Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28111 del 24/11/2017
Civile Sent. Sez. L Num. 28111 Anno 2017
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: LEO GIUSEPPINA
SENTENZA
sul ricorso 4124-2013 proposto da:
FINES3 S.R.L. P.I. 02604120986, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio
dell’avvocato FEDERICO HERNANDEZ, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIAMPIERO MAFFI,
2017
giusta delega in atti;
– ricorrente-
3893
contro
VAIRANI GIUSEPPE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
Data pubblicazione: 24/11/2017
CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato
PATRIZIA GHIZZONI, giusta delega in atti;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 567/2012 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 29/11/2012 R.G.N. 160/2012;
udienza
del
10/10/2017
dal
Consigliere
Dott.
GIUSEPPINA LEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’ che ha concluso per
cessata materia del contendere.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
R.G. n. 4124/13
Udienza del 10 e,ttolire 201
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 91 i:20 2
respingeva il gravame interposto dalla HNES3 S. nei confronti di Varani
Giuseppe, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, in accoglimento
delle domande formulate dal medesimo Vairani, ex agente della predetta ,:ocieta,
aveva condannato quest’ultima a corrispondere al primo la somma complessiva di
– Euro
11.146,15, oltre accessori.
Per la cassazione della sentenza la FINES3 S.r.l. ha proposto ricorso articolato in
tre motivi.
lì Vairani ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato atto di rinunzia al ricorso
oggetto del presente giudizio, sottoscritto dalla FINES3S.r.l. e dal suo difensore,
avv. Giampiero Maffi, ritualmente notificato alla controparte e da questulthr.a
sottoscritto per accettazione. Con tale atto, recante la data del 31/8/2017, è stato
stabilito che il contenzioso di cui si tratta è da ritenere definitivamente rinunzio
ad ogni effetto processuale e sostanziale, con compensazione delle spese di lite.
Osserva il Collegio che, avuto riguardo alla predetta documentazione, sussistono
i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. per dichiarare l’estinzione
del giudizio.
Nulla va disposto in ordine alle spese, sulle quali le parti — come rappresentato
nell’atto di rinunzia — hanno già raggiunto l’accordo in merito alla integrale
compensazione delle stesse.
lea. Corte di Appello di Brescia, con sentenza depositata il
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Ronwil 10 ottobre ?W 7