Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28105 del 09/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 09/12/2020), n.28105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33673-2018 proposto da:

ROTAL CAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO ARDIZZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DANNI LIVIO LAGO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo

studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO PINAMONTI;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PADOVA, depositato il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISONE

La Corte, rilevato che:

con decreto del 16/10/2018 il Tribunale di Padova ha rigettato, con aggravio di spese, l’opposizione proposta da Rotal Car s.r.l. avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. in seguito al mancato accoglimento della sua richiesta di restituzione/revindica di alcuni beni mobili (e cioè: un carrello elevatore Bt, un carrello elevatore trilaterale Jungheinrinch, un carrello elevatore Lancer Boss), dovuto alla mancanza di data certa nella documentazione prodotta e, quanto al terzo carrello anche per la mancata individuazione del bene nell’attivo fallimentare;

avverso il citato decreto con atto notificato il 14/11/2018 ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. Rotal Car svolgendo quattro motivi;

al ricorso ha resistito con controricorso il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. con atto notificato il 20/12/2018, chiedendone l’inammissibilità o il rigetto;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

le parti hanno illustrato con memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, le proprie difese;

ritenuto che:

con il primo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., comma 1, della L. Fall., artt. 98 e 99, nonchè dell’art. 42 Cost., comma 3, perchè il Tribunale aveva omesso di verificare se alla stregua della documentazione prodotta dalla ricorrente, il contratto di noleggio/locazione del carrello elevatore Jungheiring mod. EFX413 del 13/4/2016 e la consegna del medesimo carrello a (OMISSIS) s.p.a. avesse data certa anteriore al fallimento;

con il secondo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3, la ricorrente deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. e lamenta omesso esame di più fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti e cioè il contratto di noleggio del carrello elevatore Jungheiring mod. EFX413 del 13/4/2016, il documento di consegna del predetto carrello sottoscritto in data 10/3/2017 anche dalla conduttrice, le fatture emesse a fronte del canone di noleggio in parte pagate da (OMISSIS) s.p.a. con l’estratto autentico del registro IVA vendite della ricorrente, fatti storici decisivi ed equipollenti ai fini della dimostrazione con certezza dell’anteriorità del contratto e delle prestazioni rispetto al fallimento;

con il terzo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente denuncia la nullità del decreto per inesistenza o difetto assoluto di motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c. con riferimento al ritenuto difetto di data certa ex art. 2704 c.c.;

con il quarto motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3, la ricorrente denuncia la nullità del decreto per inesistenza o difetto assoluto di motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c. con riferimento alla mancata ammissione delle prove orali che avrebbero permesso di dimostrare ulteriormente in termini di certezza l’anteriorità del negozio e delle prestazioni rispetto al fallimento, nonchè violazione della L. Fall., art. 103 e dell’art. 621 c.p.c.

preliminarmente occorre osservare che entrambe le parti riferiscono l’argomentazione di cui al terzo paragrafo di pagina 3 del provvedimento impugnato non solo alla questione del terzo carrello, alla luce dell’incipit che la precede, ma anche alla questione relativa al secondo carrello, il carrello elevatore Jungheiring mod. EFX413, unico oggetto del ricorso per cassazione (si veda il ricorso alle pagine 5, 6 e 19 e il controricorso a pagina 6);

inoltre la predetta argomentazione di pag.3, terzo paragrafo si riferisce anche alle fatture riprodotte sub C) con il ricorso per cassazione (docc. da 92 a 97 della ricorrente) e all’estratto autentico doc. 98;

appare logicamente preliminare l’esame del terzo motivo di ricorso che denuncia motivazione meramente apparente in punto mancanza di data certa;

il motivo appare infondato alla luce di quanto esposto in premessa, ossia tenendo conto della riferibilità delle motivazioni addotte dal Tribunale relativamente al “terzo carrello” (carrello elevatore Lancer Boss) anche al “secondo carrello” (carrello elevatore Jungheiring mod. EFX413);

il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge in punto certezza della data e il secondo motivo di ricorso, che denuncia omesso esame di fatti decisivi (segnatamente con riferimento all’inserzione delle fatture nel registro IVA vendite e al loro riferimento al documento di consegna) possono essere esaminati congiuntamente e debbono venir rigettati;

la ricorrente invoca il principio in forza del quale la data certa ex art. 2704 c.c. può essere desunta anche in via alternativa alle ipotesi elencate nel comma 1 (autenticazione della sottoscrizione; registrazione della scrittura; morte o sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta; riproduzione in atti pubblici) sulla base di fatti equipollenti, purchè si tratti di circostanze oggettive esterne idonee a stabilire in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento, valutando caso per caso sussistenza e idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite che il fatto non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere altresì sottratto alla sua disponibilità (Sez. 1, 01/04/2009, n. 7964; Sez. 1, n. 18938 del 27/09/2016, Rv. 641833 -01; Sez. 1, n. 23582 del 09/10/2017, Rv. 645786 – 01; Sez. 1, n. 4509 del 26/02/2018 Rv. 647429 – 01; Sez. 6 – 1, n. 6462 del 15/03/2018, Rv. 648571 – 01);

la ricorrente insiste inoltre sul fatto che il Tribunale, pur avendo attribuito data certa alle fatture anche relative al “secondo carrello” per effetto della loro inclusione nell’estratto autenticato del Registro IVA vendite (doc. 98), ha omesso di considerare che esse contenevano riferimento al documento di trasporto n. 134 del 10/3/2017, quale fatto oggettivo dimostrativo della data certa del documento di trasporto e quindi del contratto del 13/4/2016, a prescindere dalla mancanza di valenza probatoria di per sè posseduta dalla fattura quale documento unilaterale;

in altre parole – osserva la ricorrente – non è stato considerato che documenti di data certa (le fatture inserite nel registro IVA vendite) contenevano riferimenti al contratto e al documento di consegna, permettendo così di stabilire in modo egualmente certo l’anteriorità della loro formazione rispetto alla data del fallimento;

del tutto inconferente sarebbe poi l’ulteriore rilievo del Tribunale relativo alla discrasia fra la data del contratto (13/4/2016) e la data della consegna (10/3/2017), comunque anteriori alla data, riconosciuta certa, delle fatture registrate;

le censure della ricorrente sono tutte imperniate sulla motivazione addotta dal Tribunale patavino per rigettare la sua domanda, collegate alla mancanza di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento della documentazione relativa al contratto di noleggio in forza del quale la detenzione del carrello de quo sarebbe stata trasmessa alla società fallita (OMISSIS) s.p.a.; la ricorrente perde così di vista gli oneri probatori che la gravavano quale attrice in rivendica e restituzione ai sensi della L. Fall., art. 103 che prevede che a tali domande si applichi il regime probatorio previsto nell’art. 621 c.p.c., secondo il quale il terzo opponente non può provare con testimoni (e neppure in via presuntiva: Sez. 1, n. 20191 del 18/08/2017, Rv. 645395 – 02; Sez. 1, n. 23215 del 17/12/2012, Rv. 624778 – 01) il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore;

inoltre, poichè la dichiarazione di fallimento attua un pignoramento generale dei beni del fallito, le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all’esecuzione, regolate per l’esecuzione individuale dagli art. 619 c.p.c. e seguenti;

pertanto, il terzo che rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni compresi nell’attivo fallimentare, deve dimostrare, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, sia di avere acquistato in passato la proprietà del bene, sia che il bene stesso non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale, trovando applicazione a tal proposito il predetto art. 621 c.p.c. (Sez. 1, 20/07/2007, n. 16158, resa proprio con riferimento ad una fattispecie, assimilabile a quella in esame, in cui era stata provata, con atto avente data certa, la stipulazione del contratto di locazione finanziaria in forza del quale era stata trasmessa la detenzione, ma non l’acquisto della proprietà del bene da parte del concedente; Sez. 1, n. 12684 del 09/07/2004, Rv. 574388 – 01; Sez. 1, n. 352 del 14/01/1999, Rv. 522300 – 01; Sez. 1, n. 7078 del 29/07/1997, Rv. 506324 – 01; nonchè più recentemente Sez. 1, n. 13884 del 06/07/2015, Rv. 635791 – 01; Sez. 1, n. 27092 del 15/12/2011, Rv. 620697 – 01);

