Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28110 del 24/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 28110 Anno 2017
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: RIVERSO ROBERTO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18205-2012 proposto da:
MOUNJI MOHAMED e MOUNJI AZEDINE,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CARLO PCMA 2, presso lo
studio degli avvocati SILVIA ASSENNATO, MASSIMILIANO
PUCCI che li rappresentano e difendono, giusta delega
in atti;
– ricorrenti contro

2017
3784

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Data pubblicazione: 24/11/2017

Avvocati

EMANUELE

DE

ROSE,

VINCENZO

TRIOLO,

ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti
– controricorrente

avverso la sentenza n. 159/2012 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 07/04/2012 R.G.N. 763/2011;

udienza del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato SILVIA ASSENNATO;
udito l’Avvocato VICENZO STUMPO per delega verbale
Avvocato ANTONIETTA CORETTI.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. 18205/2012

RITENUTO IN FATTO
1.- La Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 159/2012 ha rigettato l’appello
proposto da Mounji Mohammed e Mounji Azdine – lavoratori agricoli a tempo

sentenza del tribunale di Mantova che aveva respinto la loro domanda intesa ad
ottenere l’indennità di disoccupazione per l’anno 2009.
2.- A fondamento della pronuncia, ribadendo le ragioni della decisione presa in primo
grado, la Corte d’Appello sosteneva, anzitutto, che non fosse rilevante la questione di
legittimità costituzionale della disciplina dell’indennità di disoccupazione agricola (art.
32 comma 10 comma legge 264/49) denunciata in subordine in ricorso, in quanto i
medesimi ricorrenti – i quali avevano presentato domanda di indennità di
disoccupazione agricola rigettata dall’INPS per mancanza del requisito contributivo nel
biennio anteriore alla cessazione del rapporto – avevano precisato di non aver diritto
alla indennità di disoccupazione agricola perché non iscritti negli appositi elenchi, con
ciò acquietandosi del diniego dell’INPS che non era stato mai impugnato nella causa,
nella quale essi avevano domandato esclusivamente il riconoscimento dell’indennità di
disoccupazione non agricola.
3.

La Corte d’Appello riaffermava, inoltre, che i ricorrenti non avessero diritto

all’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola,

in quanto

i contributi

assicurativi per essi versati erano confluiti nella gestione agricola e non in quella per
il lavoro non agricolo; e nel “sistema chiuso” gestito dall’Inps non esisteva la
possibilità di accedere all’indennità di disoccupazione ordinaria se non risultassero
versati contributi nella gestione corrispondente; come confermava l’articolo 3 del
d.p.r. 1049/70 che, regolando il caso dei lavoratori addetti in modo promiscuo ad
attività agricola o non agricola, prevede l’erogazione della prestazione relativa alla
gestione ove siano stati versati contributi in numero prevalente; e nel caso di specie
era pacifico che nel biennio precedente alla disoccupazione entrambi i lavoratori non
avessero versato alcun contributo nella gestione non agricola.
4. Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i due lavoratori con due
motivi di censura.
1

indeterminato dal 1992 al 2008, licenziati il 31 dicembre del 2008 – avverso la

R.G. 18205/2012

5.- Col primo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 24 legge 88/1989 avendo i
giudici di merito errato a sostenere che i contributi versati fossero destinati
esclusivamente al finanziamento della disoccupazione agricola e che perciò non
fossero essi muniti dei requisiti assicurativi per ottenere l’indennità di disoccupazione
non agricola, in quanto tutti i contributi versati confluiscono in base alla norma citata
nell’unica gestione che presiede all’erogazione delle “prestazione previdenziali a
carattere temporaneo” (la cui unicità era stata affermata anche da questa Corte di

