Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2811 del 07/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 2811 Anno 2014
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: SALVAGO SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 15559-2008 proposto da:
BONATTI

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

Data pubblicazione: 07/02/2014

presso l’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati THURIN STEFAN,
2013

ZELLER KARL, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

1953

contro

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE, in persona del

1

Direttore generale pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso
. l’avvocato COLARIZI MASSIMO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BAUR CHRISTOPH,
giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente

avverso la sentenza n. 94/2008 della CORTE
D’APPELLO DI TRENTO – SEZIONE DISTACCATA DI
BOLZANO, depositata il 29/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/12/2013 dal Consigliere
Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato CARLO ALBINI,
con delega avv. MANZI, che si riporta;
udito,

per

la

controricorrente,

l’Avvocato

MAZZARELLI LETIZIA, con delega orale avv. COLARIZI,
che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per

l’accoglimento del primo motivo del ricorso,
assorbiti i restanti.

%

2

Svolgimento del processo
Con lodo pronunciato il 26 marzo 2007,i1 Collegio arbitrale
previsto dal contratto di appalto 31 agosto 2000 tra la ASL
della Provincia di Bolzano e la s.p.a.
dichiarato la propria

Bonatti,ha

incompetenza a conoscere della

dell’appaltatore di conseguire

controversia insorta tra le parti in ordine alla pretesa
ulteriori compensi e

risarcimenti,già oggetto di specifiche riserve, perché la
ASL l’aveva declinata avvalendosi della clausola contenuta
nell’art. 47 d.p.g.p. 16 del 1963,che attribuisce

alle

parti la facoltà di scegliere il procedimento ordinario.
L’impugnazione della Bonatti è stata respinta dalla Corte
di appello di Trento,sez.Bolzano con sentenza del 29 aprile
2008,che ha osservato: a) l’art.17

cap.spec.di appalto

riproduce l’art.75 della legge prov.

6/1998,relativo

all’esecuzione dei 1.p. ed applicabile alle AUSL della
Provincia, il quale prevede per la risoluzione delle
controversie un arbitrato facoltativo,perciò mantenendo
fermo il diritto delle parti di adire il giudice ordinario;
b)d’altra parte la stessa legge provinciale richiama il
capitolato generale 16/1963 contenente identica previsione
di un arbitrato meramente facoltativo, rimasto in vigore
fino all’entrata del nuovo regolamento di cui al d.p.g.p.
41/2001; c)anche quest’ultimo regolamento ha mantenuto la
natura facoltativa dell’arbitrato,peraltro estendendo il
3

proprio ambito di applicazione a tutte le situazioni non
ancora definite.
Per la cassazione della sentenza l’impresa Bonatti ha
proposto ricorso per 4 motivi, cui resiste la ASL con
controricorso.

Motivi del ricorso
Con il primo motivo,la Bonatti,deducendo violazione degli
art.806 segg. cod.proc.civ.,art.75 legge prov.Bolzano 6 del
1998,1362 segg. cod. civ. i censura la sentenza impugnata per
non essersi avveduta che il capitolato speciale annesso al
contratto di appalto aveva istituito nell’art.17 un
arbitrato devoluto alla libera volontà delle parti:perciò
escludendo la ricorrenza della fattispecie di arbitrato
obbligatorio ex lege, oggetto della nota decisione 152/1996
della Corte Costit.
Con il secondo,deducendo altre violazioni di dette
norme,nonché di quelle del cap.gen. appalto appr.con
d.p.g.p. 16/1963, si duole che la sentenza detto capitolato
abbia ritenuto applicabile ex lege agli appalti della
ASL,laddove nessuna norma della legge prov. dispone in tal
senso;ed anzi l’art.75 della stessa risulta del tutto
incompatibile con il pregresso regime introdotto da detto
capitolato.
Con il terzo motivo lamenta carenza assoluta di motivazione
in ordine alla dedotta incompatibilità di quest’ultima
4

disciplina con quella del tutto diversa posta dalla legge
regionale,in merito agli arbitrati.
Con il quarto,deducendo violazione dell’art.143 Regolamento
app. con d.p.g.p. 41 del 2001, si duole che la C.A. abbia

alle parti la facoltà di declinare il procedimento
arbitrale,

in

violazione

del

principio

della

irretroattività della legge posto dall’art.11 disp.sulla i I
legge in generale:in quanto il nuova regime si riferisce
esclusivamente alle norme

sulla organizzazione e sul

funzionamento dell’amministrazione ivi indicate e non
all’arbitrato; e comunque la supposta retroattività non
poteva essere introdotta dal regolamento, occorrendo una
legge,come è avvenuto per quella statale 109/1994 da cui
quella provinciale trae origine.
Le censure sono infondate.
Non è anzitutto esatto che l’art.17 del Capitolato speciale
annesso al contratto di appalto tra le parti abbia
istituito un arbitrato pattizio (obbligatorio) per tutte le
controversie derivanti dalla sua esecuzione: avendo invece
-unitamente al precedente art.16,— testualmente riprodotto
il procedimento c.d. semplificato bonario previsto dagli
art.74 e 75 legge prov.6 del 1998,che a simiglianza di
quello introdotto dagli art.31 bis e 32 legge statale 109
del 1994 disciplina le contestazioni insorte tra stazione
5

dichiarato retroattiva la disposizione che ha attribuito

appaltante ed impresa nelle ipotesi in cui in corso d’opera
“a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in
misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al dieci
per cento dell’importo contrattuale”. In tali casi sia la

