Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28105 del 14/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 14/10/2021), n.28105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1519/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “HERAMBIENTE S.p.A.”, con sede in persona dell’amministratore

delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Federico

Fonzi, con studio in Rimini, elettivamente domiciliata presso l’Avv.

Michele Aureli, con studio in Roma, giusta procura in calce al

controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna il 17 ottobre 2019 n. 1901/09/2019, notificata

l’11 novembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12 maggio 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 17 ottobre 2019 n. 1901/09/2019, notificata l’11 novembre 2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per rideterminazione di rendita catastale, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesima nei confronti della “HERAMBIENTE S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara il 28 aprile 2016 n. 271/05/2016. La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato Vaboslutio ab instantia sul presupposto che, costituendosi in giudizio, l’appellante avesse omesso di depositare la ricevuta di spedizione del plico ed avesse depositato in sua vece l’avviso di ricevimento senza l’apposizione della data di spedizione da parte dell’ufficio postale. La “HERAMBIENTE S.p.A.” si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente ritenuto che l’omesso deposito della ricevuta di spedizione inficiasse l’ammissibilità dell’appello.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., bi relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente ritenuto che il plico fosse stato ricevuto dall’appellata dopo la scadenza del termine per la proposizione dell’appello.

RITENUTO CHE:

1. Entrambi i motivi – la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto – sono infondati.

1.1 Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza) (tra le tante: Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass., Sez. 6-5, 11 maggio 2018, n. 11559; Cass., Sez. 6-5, 1 agosto 2018, n. 20407; Cass., Sez. 6-5, 24 giugno 2020, n. 12467; Cass., Sez. 5, 20 novembre 2020, n. 26455; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2020, n. 28165; Cass., Sez. 5, 5 marzo 2021, n. 6130; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9284; Cass., Sez. 5, 9 aprile 2021, n. 9403).

1.2 Tale ultima affermazione è espressione della c.d. “prova di resistenza”, che è stata evocata dalla Sezioni Unite della Corte con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, in base alla quale l’inammissibilità non può essere dichiarata “se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l’atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al destinatario” (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass., Sez. 6A-5, 24 ottobre 2017, n. 25237; Cass., Sez. 6-5, 25 ottobre 2017′, n. 25400; Cass., Sez. 6-5, 24 giugno 2020, n. 12467).

1.3 Nella specie, il giudice di appello ha fatto buon governo del principio enunciato, avendo accertato che l’indicazione della data di spedizione sull’avviso di ricevimento non era stata apposta dall’agente postale e che il plico era stato consegnato al destinatario soltanto dopo la scadenza del termine di proposizione dell’appello.

Peraltro, l’incensurabilità di tale valutazione è strettamente connessa al corretto rilievo del tardivo deposito da parte dell’appellante – che l’aveva prodotta oltre il termine previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1, dell’attestazione rilasciata dall’ufficio postale in ordine alla data di accettazione del plico per la notifica.

Difatti, nel giudizio tributario, la prova della tempestività della costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante) entro trenta giorni dalla spedizione dell’atto introduttivo a mezzo del servizio postale deve essere fornita contestualmente a detta costituzione, al fine di consentire la verifica officiosa delle condizioni di ammissibilità del procedimento (Cass., Sez. 65, 11 giugno 2018, n. 15182; Cass., Sez. 5, 30 novembre 2018, n. 31068; Cass., Sez. 5, 4 dicembre 2019, n. 31620; Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2019, n. 32860; Cass., sez. 5, 30 gennaio 2020, n. 2175; Cass., Sez. 5, 16 marzo 2020, n. 7286; Cass., Sez. 5, 11 novembre 2020, n. 25329; Cass., Sez. 5, 20 novembre 2020, n. 26455; (ass., Sez. 5, 24 novembre 2020, n. 26637).

2. Valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella misura di Euro 200,00 per esborsi e nella misura di Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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