6.- Col secondo motivo i ricorrenti lamentano “la violazione a carattere processuale”
consistente nella mancata disamina e conseguente mancata pronuncia da parte dei
giudici di merito della domanda articolata in via subordinata, tanto nel ricorso in
primo grado che in appello, con la quale essi richiedevano il riconoscimento della
indennità di disoccupazione agricola (pag. 1 e 2 ricorso in primo grado), previa
rimessione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità dell’articolo 32,
comma 1, lettera a) della legge n. 264 del 29/4/1949 e successive modificazioni, che
reiteravano anche nel ricorso per cassazione. I giudici del merito avevano errato sul
punto poiché, nel momento in cui avevano negato il loro diritto all’indennità di
disoccupazione ordinaria per il fatto che i contributi versati fossero confluiti nella
gestione agricola, avrebbero dovuto esaminare la domanda di indennità di
disoccupazione agricola dispiegata in via subordinata (in relazione alla quale
chiedevano appunto pregiudizialmente la pronuncia della Corte Costituzionale);
essendo unico il bene della vita da essi richiesto in giudizio, con l’azione volta ad
ottenere una protezione indennitaria contro il loro stato di disoccupazione involontaria.
7.- L’Inps ha resistito con controricorso; ed ha eccepito, quanto al primo motivo, che
i ricorrenti non potessero godere della disoccupazione non agricola, non avendo nel
biennio anteriore alla cessazione del loro rapporto lavorativo il requisito di 52
contributi settimanali versati nella apposita gestione della disoccupazione ordinaria; e
che allo scopo non potessero utilizzarsi quelli versati

nella gestione assicurativa

agricola, che è speciale e del tutto distinta da quella degli altri lavoratori dipendenti ed
autonomi. Quanto al secondo motivo, l’Inps ha eccepito l’irrilevanza della questione di
costituzionalità, ribadendo quanto affermato dai giudici nei pregressi gradi di merito,
ovvero che non fosse stata proposta in giudizio alcuna domanda di riconoscimento di
disoccupazione agricola.

2

Cassazione con sentenza n. 27914/2005).

R.G. 18205/2012

8.- In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memoria ex art.
378 c.p.c. nella quale hanno insistito delle rispettive tesi e richiamato entrambe la
sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2017. Nella stessa memoria l’INPS ha pure
chiarito che ai ricorrenti, in quanto lavoratori agricoli a tempo indeterminato licenziati
il 31 dicembre dell’anno, “non può essere erogata alcuna indennità di disoccupazione
agricola, in quanto – secondo la legislazione che regola la prestazione di
disoccupazione nel settore agricolo – non residuano giornate indennizzabili”. Per

disoccupazione come avrebbe confermato la stessa sentenza n.194/2017 della Corte
Cost.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. A giudizio del collegio, ai fini della decisione sui motivi di ricorso, risulta preliminare
la questione di costituzionalità dell’art.32 co. 1 lett. a) della I. 29 aprile 1949 n. 264 e
dell’articolo 1, comma 55 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2.

L’art. 32, 1 c. I. 264/1949 stabilisce: “L’obbligo dell’assicurazione contro la

disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita
alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati,
obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti
familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un’attività agricola in
proprio; agli stessi spetta l’indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli
elenchi di cui all’articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e
successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è
richiesta l’indennità, ed abbiano conseguito nell’anno per il quale è richiesta l’indennità
e nell’anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
La durata della corresponsione dell’indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori
agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di
effettiva occupazione prestate nell’anno comprese quelle per attività agricole in
proprio o coperte da indennità di malattie, infortunio, maternità, e sino ad un
massimo di 180 giornate annue”.
Pertanto, in base alla norma, ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato, parificati per
legge ai salariati fissi (art.12 decreto legislativo 11/08/1993 n. 375), spetta
un’indennità di disoccupazione pari alla differenza tra le giornate lavorate ed il numero
di 270 (col limite massimo di 180). A chi ha lavorato per un periodo di tempo
3

l’INPS, pertanto, i ricorrenti non potrebbero godere di alcuna protezione contro la

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superiore non spetta nessuna indennità di disoccupazione agricola. Né la norma
estende ai medesimi lavoratori a tempo indeterminato il trattamento ordinario di
disoccupazione, ancora regolato all’epoca dei fatti di causa, nei principi fondamentali,
dai R.D.L. 2270/1924 e 1827/1935 e successive modificazioni ed integrazioni.
3.- L’articolo 1 comma 55 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 stabilisce: ” Per gli
operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l’importo giornaliero

legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonchè dei trattamenti speciali di
cui all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all’articolo 7 della legge 16
febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1 0
gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all’articolo 1 del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli
elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento”.
In base a questa norma al lavoratore agricolo a tempo determinato che dovesse
superare il tetto delle 270 giornate e perdere il lavoro in prossimità della fine
dell’anno, spetta comunque l’indennità di disoccupazione per un numero di giornate
pari a quelle lavorate (ovvero di iscrizione negli elenchi nominativi che ha valore
soltanto probatorio del lavoro svolto, Cass. S.U. 1133/2000), entro il limite di 365
giornate.
4. Rileva altresì ricordare – all’interno dell’articolata produzione normativa che si è
succeduta nel settore – che lo stesso limite delle 270 giornate fosse stato già superato
(come pure riconosce l’INPS nella circolare n.139 del 20.6.1988), per l’anno 1988,
ma con riferimento a tutti i lavoratori agricoli (a tempo determinato ed
indeterminato), dal 4° comma dell’art. 7 d.l. 86/88 conv. in legge 160/1988 che
prevedeva: “Per i lavoratori agricoli che hanno conseguito il diritto alla indennita’
ordinaria di disoccupazione e non quello relativo ai trattamenti speciali di
disoccupazione, il trattamento di cui al comma 1 e’ corrisposto per un numero di
giornate pari a quelle lavorate nel 1987”.
In base a questa norma, anche i lavoratori a tempo indeterminato avrebbero avuto
diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione oltre il tetto di 270 giornate, come i
lavoratori a tempo determinato. La norma non risulta prorogata e non è più in vigore.
4

dell’indennità ordinaria di disoccupazione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-

R.G. 18205/2012

5.- La questione di illegittimità costituzionale che viene ora sollevata, in relazione alla
disciplina dell’indennità di disoccupazione agricola e non agricola, risulta anzitutto
rilevante nella causa, posto che, anche alla luce delle premesse in fatto, del ricorso
per cassazione e della stessa sentenza impugnata, deve ritenersi che i ricorrenti
abbiano proposto in giudizio due domande, chiedendo il riconoscimento di uno dei
trattamenti

(disoccupazione

ordinaria

o

disoccupazione

agricola)

previsti

dall’ordinamento per la protezione contro lo stato di disoccupazione involontaria; le

di costituzionalità delle norme che regolano quella agricola) mostrano, nella loro
intima connessione logica e giuridica, che lo scopo del procedimento istaurato dai
lavoratori fosse di ottenere una delle protezioni previste contro il loro stato di
disoccupazione involontaria, dovendo le domande essere interpretate alla luce del
bene della vita il cui conseguimento muove al giudizio e senza necessità di adottare
formule sacramentali. Non rileva pertanto che nelle conclusioni rassegnate nel ricorso
introduttivo non fosse esplicitamente contenuta la richiesta di accertamento del diritto
e di condanna dell’Inps al pagamento della prestazione di disoccupazione agricola
dovendo ritenersi che la stessa istanza fosse implicita nella richiesta di rimessione
della questione di costituzionalità derart. 32 comma 1° comma legge 264/49 e
comunque presente nel contenuto complessivo del ricorso.
6.- Ciò posto deve ritenersi che la questione di costituzionalità delle norme sopra
indicate sia altresì non manifestamente infondata alla stregua delle seguenti
osservazioni.
Secondo una risalente linea di demarcazione prevista nell’ordinamento i due sistemi
assicurativi contro la disoccupazione (ordinaria ed agricola) non configurano sistemi
complementari, tale per cui possa operare l’uno dove non arrivi ad operare l’altro.
Quello contro la disoccupazione agricola rappresenta infatti un sistema protettivo che
presenta “aspetti peculiari rispetto alla disciplina generale” (Cass.3167/2003), in
relazione al calcolo ed alla riscossione dei contributi, all’accertamento della
disoccupazione, alle modalità e tipologia di prestazioni erogate (che prescindono dalla
data di inizio e dalla durata dello stato di disoccupazione). L’ordinamento in vigore non
consente quindi che venga erogata l’indennità di disoccupazione ordinaria ai lavoratori
agricoli a tempo indeterminato; ancorchè sia pure vero che, come sostenuto dai
ricorrenti, ai sensi dell’art. 24 L. 9 marzo 1989, n. 88,

“ogni forma di previdenza a

carattere temporaneo diversa dalle pensioni sono fuse in una unica gestione che
5

due domande proposte in giudizio (in via principale ed in subordine, previa questione

R.G. 18205/2012

assume la denominazione di Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”
(giusto quanto affermato da Cass. n. 27914/2005).
7.-

La distinzione tra i due sistemi protettivi risulta oggi positivamente stabilita

dall’art. 2,30 comma della legge 28/06/2012 n. 92 e dall’art. 2, 1 comma decreto
legislativo 04/03/2015 n. 22

che parimenti escludono dall’accesso alle nuove

prestazioni contro la disoccupazione ordinaria (denominate, rispettivamente, ASpI e

specificando (ed il d.l.vo 22/2015 aggiungendo solo l’aggettivo “ultimi”) che per gli
stessi lavoratori ” trovano applicazione le norme di cui all’articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all’articolo 7
della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
247″.
8.-

La specificità del sistema protettivo contro la disoccupazione agricola è stata

affermata pure in più occasioni dalla Corte Costituzionale (sentenze 497 del 1988, 29
del 2017, 53 e 194 del 2017), ricordando che essa emerge – secondo la sentenza 18
luglio 1996, n. 6491 delle Sezioni Unite di questa Corte –

“nella predominante

funzione di integrazione del reddito che si manifesta nella cesura tra il sorgere del
diritto e l’erogazione nel corso dell’anno successivo e nel peculiare meccanismo di
liquidazione, ancorato alle giornate di lavoro e non a quelle di disoccupazione”.
9.- La prestazione di disoccupazione agricola consiste infatti nell’erogazione, in una
unica soluzione, di un’indennità nell’anno successivo a quello in cui si è verificato
l’evento della cessazione del rapporto di lavoro; a prescindere dalla permanenza o
meno dello stato di disoccupazione del lavoratore.
10. Ritiene questa Corte che la questione di costituzionalità delle norme sopraindicate
debba essere sollevata sotto il profilo della mancanza, inadeguatezza ed
irragionevolezza della tutela contro la disoccupazione riservata dall’ordinamento ai
lavoratori agricoli a tempo indeterminato che come i ricorrenti siano stati licenziati
verso la fine dell’anno (nel caso di specie il 31 dicembre 2008), dopo aver lavorato per
270 giornate.
11. Va ribadito che viene in rilievo la disciplina normativa vigente alla data dei fatti di
causa, avendo i ricorrenti chiesto l’indennità di disoccupazione per l’anno 2009
essendo stati licenziati nel 2008.
6

NASpI) “gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato”; entrambe

R.G. 18205/2012

12.-

Non può invece applicarsi ratione temporis la disciplina che risulta individuata

dall’art. 2,3 ° comma della legge 28/06/2012 n. 92 e dall’art. 2, 1 comma decreto
legislativo 04/03/2015 n. 22 che – nell’escluderli dall’applicazione della nuova
disciplina ordinaria – assoggettano tutti i lavoratori agricoli a tempo determinato ed a
tempo indeterminato ad una medesima normativa, che deve ritenersi costituita
precipuamente dal citato art.1, comma 55 della legge 247 del 2007.

per i lavoratori a tempo determinato sia pari al numero di giornate di iscrizione negli
elenchi entro il limite di 365 giornate. Essa deve ritenersi estesa dopo la legge
92/2012 anche ai lavoratori a tempo indeterminato, benchè non siano per legge
(art.13 d.lgs. 375/1993) più tenuti ad iscriversi negli elenchi nominativi, rimanendo
comunque assoggettati ad un controllo sulle giornate lavorate che prima era tenuto
dallo SCAU ed ora è effettuato dall’INPS (si veda sul punto il messaggio INPS n. 3180
dell’1.8.2017, emanato dopo la sentenza della Corte Cost. n. 194/2017).
L’indicazione da parte del legislatore delle stesse norme applicabili indifferentemente
agli operai agricoli a tempo determinato ed a quelli a tempo indeterminato, comporta
– dopo la legge 92/2012 – l’applicabilità dell’art. 1 comma 55 della legge 247/2007 a
tutti i lavoratori agricoli, compresi quelli a tempo indeterminato.
Le altre norme, indicate nell’art. 2,3 ccomma della legge 28/06/2012 n. 92 e nell’art.
2, 1 comma decreto legislativo 04/03/2015 n. 22, come riferite alla uguale
regolamentazione del trattamento di disoccupazione di tutti i lavoratori agricoli, non
contraddicono tale interpretazione. Infatti, l’articolo 7, comma 1, del D.L. 21/3/1988
n. 86 convertito con modificazioni dalla legge 20/5/1988 n. 160 si occupa solo
dell’entità dell’indennità di disoccupazione e non rileva ai fini delle giornate
indennizzabili. Gli articoli 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e 7 della legge 16
febbraio 1977, n. 37, si riferiscono alle prestazioni speciali riservate agli operai a
tempo determinato che hanno lavorato per più di 101 e di 151 giornate; e non
rilevano quindi in relazione al trattamento ordinario dei lavoratori a tempo
indeterminato.
14.- Va poi precisato che l’art. 2, 3 °comma della legge 28/06/2012 n. 92 e l’art. 2, 1
comma decreto legislativo 04/03/2015 n. 22 non richiamano invece l’art.32 della
legge 264/1949; e neppure richiamano il 4° comma (ma solo il 1° comma) dell’art. 7,