norma stataleche quella regionale, modificando la facoltà
di reclamo attribuita all’appaltatore dagli art.23 e 54
Reg. appr. con r.d. 350 del 1895,che doveva essere
inoltrato all’Ingegnere capo, ed attraverso detto organo,
al Ministero L.P. cui spettava la decisione definitiva,
hanno introdotto il procedimento suddetto che si svolge
attraverso due fasi:la prima di competenza del responsabile
di progetto,rivolta a conseguire un accordo bonario tra le
parti in termini brevissimi (art.31 bis legge statale;74
legge reg. e 16 contratto di appalto);e la seconda,
meramente eventuale, subordinata al mancato raggiungimento
dell’accordo nonché alla conferma della riserva da parte
dell’appaltatore,comportante il ricorso ad un procedimento
arbitrale “ai sensi delle norme del titolo VIII del libro
IV. del Codice di procedura civile”.
Restano pertanto ferme giurisdizione e competenza
stabilite dalle norme generali per ogni altra controversia
derivante dall’esecuzione del contratto di appalto,ivi
comprese quelle successive alla sua conclusione ed al
collaudo dell’opera,perciò includenti le pretese
6

dell’appaltatore di compensi ulteriori inerenti a poste
contrattuali e risarcitorie,che abbiano costituito oggetto
di riserva regolarmente confermata nel conto finale ex
art.64 r.d. 350 del 1895:tra le quali rientra quella
avanzata dall’impresa Bonatti,in seguito alla conclusione

dei lavori di cui al contratto 31 agosto 2000,ed al
certificato di collaudo, rivolta peraltro a farne accertare
l’anomalo andamento, l’inefficacia del certificato di
ultimazione dei lavori,nonché a conseguire il rimborso del
costo aggiuntivo delle fideiussioni,nonché danni ed
ulteriori compensi già richiesti in tutte le riserve
iscritte durante lo svolgimento del rapporto;oltre agli
accessori (non oggetto di riserva).
Il che,del resto finisce per riconoscere la stessa impresa
ricorrente, cercando di dimostrare l’incompatibilità tra la
disciplina dell’art.75 della legge provinciale e quella del
capitolato generale, peraltro riproposta (con modifiche)
dal regolamento appr. con d.p.g.p. 41 del 2001,che ha
tuttavia mantenuto fermo il carattere facoltativo
dell’arbitrato (art.139),in conformità al noto divieto di
cui alla pronuncia 152/1996 della Corte Costituzionale ad
una disposizione legislativa,di istituire competenze
arbitrali inderogabili (anche di fatto) ed indipendenti
dalla concorde e specifica volontà delle parti al riguardo.

7

.

Per le pretese della Bonatti trovava dunque applicazione
l’art.4 del capitolato speciale che rinvia al capitolato
generale

di

appalto

per

le

o.p.

di

competenza

dell’Amministrazione provinciale di Bolzano appr. con

/y

d.p.g.p. 16 del 1963/il cui art.47,in analogia all’omonimo

art. 47 del cap. generale per le opere del Ministero dei
lavori pubblici app.con d.p.r. 1063 del 1962, prevede,come
accertato dalla sentenza impugnata, e non contestato
dall’impresa

ricorrente,un

arbitrato

meramente

facoltativo,con possibilità per ciascuna delle parti di
declinare la competenza arbitrale e di rivolgersi al
giudice ordinario:come nel caso ha fatto l’ASL della

provincia di Bolzano.
D’altra parte l’ente suddetto,essendo incluso fra quelli
dell’art.2 legge prov. 6/1998 sub c) e d) ed ora dell’art.4
del Regolamento attuativo della legge appr. con d.p.g.p. 41
del 2001,era tenuto per l’esecuzione degli appalti pubblici
all’osservanza delle disposizioni della menzionata legge
6/1998,fra cui l’art.83 che mantiene ferma l’applicazione
del menzionato capitolato generale 16/1963 / pi.con la
previsione dell’arbitrato facoltativo; con la conseguenza
che detto capitolato, imposto dal legislatore provinciale
per tutte le opere pubbliche eseguite dalla ASL della
provincia alto-atesina (Cass.7895/2000),opera in relazione

ai contratti di appalto dell’ente con valore normativo e
8

e

non contrattuale, ancorchè fosse richiamato o riportato
nelle clausole contrattuali. In quanto in tali casi è la
legge a costituire fonte diretta della relatio e
dell’arbitrato in essa compreso,mentre la clausola
contrattuale che (eventualmente) faccia riferimento al

capitolato generale ovvero alle disposizioni di esso
relative all’arbitrato.non è idonea a sostituirsi come
fonte negoziale alla legge medesima,rivestendo carattere
soltanto ricognitivo di essa.
Consegue altresì che anche il menzionato art.4 del
cap.spec. si è risolto in un mero riferimento con carattere
ricognitivo alla fonte legale,rimasta unica fonte esterna
. e,dunque,eteronoma dell’arbitrato medesimo:nonché efficace
e vincolante per le parti in forza dell’imperatività
propria

del

diritto

(Cass.20050/2010;12031/2004;563/2001;

obbiettivo
11177/2001);e

che

seppure altra norma pattizia avesse inteso istituire un
arbitrato obbligatorio,la stessa risulterebbe nulla in
radice i

per

l’evidente

violazione

della

legge

provinciale:soprattutto in seguito ai principi al riguardo
introdotti dalla nota decisione 152/1996 della Corte
Costituzionale.
Anche sotto questo profilo il ricorso va respinto e la
soccombente impresa condannata al pagamento delle spese
processuali.
9

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società
ricorrente al pagamento delle spese processuali,che liquida
in favore della AUSL,in complessivi e 12.200,00 di cui C

Così deciso in Roma il 10 dicembre 2013.

200 per spese vive sostenute,oltre agli accessori di legge.

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