Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28107 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13204-2019 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANGELO RUSSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRTORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA SEZIONE DI

FORLI’-CESENA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 959/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE

EDUARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 19 febbraio/19 marzo 2019, la Corte di Appello di Bologna respinse il gravame proposto da O.O. contro l’ordinanza, resa, D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, dal tribunale di quella stessa città il 4 settembre 2017, reiettiva della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari).

1.1. In particolare, quella corte ritenne non credibili le dichiarazioni del richiedente e, comunque, i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste inidonei a consentirne l’accoglimento.

2. Avverso questa sentenza O.O. ricorre per cassazione, affidandosi, sostanzialmente, ad un unico, articolato motivo. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il formulato motivo – che denuncia “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 241 del 2007, artt. 3 e 8, vizio di motivazione del D.Lgs. n. 252 del 2007, art. 14 (360 c.p.c., n. 3) e del T.U.I., art. 5, comma 6, Mancata presa di posizione in relazione ad elemento essenziale – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” – si rivela inammissibile nel suo complesso.

1.1. Invero, il vizio motivazionale invocato, da scrutinarsi alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 19 marzo 2019), è inammissibile, investendo la censure, sotto questo profilo, piuttosto che l’omesso esame di “fatti” decisivi (della cui allegazione nei gradi di merito, con le specifiche modalità sancite da Cass., SU, n. 8053 del 2014 – l’istante è onerato), “l’erronea valutcqione” di elementi istruttori (cfr. pag. 2-3 del ricorso): ci si duole, dunque, non già di fatti storici (della cui deduzione nel giudizio di merito venga dato conto nel rispetto del canone dell’autosufficienza del ricorso per cassazione) il cui esame, omesso nel decreto impugnato, avrebbe portato ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa, ma, sostanzialmente, di profili di insufficienza motivazionale (quanto alla ivi ritenuta non credibilità dell’odierno ricorrente ed alle condizioni socio politiche della Nigeria) non più denunciabili in questa sede.

1.2. Per il resto, rileva il Collegio che la corte felsinea ha ampiamente esposto le ragioni che hanno indotto il tribunale di quella stessa città, e, ancor prima, la commissione territoriale, a considerare affatto inattendibile il racconto dell’odierno ricorrente, giudicato incoerente, generico e contraddittorio, ed ha poi specificato che “i motivi di appello non si appuntano in alcun modo sulla ritenuta non rispondenza delle dichiarazioni ai criteri di cui al D.Lgs. n. 31 del 2007, art. 3, onde restano del tutto valide le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento del giudizio di inattendibilità della narrazione” (cfr. amplius, pag. 6-7 della sentenza impugnata).

1.3. Questa Corte, poi, ha recentemente chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. n. 3340 del 2019). Nessuna specifica censura in tal senso è stata sollevata da O.O., il cui concreto argomentare sul punto nemmeno rispetta le puntuali modalità di deduzione di un siffatto vizio come precisate da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

1.3.1. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, che, in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, investe certamente, oltre alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, pure le domande formulate ai sensi del predetto decreto, art. 14, lett. a) e b) (cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019).

Ric. 2019 n. 13204 sez. Ml – ud. 27-10-2020

1.3.2. Quanto, invece, alla sussistenza, nella specie, delle condizioni di cui al menzionato D.Lgs., art. 14, lett. c), essa è stata esclusa dalla corte bolognese sul duplice presupposto che non poteva considerarsi accertata la zona da cui proviene il ricorrente, nè quest’ultimo aveva adeguatamente assolto all’onere di collaborazione su di lui gravante. Su questo punto, la relativa censura del ricorrente si rivela del tutto generica, nemmeno indicando e/o riportando in ricorso il contenuto di specifiche fonti, qualificate ed aggiornate, da cui desumersi un convincimento diverso da quello della menzionata corte. Va qui solo ricordato che la recentissima Cass. 15 ottobre 2020, n. 22381, inoltre, ha opportunamente puntualizzato (cfr. in motivazione) che “…se è vero che la mancata indicazione nella sentenza di merito delle COI utilizzate dal giudicante ai fini del decidere impedisce di stabilire se questi abbia rispettato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, è altresì vero che questa, come qualsiasi altra violazione di legge, in tanto può condurre alla cassazione della sentenza impugnata, in quanto possa ragionevolmente presumersi che l’esito del giudizio sarebbe stato diverso, se il giudice avesse applicato correttamente la legge. Pertanto chi intenda denunciare, in sede di legittimità, la violazione da parte del giudice di merito dell’obbligo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, del per consentire a questa Corte di valutare la decisività della censura ha sempre l’onere di allegare che esistono COI aggiornate ed attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; di indicarne gli estremi; di riassumerne o trascriverne il contenuto, nei limiti strettamente necessari al fine di evidenziare che, se il giudice di merito ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso. In mancanza di questa allegazione il motivo va dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza (rectius: per difettosa esposizione del requisito della decisività), dal momento che sarebbe impossibile stabilire se, in caso di regressione del processo alla fase di merito, esista l’astratta possibilità di un differente esito del giudizio”.

1.4. A tanto deve solo aggiungersi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” è stato condivisibilmente interpretato da questa Corte nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione (cfr. Cass. n. 30105 del 2018, in motivazione, ribadita dalla più recente Cass. n. 9842 del 2019).

1.5. Conclusioni pressochè analoghe si impongono, da ultimo, con riferimento al profilo del motivo volto a censurare il mancato riconoscimento della cd. protezione umanitaria (da scrutinarsi sulla base della relativa disciplina anteriore a quella introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 2018. Cfr. Cass., SU, 13.11.2019, nn. 29459-29461; Cass. n. 4890 del 2019), atteso che la corte distrettuale, oltre alla ritenuta inattendibilità del ricorrente sui fatti che ne fondavano la corrispondente istanza, ha altresì specificamente escluso l’allegazione di specifiche ragioni di vulnerabilità del ricorrente, senza che il rilievo in tal modo operato abbia trovato adeguata replica nell’illustrazione del motivo suddetto.

1.5.1. Per completezza, mette conto di rilevare che la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere comunque ancorata ad “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio”: infatti, la temuta violazione dei diritti umani deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, laddove ai fini del riconoscimento della protezione de qua, al giudice è chiesto di verificare l’esistenza dei “seri motivi” attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese, altresì rimarcandosi che tra i motivi per i quali è possibile accordare la protezione umanitaria non rientrano, di per sè, l’integrazione sociale e lavorativa in Italia (cfr. Cass. n. 25075 del 2017, ribadita, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 780 del 2019 e Cass. n. 17536 del 2020).

1.6. In definitiva, O.O., con il motivo in esame, tenta sostanzialmente di opporre alla esaustiva valutazione fattuale contenuta nella sentenza impugnata una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica del vizio motivazionale, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un ulteriore grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

2. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esen5zione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

 

 

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