7

13.- Tale norma, come già detto, prevede che il numero delle giornate indennizzabili

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co. 4, del D.L. 21/3/1988 n. 86 (convertito con modificazioni dalla legge 20/5/1988 n.
160).
15.- Quanto al merito della questione di costituzionalità, va osservato che la Corte
Cost. ha ricollegato “la specificità della tutela contro la disoccupazione dei lavoratori
agricoli” (sentenza 53/2017) “alla natura stagionale dell’attività svolta”

(sentenza

n.497/1988); ma ha pure affermato che essa vada misurata alla luce della protezione

collega alla tutela dei diritti fondamentali della persona sancita dall’art. 2 Cost. ”
(Corte 497/1988; 288/1994); evidenziando che “l’indicata specificità, peraltro, non
rende meno imperiosa l’esigenza di predisporre meccanismi finalizzati a garantire la
perdurante adeguatezza delle prestazioni corrisposte” (sentenza n. 288 del 1994,
53/2017)”. Inoltre ha affermato (sentenza n.194/2017) che

“la possibilità che il

legislatore disciplini variamente la tutela contro la disoccupazione, al fine di adeguarla
alla natura delle diverse attività lavorative (sentenza n. 160 del 1974), non esclude
che le differenze di trattamento tra le varie categorie di lavoratori debbano essere
«razionalmente giustificabili», in quanto fondate su «valide e sostanziali ragioni», e
che la scelta compiuta dal legislatore debba «essere tale da costituire piena garanzia,
per í lavoratori, al conseguimento delle previdenze alle quali hanno diritto» (sentenza
n. 160 del 1974). Ne consegue che la sussistenza della discrezionalità legislativa
invocata dall’INPS non esclude la necessità di verificare nel merito le scelte operate
dal legislatore con riguardo al peculiare trattamento di disoccupazione previsto per i
lavoratori (a tempo indeterminato) del settore agricolo”.
16. Ora, anche ad avviso di questo collegio, la specificità del sistema di protezione
contro la disoccupazione agricola e la discrezionalità del legislatore in materia non può
consentire, alla luce della Costituzione (artt. 3 e 38), che si arrivi alla mancanza di
una qualsiasi tutela contro lo stato di disoccupazione involontaria, come accade per i
lavoratori agricoli a tempo indeterminato licenziati verso la fine dell’anno. O che possa
ritenersi compatibile con la Costituzione una disciplina della disoccupazione
involontaria, come quella in oggetto, che appare congegnata senza tener conto delle
condizioni oggettive del mercato del lavoro, del tipo di lavoro prestato e del bisogno in
quanto tale (mancanza di lavoro).
17. La specialità della disciplina della disoccupazione agricola può sfuggire al controllo
di costituzionalità se rimane coerente alle caratteristiche occupazionali intermittenti e
di tipo stagionale proprie del settore agricolo; secondo fasi determinate dalle culture
8

di cui all’art.38 Cost. la quale postula “requisiti di effettività, tanto più che essa si

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praticate e dalle condizioni metereologiche. Essa non appare invece razionale ed equa
(art.3 Cost.) quando vengono in considerazione contratti come quelli a tempo
indeterminato legati a condizioni di lavoro che non hanno le caratteristiche di
discontinuità che sono supposte a fondamento della specialità della stessa disciplina.
18.

