dei delegati territoriali e regionali che avviene ogni tre anni, di un maggior termine per l’approvazione al fine di adempiere a tutte le formalità indispensabili a costituire un assemblea atta poi a deliberare sul bilancio; 3) l’approvazione di una delibera che ai sensi dell’art. 2364 c.c. aveva disposto il rinvio a 180 giorni proprio a causa dell’elezione dei delegati, il percorso motivazionale seguito dalla Commissione tributaria regionale si mostra a tal punto conciso ed ermetico, da sorreggere un decisum apoditticamente confermativo della decisione di prime cure.

Infatti usando una formula di stile ritiene che la contribuente non abbia fornito la prova circa le circostanze che avrebbero giustificato lo spostamento temporale di approvazione del bilancio e conseguentemente del termine di pagamento senza pertanto prendere posizione sulle specifiche censure sollevate dalla contribuente sopra illustrate.

Il giudice d’appello ha, pertanto, omesso di esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di confermare l’apprezzamento del giudice di prime cure in ordine alla mancanza di elementi atti a giustificare lo spostamento temporale dell’approvazione del bilancio.

La sentenza va cassata e rinviata alla CTR del Lazio, che in diversa composizione procederà ad un nuovo esame e alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, che in diversa composizione provvederà ad un nuovo esame e alla liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

 

 

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