nulla è stato dedotto in ricorso circa la prova fornita da Rotal Car circa la proprietà del carrello;

solo con la memoria illustrativa del 19/10/2010, a pagina 16, ultimo capoverso prima delle conclusioni, la ricorrente, replicando all’avversario rilievo di cui alle pagine 18-19 del controricorso, affronta l’argomento della prova del fatto costitutivo della proprietà, per osservare che la Curatela non avrebbe “mai contestato che il medesimo fisse di proprietà dell’odierna ricorrente” e che comunque la proprietà sarebbe stata comprovata dalla documentazione prodotta sub 5 con il ricorso L. Fall. ex art. 98 relativa all’acquisto dalla Jungheiring del carrello con la stessa matricola (FN5211006) riportata nella documentazione allegata sub B, C ed F) al ricorso (d.d.t. 10/3/2017, fatture di noleggio e stima dei beni non a cespite del fallimento);

tali deduzioni sono inammissibili per una pluralità di ragioni;

in primo luogo, nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui agli artt. 378 e 380-bis c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure nè sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d’ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (Sez. 2, n. 24007 del 12/10/2017, Rv. 645587 – 01; Sez. 1, n. 26332 del 20/12/2016, Rv. 642766 – 01; Sez. 6 – 3, n. 3780 del 25/02/2015, Rv. 634440 – 01; Sez. 2, n. 30760 del 28/11/2018, Rv. 651598 – 01);

in secondo luogo, la ricorrente introduce, come si è detto tardivamente, un riferimento ad un documento (quello n. 5 del ricorso L. fall. ex art. 98) non trascritto, nè allegato al ricorso, a differenza degli altri sopra indicati rispetto ai quali dovrebbe essere effettuato il riscontro;

in terzo luogo, la ricorrente invoca, come si è detto tardivamente, il principio di non contestazione, tale da espungere il fatto dall’ambito del controverso e da escludere il bisogno di prova ex art. 115 c.p.c.;

in virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti processuali che ne integrerebbero i presupposti, perchè l’onere di specifica contestazione, a opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Sez. 3, 05/03/2019, n. 6303);

ciò tanto nel caso in cui il ricorrente lamenti l’erronea qualificazione da parte del giudice del merito di un fatto come non contestato (sia perchè effettivamente e specificamente contestato da parte sua, sia perchè non allegato in modo specifico dalla controparte) quanto nel caso, in cui il ricorrente lamenti la mancata qualificazione del fatto come non contestato da parte del giudice del merito, benchè fosse stato specificamente allegato e la controparte non lo avesse specificamente contestato, quanto infine al caso, che ricorre nella presente fattispecie, in cui il ricorrente sostenga che un fatto non provato da parte sua non sarebbe stato contestato dalla controparte nell’ambito del giudizio di merito;

non può mancare inoltre, in tal caso, in forza dei principi di autosufficienza e specificità del ricorso, l’indicazione e la trascrizione degli atti processuali della controparte in cui si dovrebbe ravvisare la mancata contestazione, che nella specie il Fallimento assume invece di aver proposto (pag. 19, ultimo capoverso del controricorso);

il quarto motivo, relativo alla mancata ammissione delle prove orali che avrebbero permesso di dimostrare ulteriormente in termini di certezza l’anteriorità del negozio e delle prestazioni rispetto al fallimento, è inammissibile sia perchè riferito solo alla prova del rapporto negoziale e non a quella, parimenti necessaria, del titolo di proprietà, per tutto quanto sopra esposto, sia per l’inammissibilità della prova testimoniale decretata dalla L. Fall., art. 103 e dall’art. 621 c.p.c.;

inoltre la ricorrente non dà conto – come ex adverso puntualmente osservato – di aver dedotto la prova orale specificamente allegando le ragioni della asserita verosimiglianza dell’esistenza del diritto alla luce della professione o del commercio esercitati dal terzo o dal debitore, che giustificano la deroga al divieto ordinariamente previsto dalla legge;

il ricorso deve essere completamente rigettato e le spese debbono seguire la soccombenza liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 5.200,00 per compensi, Euro 100,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2020

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