Vengono in rilievo attività lavorative e professionalità impiegate in settori

produttivi che non sono legati a cicli stagionali, come dimostra lo stesso caso dei

contratto a tempo indeterminato versando la relativa contribuzione assicurativa per 16
anni, per poi essere lasciati senza alcun ammortizzatore sociale alla fine del rapporto
di lavoro.
Si tratta di lavoratori che per la loro professionalità, inerente appunto a settori non
condizionati da discontinuità produttiva, potrebbero anche non trovare nessun impiego
nell’anno successivo, onde sopperire alla carenza del lavoro. E per i quali non si spiega
dunque perché, davanti allo stesso spettro della disoccupazione per l’anno successivo
(particolarmente visibile in questi anni di crisi economica), siano privati di qualunque
tutela, benchè sussista lo stato di disoccupazione involontaria al pari degli altri
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (art. 3 Cost.).
19. Va anche considerato che l’inquadramento previdenziale dei lavoratori segue la
qualificazione del datore di lavoro da cui dipendono; e che secondo l’ampia nozione di
impresa agricola (desumibile dall’art. 2135 c.c. e dalla I. 240/1984) è considerato
lavoratore agricolo a tempo indeterminato colui che presta la propria opera presso un
imprenditore che esercita una attività relativa alla coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse o anche in base (in base alla legge
240/1984) presso imprese cooperative e loro consorzi esercenti attività di
trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e

lavoratori ricorrenti i quali prima di essere licenziati il 31.12.2008 hanno lavorato con

zootecnici. Molte di queste attività, dunque, non sono necessariamente contraddistinte
da fasi di lavoro discontinue e da cicli stagionali tali da garantire soltanto condizioni di
lavoro discontinuo.
20.- Nondimeno, secondo l’ordinamento in vigore ratione temporis, i dipendenti a
tempo indeterminato di tutte tali imprese, per il solo fatto di essere licenziati al 31
dicembre non percepiscono alcuna indennità di disoccupazione, secondo il
meccanismo di computo dell’indennità ancorato alle 270 giornate indennizzabili,
benché dal punto di vista contributivo possano aver già maturato i requisiti per
9

.

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ottenere la prestazione di disoccupazione comune e nonostante che i loro contributi
affluiscano all’unica gestione per le prestazioni temporanee.
21.- Talchè non si giustifica un sistema di indennizzo contro la disoccupazione dei
lavoratori agricoli a tempo indeterminato costruito esclusivamente sulla base del
meccanismo delle giornate indennizzabili (ex art. 32 1.264/1949), in relazione alle
giornate lavorate nell’anno precedente e pertanto inidoneo a dare una adeguata

diritto alla protezione secondo l’art.38 della Costituzione il quale riconosce ai lavoratori
il diritto sociale a che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di disoccupazione involontaria. Non si scorge cioè alcuna apprezzabile
ragione, ex art. 3 Cost., in base alla quale il trattamento dello stato di disoccupazione
di tali lavoratori – simile a quello dei lavoratori a tempo indeterminato degli altri
settori – sia rapportato invece alle modalità di protezione dei lavoratori agricoli a
tempo determinato per tradursi praticamente in una mancanza di tutela.
22.-

Sotto diverso profilo, non si giustifica, inoltre, alla luce dell’art.3 della Cost., il

fatto che i lavoratori agricoli a tempo indeterminato in questione, non solo siano
trattati in modo deteriore rispetto a tutti gli altri lavoratori a tempo indeterminato, ma
che lo siano anche (almeno con riferimento al periodo di tempo che viene in rilievo
nella causa) rispetto agli stessi operai agricoli a tempo determinato da cui mutuano le
caratteristiche fondamentali della modulazione del sistema di protezione (le giornate
indennizzabili); dato che, come si è visto, i lavoratori agricoli a tempo determinato, a
parità di lavoro nell’anno, oltre il tetto di 270 giornate, godono invece di una tutela
previdenziale più vasta rispetto agli stessi lavoratori a tempo indeterminato. Solo i
primi hanno infatti una tutela che si è estesa con l’articolo 1, comma 55 della legge 24
dicembre 2007, n. 247 fino ad assicurare loro, immancabilmente, una integrazione
nell’anno successivo del reddito percepito nell’anno precedente, qualsiasi sia il numero
delle giornate lavorate fino al 31.12 (anche se avessero lavorato tutti i mesi per sei
giorni alla settimana e quindi fino al massimo possibile di 312 giornate).
23.-

