Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28111 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28111 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Giudicato – capi
autonomi sentenza
CONDONO art. 9 bis

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
CAFARO

ANTONIO

GIULIO

residente

a

Catania,

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del
controriCorso, dall’Avv. Vincenzo Taranto,
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
AVVERSO
la sentenza n.275/18/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Catania n.
18, in data 20.05.2010, depositata il 23 settembre

-qe3C

Data pubblicazione: 16/12/2013

2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 14 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.25302/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.275/18/2010, pronunziata dalla CTR di Palermo Sezione
Staccata di Catania n. 18 il 20.05.2010 e DEPOSITATA
il 23 settembre 2010, con cui è stato rigettato
l’appello dell’Agenzia Entrate, confermando quella di
primo grado, che, pronunciando sull’originario ricorso
del contribuente, avverso la cartella di pagamento,
relativo ad IRPEF degli anni 2001 e 2002, ha ritenuto e
dichiarato operativo ed applicabile il condono ex art.
9 bis della Legge n.289/2002, ancor quando al
versamento della rata iniziale non sia seguito il
pagamento delle successive.
Affida l’impugnazione ad unico mezzo.
2) L’intimato, giusto controricorso e contestuale
impugnazione incidentale, affidata ad un mezzo, ha
chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o
infondato e, in via subordinata, ha eccepito
2

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.

l’inammissibilità dell’appello per essersi formato il
giudicato sulla decisione di primo grado.
2 bis La preliminare questione prospettata con l’unico
motivo del ricorso incidentale, che va esaminata per

ricollegabili

al

relativo

accoglimento,

sembra

infondata, stante il consolidato orientamento
giurisprudenziale formatosi in tema di giudicato, il
quale si è ritenuto possa formarsi soltanto con
riferimento ai capi della sentenza completamente
autonomi e non anche, invece, sulle affermazioni
contenute nella premessa logica della statuizione
adottata, ove questa sia oggetto di gravame (Cass.
n.20143/2005, n. 8859/2001, n. 9823/1999).
3) La questione posta dal ricorso principale, sembra,
potersi risolvere dando applicazione al principio
secondo cui “Il condono previsto all’art.
della legge n. 289 del 2002, relativo
possibilita’
versamenti

9 bis
alla

di definire gli omessi e tardivi
delle

imposte

e delle ritenute

emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante
il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od,
in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza
aggravi e sanzioni, costituisce una forma di
condono clemenziale e non premiale come,
3

invece

prima avuto riguardo agli effetti, in ipotesi,

deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli
artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002,
le quali attribuiscono al contribuente il diritto
potestativo di chiedere un accertamento

rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che,
nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attivita’ di liquidazione ex art. 36
bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla
determinazione del “quantum”, esattamente indicato
nell’importo specificato nella dichiarazione
integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con
gli interessi di cui all’art. 4, il condono e’
condizionato
dovuto

e

dall’integrale pagamento
il

pagamento

di

quanto

rateale determina la

definizione della lite pendente solo se
integrale, essendo insufficiente il solo pagamento
della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive” (Cass. n 20745/2010, n.20966/2010,
n.14708/2010, n 6051/2010, n.19546/2011, n.18353/2001,
n.6370/2006).
4 – Si propone di procedere alla trattazione del
ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
375 e 380 bis cpc, definendolo con il rigetto del
ricorso incidentale e l’accoglimento di quello
4

straordinario, da effettuarsi con regole peculiari

principale, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso con la

causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio

condivide,

va

rigettata per manifesta

infondatezza l’impugnazione incidentale ed accolto per
manifesta fondatezza il ricorso principale e che, per
l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Sicilia,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta l’impugnazione incidentale; accoglie il ricorso
principale, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad
altra sezione della CTR della Sicilia.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013

DEposropiNcANcaugge

contestale impugnazione incidentale e gli altri atti di

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