Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28109 del 24/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 28109 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: VALLE CRISTIANO

ORDINANZA

sul ricorso 10800-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ZZI7

£, TTAL71, 1 C7ii- WIKME3 INA;
– intimata –

3393

avverso la sentenza n. 2292/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/04/2012 R.G.N.
11376/2007;

Data pubblicazione: 24/11/2017

i

Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non
partecipata del 20 luglio 2017, dal consigliere relatore Cristiano Valle;
rilevato che:
– il Tribunale di Roma, giudice del lavoro, ha rigettato la domanda
proposta da Giuseppina Pittalà nei confronti di Poste Italiane S.p.a.,
volta a far dichiarare la nullità, ovvero la illegittimità, del termine

indeterminato del rapporto di lavoro, e la riammissione in servizio della
lavoratrice;
– avverso tale decisione proponeva appello Giuseppina Pittalà;
– la Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, con sentenza pubblicata il
18 aprile 2012 in riforma della sentenza impugnata, ha accolto l’appello,
dichiarando la nullità dell’apposizione del termine e la sussistenza tra le
parti di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 30
aprile 2003 e condannato Poste italiane s.p.a. a corrispondere alla Pittalà
indennità, ai sensi dell’art. 32 della I. n. 183 del 2010 in misura di due
mensilità e mezza della retribuzione, oltre accessori ai sensi dell’art.
429, comma 3, c.p.c. oltre alle retribuzioni successivamente alla data di
conversione del rapporto e spese del doppio grado di giudizio;
– per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso Poste Italiane
S.p.a., Poste italiane s.p.a., censurandole con plurimi motivi di cui
all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 1 d.lgs. n. 368 del
2001, c.c., nonché in relazione all’art. 1362 c.c. , altresì ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 253, 420 e 421 c.p.c.
e deducendo violazione dell’art. 32 della I. n. 183 del 2010 e dell’art.
429, comma 3, c.p.c.;
– Giuseppina Pittalà è rimasta intimata;
– successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione è stato
depositato verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato fra Poste
italiane s.p.a. e la lavoratrice Giuseppina Pittalà in data 4 ottobre 2012;

3-

apposto al contratto inter partes, ottenendo la conversione a tempo

ritenuto che:
– dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla
lavoratrice interessata e dal rappresentante di Poste Italiane S.p.a.,
risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente
la controversia in oggetto, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e
definitiva conciliazione relativa a tutti gli aspetti giuridici afferenti il

dichiarando di aver inteso chiudere ogni e qualunque controversia
relativa all’intercorso rapporto di lavoro, evitandone l’insorgenza nel
futuro;
– nel detto verbale di conciliazione le parti si danno altresì atto che le
spese legali/processuali relative ai giudizi di impugnativa di contratti a
termine afferenti le varie fasi cautelari/di merito nonché eventuali
successive procedure esecutive, restano regolate secondo quanto
previsto dai relativi provvedimenti giudiziali;

tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare

l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione;
– in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di
Cassazione, sezione IV lavoro, in data 20 luglio 2017.

rapporto di lavoro intercorso tra la Pittalà e Poste Italiane S.p.a., e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA