Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28108 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 14/10/2021), n.28108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8067/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Xavier

Santiapichi, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato,

giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel

presente procedimento;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Sicilia – Sezione Staccata di Catania il 26 agosto 2019 n.

5092/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12 maggio 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania il 26 agosto 2019 n. 5092/05/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza depositata dal medesimo giudicante il 2 maggio 2017 n. 1540/05/2017, passata in giudicato, aveva riconosciuto a C.F. il rimborso pari al 90% dell’IRPEF versata negli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992. Costituitasi in giudizio, l’amministrazione finanziaria ha dedotto di aver ottemperato alla predetta sentenza per effetto della convalida del rimborso richiesto e del pagamento della somma pari al 50% dell’importo dovuto, ai sensi del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso per ottemperanza, nominando un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari per disporre l’integrale pagamento delle somme riconosciute al contribuente dal giudicato tributario. C.F. si è costituito con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si è regolarmente instaurato il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo, si deduce violazione della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, quale novellato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’amministrazione finanziaria non avesse ottemperato al giudicato tributario con il pagamento della somma pari al 50% dell’importo dovuto, ai sensi del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, sul presupposto che tale norma disciplinasse espressamente i rimborsi effettuati in sede di procedimento amministrativo, sulla base delle istanze presentate dai contribuenti secondo l’ordine cronologico di presentazione.

RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Secondo il giudice dell’ottemperanza, in buona sostanza, il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, riguarderebbe le sole ipotesi in cui il diritto al rimborso venga accertato dall’amministrazione finanziaria in sede amministrativa, restandone escluse quelle in cui – come nel caso di specie – il diritto al rimborso sia stato accertato in sede giurisdizionale con efficacia di cosa giudicata.

1.2 Per consolidato orientamento di questa Corte, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo (Cass., Sez. 5, 8 gennaio 2018, n. 227; Cass., Sez. 6-5″ 14 marzo 2018, n. 6213; Cass., Sez. 6-5, 26 gennaio 2021,, n. 1640). Peraltro, è consequenziale che, se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sarà sottoposto alle modalità regolamentate dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, quale novellato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (Cass., Sez. 5, 15 marzo 2019, n. 7368).

Onde, le eventuali questioni concernenti i limiti delle risorse stanziate ed i conseguenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase esecutiva e/o clli ottemperanza (tra le tante: Cass., Sez. 5, 31 gennaio 2019, n. 2846; Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2019, n. 5300; Cass., Sez. 6-5, 26 gennaio 2021, n. 1640; Cass., Sez. 6-5, 1 febbraio 2021, n. 2192; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8393). In tal senso, è stato ribadito che la norma sopravvenuta di cui al D.L. 20 giugno 2017, n. 91, ‘art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, che, a parziale modifica della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza. Tale modifica, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass., Sez. 6-5, 21 febbraio 2020, n. 4570; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8393; Cass., Sez. 6-5, 22 aprile 2021, nn. 10714 e 10716).

1.3 Sulla base della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, quale novellato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, il provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 26 settembre 2017, prot. n. 195405 ha stabilito le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa, disponendo che i rimborsi delle istanze presentate entro 11 marzo 2010 e liquidate secondo l’ordine cronologico di presentazione subiscano la riduzione del 50% sulle somme dovute.

1.4 Nella fattispecie in esame, alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati, lo ius superveniens trova quindi specifica applicazione nel giudizio di ottemperanza al giudicato, determinando la riduzione del rimborso nella misura del 50% sulla base delle determinazioni adottate dall’amministrazione finanziaria in esecuzione del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, senza che possa assumere rilievo la distinzione, operata dalla Commissione Tributaria Regionale, che confligge con il dato normativo, tra rimborso accertato in sede amministrativa, soggetto a limiti quantiitativi, e rimborso riconosciuto in sede giurisdizionale con efficacia di cosa giudicata, da attribuire al contribuente nella sua integralità.

1.5 Ne consegue che, anche ove il giudice della cognizione abbia riconosciuto la spettanza al contribuente del diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l’entità del rimborso concretamente erogabile non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50% o, addirittura, escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso. Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata, come detto sopra, dal giudice dell’ottemperanza.

1.6 In conclusione, il giudice dell’ottemperanza ha fatto malgoverno del principio enunciato, demandando al commissario ad acta di adottare i “necessari provvedimenti attuativi” del giudicato tributario “mediante il pagamento della somma residua di Euro 4.144,27 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo”, senza tenere in alcun conto le disposizioni del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 nella determinazione del quantum debeatur, in modo da verificare se l’amministrazione finanziaria avesse provato che l’ammontare delle istanze di rimborso presentate eccedesse le complessive risorse stanziate dal citato D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 e, quindi, provvedere di conseguenza.

2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione Staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerate effettuata da remoto, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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