Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2811 del 06/02/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2811 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA
DELLE
ENTRATE,
in persona
del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
MEDIASFERA SAS di Ortoleva Giuseppe con sede a Firenze,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.05.05.2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Firenze Sezione 0.05, in data
17.12.2009, depositata il 13 gennaio 2010.
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Data pubblicazione: 06/02/2013
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 20 dicembre 2012, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
depositata in cancelleria la seguente relazione:
Viene impugnata la decisione n. 05/05/2010, della CTR
di Firenze Sezione n.05 in data 17.12.2009, DEPOSITATA
il 13 gennaio 2010.
Con tale decisione la CTR, ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate, riconoscendo il diritto della
contribuente a fruire del condono.
2 – Con il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione del diniego di condono per IVA, IRPEF ed
IRAP degli anni 2002 e 2003, l’Agenzia ha chiesto la
cassazione della decisione impugnata, sulla base di un
mezzo.
3 – L’intimata società, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – La CTR, in vero, ha confermato la decisione di
prime cure, ritenendo e dichiarando che,
illegittimamente, l’Amministrazione aveva negato la
possibilità di avvalersi del condono ex art.9 bis della
Legge n.289/2002, posto che nessuna norma ricollegava
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Nel ricorso iscritto a R.G. n.4453/2011 è stata
l’effetto decadenziale all’omesso versamento delle rate
successive alla prima, che, nel caso, risultava essere
stata pagata.
4 bis – La questione posta dal ricorso, sembra, potersi
risolvere dando applicazione al principio secondo cui
n. 289 del 2002, relativo
9 bis della legge
alla
possibilita’
definire gli omessi e tardivi versamenti
di
delle
imposte e delle ritenute emergenti dalle
dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento
dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero
ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e
sanzioni,
costituisce
clemenziale
e
non
una
forma
premiale
ritenersi per le fattispecie
come,
invece
attribuiscono
al
contribuente
potestativo
di
straordinario,
da effettuarsi
chiedere
un
di
cui
artt.
2002,
il
le
diritto
accertamento
con regole peculiari
rispetto a quello ordinario, con la conseguenza
nell’ipotesi
deve
regolate dagli
7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del
quali
condono
di
che,
all’art. 9 bis, non essendo
necessaria alcuna attivita’ di liquidazione ex art. 36
bis d.P.R. n. 600
determinazione
nell’importo
del
del
1973,
in
ordine
“quantum”, esattamente
specificato
3
nella
alla
indicato
dichiarazione
“Il condono previsto all’art.
integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con
gli interessi di
condizionato
e
dovuto
definizione
cui all’art.
4,
il condono
dall’integrale pagamento
il
pagamento
della
lite
e
guanto
di
rateale determina la
pendente
solo
se
della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive”
(Cass.
n
20745/2010,
n.20966/2010,
n.14708/2010, n 6051/2010,n.18353/2001, n.6370/2006).
5 – Si propone di procedere alla trattazione del
ricorso
in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.
375 e 380 bis cpc, e di accoglierlo, per manifesta
fondatezza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Ritenuto che sulla base delle argomentazioni svolte in
relazione e dei principi ivi richiamati, il ricorso va
accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata
decisione;
Considerato, altresì, che non essendo necessari altri
accertamenti di fatto, essendo incontestata la
circostanza del mancato pagamento delle rate successive
alla prima, la causa può essere definita nel merito con
il rigetto dell’originario ricorso e della domanda di
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integrale, essendo insufficiente il solo pagamento
condono;
Considerato, pure, che le spese del giudizio di
legittimità vanno compensate, avuto riguardo all’epoca
del consolidarsi dell’applicato principio;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
Accoglie
il
ricorso
dell’Agenzia
Entrate,
cassa
l’impugnata sentenza e decidendo nel merito rigetta
l’originario ricorso della contribuente e la domanda di
condono dalla stessa presentata; compensa le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2012.
P.Q.M.