Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28107 del 16/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28107 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 22591-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
BELLONE ERNESTO;
– intimato avverso la sentenza n. 175/15/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 14/06/2010,
depositata il 22/06/2010;

Data pubblicazione: 16/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Ric. 2011 n. 22591 sez. MT – ud. 13-11-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate -appello proposto
contro la sentenza n. 266/16/2008della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso di
Bellone Ernesto avverso avviso di accertamento ai fini IVA-IRPEF-IRAP per l’anno
2004, emesso a seguito di PVC nel quale era stata contestata omessa
contabilizzazione di ricavi e di volume d’affari, sulla scorta di documentazione
extracontabile (buoni di consegna su cui era riportato il nome della ditta destinataria,
la data della consegna e la firma per ricevuta dei prodotti consegnati) rinvenuta
presso tale ditta Ardolino Pasquale dalla quale poteva desumersi l’esistenza di
cessione di merci senza emissione di fattura per il complessivo ammontare di €
176.384,00
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che: i buoni di consegna in
questione non recavano l’indirizzo del destinatario, il tipo di merce da consegnare,
l’indicazione del valore della merce; la “rideterminazione economica” effettuata
dall’Agenzia risultava basata su elementi presunti; la firma sui buoni non era quella
del Bellone; la sola indicazione del nome “Bellone Ernesto” sui predetti buoni (senza
indirizzo o altra identificazione) non poteva costituire ragione valida per desumere la
sussistenza della contestata evasione fiscale; i buoni di consegna in questione non
recavano alcun elemento certo, utile a consentire all’Agenzia di rideterminare il
reddito d’impresa del Bellone, così come era riportato nell’accertamento impugnato.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte intimata non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.

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Osserva:

Con il secondo motivo di impugnazione (contempo centrato sulla violazione degli art.
2735 cod civ e 116 cpc e sul vizio di motivazione, ma esclusivamente argomentato in
relazione al secondo degli indicati vizi, e che, per il fatto di essere di più pronta
liquidazione, può essere anteposto nell’esame all’altro che lo precede), la ricorrente si
duole in sostanza del fatto che il giudice del merito abbia fatto superficiale

parte pubblica circa la riferibilità fiscale delle transazioni documentate con i “buoni
di consegna di cui si è detto” alla ditta nei confronti della quale è stata adottato
l’accertamento. In specie, la CTR aveva omesso di considerare che lo stesso Bellone,
nella parte conclusiva del PVC, aveva dichiarato che i predetti buoni si riferivano a
somme in acconto o a saldo di acquisti effettuati nei tre anni precedenti, così
ammettendo esplicitamente di essere il destinatario di detti buoni di consegna e
perciò anche il sottoscrittore degli stessi.
Il motivo appare fondato e può essere accolto.
Invero, alla luce delle autosufficienti ricostruzione degli elementi addotti in giudizio
dall’Agenzia, emerge dalla stessa considerazione della motivazione della sentenza
impugnata che il giudice del merito non ha tenuto conto alcuno del materiale
istruttorio di cui si è detto, tanto da avere fondato il proprio convincimento anzitutto
sull’impossibilità di stabilire una relazione certa tra i menzionati buoni di consegna
ed il Bellone, ciò che non può non avere inficiato la complessiva valutazione
dell’efficacia probatoria del materiale di causa.
E ciò si dice non già come valutazione della giustezza o meno della decisione, ma
come indice della presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta,
che tali possono ritenersi allorquando sussiste un’adeguata incidenza causale (come
nella specie esiste) della manifesta negligenza di dati istruttori qualificanti, oggetto di
possibile rilievo in cassazione, esigenza a cui la legge allude con il riferimento al
“punto decisivo” (in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7635 del 16/05/2003).
Nella specie, parte ricorrente ha evidenziato un elemento di fatto (dotato di valenza
eventualmente dirimente), non adeguatamente e specificamente considerato dal

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valutazione delle risultanze probatorie (emergenti dallo stesso PVC) addotte dalla

giudice del merito che costituisce senz’altro idoneo indice sintomatico di una
possibile decisione ingiusta, siccome capace di generare una difettosa ricostruzione
del fatto dedotto in giudizio.
Consegue da ciò che la censura avente ad oggetto il vizio motivazionale può essere
accolta e che, per conseguenza, la controversia debba essere rimessa al medesimo

questioni oggetto dell’atto di appello proposto dall’Agenzia e regolerà anche le spese
del presente grado di giudizio.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 27 marzo 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013.

giudice di secondo grado che —in diversa composizione- tornerà a pronunciarsi sulle

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