Ora, se come osservato più volte anche dalla Corte Cost., l’indennità di

disoccupazione agricola rappresenta un’integrazione del reddito percepito nell’anno
precedente, non si intuisce la funzione ed il motivo di questa differenza di
trattamento; che, dinanzi alla stessa data di cessazione del rapporto di lavoro a
ridosso della fine dell’anno, porta un lavoratore a tempo determinato a percepire

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tutela ai lavoratori che perdono il lavoro verso la fine dell’anno; con lesione del loro

R.G. 18205/2012

un’integrazione reddituale; mentre il lavoratore a tempo indeterminato a non
percepire nessuna integrazione del reddito.
24. La Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 194 del 2017, in relazione ad
una fattispecie in cui si discuteva del computo del requisito contributivo dei 102
contributi giornalieri richiesti dall’art. 32, 1° comma legge n. 264 del 1949 nel biennio,
ha riconosciuto che l’indennità di disoccupazione spetti anche ai lavoratori agricoli a

anche in uno solo dei due anni che costituiscono il biennio. Non è esatto quindi che la
Corte Costituzionale abbia negato l’indennità di disoccupazione agricola ai lavoratori
agricoli a tempo indeterminato licenziati il 31 dicembre, come afferma l’INPS in questo
giudizio (richiamando quanto sostenuto nel messaggio n. 3180 dell’1.8.2017). Al
contrario, l’indennità di disoccupazione spetta perché la sentenza n.194/2017 ha
correttamente individuato il meccanismo di computo del requisito contributivo ed ha
poi aggiunto che ” in situazioni analoghe a quella oggetto del giudizio a quo – che
sono all’origine del dubbio di legittimità costituzionale del rimettente – il lavoratore
agricolo a tempo indeterminato potrà infatti ottenere l’indennità di disoccupazione
agricola per l’anno «per il quale [essa] è richiesta» (nel caso del giudizio a quo, il
2013), dato che, pur in mancanza di contributi accreditati in tale anno, avendo
lavorato per l’intero anno «precedente» (nel caso del giudizio a quo, il 2012), ha
senz’altro conseguito, in tale solo anno, il necessario accredito «complessivo» di
almeno 102 contributi giornalieri.”
25. La questione che viene qui in rilievo è quindi diversa; perché non riguarda il
computo del requisito contributivo (pacificamente sussistente e non contestato in capo
ai ricorrenti). Si tratta invece di garantire in concreto l’individuazione e l’erogazione di
un trattamento protettivo per chi ha lavorato, nel 2008, fino alla fine dell’anno e
comunque oltre le 270 giornate all’anno (limite non valevole per i lavoratori a tempo
determinato). Ed allo scopo si chiede quindi la dichiarazione di incostituzionalità delle
norme indicate in relazione ai parametri specificati (artt. 3 e 38 Cost.), laddove
escludono (l’art. 32 n. 264/1949) che venga corrisposto ai lavoratori agricoli a tempo
indeterminato, in possesso dei requisiti assicurativi, il trattamento di disoccupazione
ordinario riservato agli altri lavoratori a tempo indeterminato; ed, in subordine,
laddove non prevedono (l’art.32 cit. e l’articolo 1, comma 55 della legge 24 dicembre
2007, n. 247) che si applichi ai medesimi lavoratori agricoli lo stesso trattamento
protettivo previsto per i lavoratori agricoli a termine.
11

tempo indeterminato e che il requisito contributivo richiesto possa essere maturato

R.G. 18205/2012

P.Q.M.
La Corte visti gli l’art. 134 Cost. e la legge 11.3.1953 n. 87, dichiara rilevante e non
manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art.32 co. 1 lett. a)
della I. 29 aprile 1949 n. 264 e dell’articolo 1, comma 55 della legge 24 dicembre
2007, n. 247 in relazione agli artt. 3 e 38 Cost. nella parte in cui escludono la
protezione contro lo stato di disoccupazione dei lavoratori agricoli a tempo

e l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio, al
Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione al Presidente del Senato
e al Presidente della Camera.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.10.2017.
Il Consigl re estensore

Il Presidente

dr. RobektoIJiverso

dr. Giovanni Mammone
,)

A

Il Funzionar’
Dott.s
na
_9,112;Fgp

indeterminato nei termini di cui ai motivi. Dispone la sospensione del giudizio in corso

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