Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28110 del 16/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28110 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Impugnazione x
vizi propri.
Responsabile pro
cedimento – Omessa
indicazione
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
de Pecchi
CAFASSO ALBINO residente a Cassina
rappresentato e difeso, giusta delega a margine del
ricorso, dall’Avv. Gianni Di Stefano, elettivamente
domiciliato nel relativo studio in Roma, Via Pasubio, 2
RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma,
Via
dei
Portoghesi,
12
è
domiciliata,
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.134/42/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione n.
Data pubblicazione: 16/12/2013
42,
in data
25.11.2009, depositata il 30 novembre 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 14 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.1380/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza
n. 134/42/2009 in data 25.11.2009, depositata il 30
novembre 2009, con cui la Commissione Tributaria
Regionale di Milano, Sezione n. 42 ha respinto
l’appello del contribuente, confermando la decisione di
primo grado,
che aveva dichiarato inammissibile
l’originario ricorso, avverso la cartella di pagamento,
relativa ad IRPEF degli anni dal 1999 al 2003.
Affida l’impugnazione a quattro mezzi.
2) L’intimata Agenzia non ha svolto difese in questa
sede.
3) – La decisione impugnata ha confermato quella di
primo grado, anzitutto, esprimendo condivisione per la
relativa ratio, basata sul fatto che, essendo stata la
cartella preceduta dalla notifica dei presupposti
avvisi di accertamento, avverso la stessa potevano
essere fatti valere, esclusivamente, vizi propri di
2
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.
tale atto e non già censure riguardanti il merito del
rapporto fiscale che, se del caso, andavano proposte
impugnando gli avvisi di accertamento; di poi,
rilevando, in relazione alla eccepita nullità della
procedimento, che la doglianza era infondata, trovando
la normativa sanzionatoria applicazione solo a partire
dall’01 giugno 2008.
4) Le questioni poste dai motivi del ricorso vanno
esaminate alla luce del quadro normativo di riferimento
e di principi espressione di pregresse pronunce.
E’ stato deciso che “In tema di processo tributario,
sia per l’art. 16 del d.P.R. n. 636 del
per l’art.
19 del
dell’atto
fatti
di
valere
ricorso,
che
D.Lgs n. 546 del 1992, i vizi
accertamento
dal contribuente
rendono
1972,
definitivo
dell’imposta
con
non
tempestivo
l’atto impositivo
e,
pertanto, non si trasmettono agli atti successivamente
adottati,
vizi
che restano impugnabili esclusivamente per
propri”
(Cass.n.6029/2002,
n.
14582/2001,
n.6293/2005).
4 ter) E’ stato, altresì, affermato che ” L’indicazione
del
responsabile del
dell’Amministrazione
dall’art. 7 della legge
procedimento
negli
atti
finanziaria non e’ richiesta,
27 luglio 2000, n. 212 (c.d.
3
cartella per omessa indicazione del responsabile del
Statuto del contribuente), a pena di
nullita’, in
quanto tale sanzione e’ stata introdotta per le sole
cartelle di pagamento dall’art. 36, comma 4-ter,
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio
2008, n. 31,
applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli
consegnati agli agenti della riscossione a
decorrere dal 1 giugno 2008″ (Cass. n. 11722/2010,
n.10805/2010, n. 24233/2011).
5)La decisione di appello, motivando nei termini anzi
evidenziati, sembra aver fatto buon governo dei
richiamati principi, sia per avere disatteso le
doglianze di merito, rilevando che la cartella,
preceduta dalla notifica dagli avvisi di accertamento,
poteva essere solo impugnata per vizi propri, sia pure
per avere dichiarato infondata l’eccezione relativa
alla mancata indicazione del responsabile del
procedimento, tenuto conto che, nel caso, la cartella
era stata notificata in data 10.02.2007 e quindi prima
dell’01 giugno 2008.
6)La causa può, dunque, essere trattata in camera di
consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis cpc,
proponendosene la definizione, sulla base del
trascritto principio, con il rigetto del ricorso, per
manifesta infondatezza.
4
del d.l.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, l’atto di costituzione
dell’Agenzia e gli altri atti di causa;
pure,
la
propria
precedente
ordinanza
n.15503/2013;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato, per
manifesta fondatezza;
Considerato, altresì, che non sussistono i presupposti
per una pronuncia sulla spese del giudizio;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2013
Il Presidente
Vista,