Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28110 del 10/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 10/12/2020), n.28110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18450-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3427/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 18 dicembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva l’appello proposto da C.N. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2005, veniva recuperato a tassazione, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, pari al 40%, il maggior reddito del contribuente derivante dagli utili extra contabili accertati in capo alla Euroscavi s.r.l., società a ristretta base sociale. Premesso che l’impugnazione verteva sulla notifica dell’avviso di accertamento alla società, quale atto prodromico all’avviso di accertamento notificato al socio, riteneva la CTR che tale notifica era inesistente, in quanto l’atto era stato consegnato a persona diversa dal destinatario e non era stata dimostrata la ricezione della c.d. raccomandata informativa.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate, con atto dell’11 giugno 2019, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, e dei principi di diritto in tema di notificazione degli avvisi di accertamento alle persone giuridiche. Rileva la ricorrente che la CTR non aveva tenuto conto che la notifica dell’avviso di accertamento era avvenuta nei confronti di persona giuridica e non era quindi necessaria l’emissione della comunicazione di avvenuta notificazione (C.A.N.). Nel caso di specie, la comunicazione di avvenuta notificazione era stata comunque inviata, non essendo peraltro prevista la spedizione con plico raccomandato.

Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo. Invero, secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi della predetta L., art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (tra le tante, Cass. n. 19969 del 2015).

Il ricorso è fondato.

Come risulta dall’avviso di ricevimento riprodotto in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, l’avviso di accertamento indirizzato alla Euroscavi s.r.l. è stato consegnato presso la sede della società in data 22 novembre 2008 nelle mani di familiare convivente (cognato).

Trova pertanto nella specie applicazione il consolidato principio di diritto in base al quale, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145 c.p.c., comma 1) senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (Cass. n. 27420 del 2017; Cass. n. 14865 del 2012).

Alla stregua del richiamato orientamento di questa Corte, nel caso di specie è da presumere che la persona rinvenuta dal notificante nei locali della sede della società fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla società. Tale presunzione non risulta vinta da prova contraria.

Dal tenore testuale dell’art. 145 c.p.c. – a mente del quale “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede” (comma 1, prima parte) – si intende come “destinatario” della notifica non solo il legale rappresentante della persona giuridica, ma anche le persone indicate dalla richiamata disposizione, che equipara al legale rappresentante della società “la persona incaricata di ricevere le notificazioni” o “altra persona addetta alla sede” (cfr. Cass. n. 9878 del 2020).

L’avviso di accertamento è dunque pervenuto al destinatario della notifica presso la sede sociale, in persona dei soggetti indicati all’art. 145 c.p.c., sicchè la notifica si è regolarmente perfezionata, senza necessità di inviare la raccomandata informativa prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c..

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2020

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